Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19818 del 12/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27827/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

FOTO VIDEO M. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., M.P., rappresentati e difesi dall’Avv. Ballarini Fabrizio, domiciliati presso lo studio dell’Avv. Paolo Panariti, in Roma, Via Celimontana n. 38;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 2217/22/2014 depositata l’8 aprile 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 novembre 2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, venivano rigettati sia l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate sia quello incidentale della Foto Video M. S.r.l. e di M.P., socio unico, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo n. 199/1/2012 la quale aveva parzialmente accolto i ricorsi riuniti dei contribuenti proposti contro due avvisi di accertamento emessi a seguito di accertamenti bancari, all’esito dei quali era stato rettificato l’imponibile dichiarato dalla società e conseguentemente dell’unico socio ai fini IVA, IRES, IRPEF e IRAP per gli anni 2004-6.

2. In particolare, venivano recuperati ad imposta costi non di competenza o non inerenti ed emergevano differenze tra costi e ricavi dichiarati e disponibilità sui conti correnti della società, dell’amministratore, del coniuge e dei figli minori, oltre che la titolarità di beni mobili registrati di ingente valore. La CTP disponeva la consulenza tecnica nel giudizio e, sulla base della stessa, accoglieva parzialmente i ricorsi, ammettendo in detrazione costi ulteriori per un ammontare di Euro 309.353,70 per il 2004, Euro 361.106,94 per il 2005 ed Euro 322.485,95 per il 2006. La decisione veniva confermata dal giudice d’appello il quale rigettava, tra l’altro, il motivo di appello principale denunciante l’ultrapetizione ritenendo che, nella richiesta dei contribuenti di annullamento degli avvisi di accertamento, fosse implicitamente compresa anche quella di riduzione della materia imponibile.

3. Avverso la sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per due motivi, cui replica la contribuente con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi.

CONSIDERATO

che:

2. Con il primo motivo di ricorso principale – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e dei principi in tema di ultrapetizione in quanto dagli atti introduttivi dei giudizi di primo grado risulta che né la società né il socio unico hanno formulato alcuna domanda di deduzione dei costi forfettari dai maggiori ricavi accertati, con conseguente illegittimità della sentenza della CTR, che non ha accolto il motivo di appello principale con cui l’Agenzia ha denunciato l’ultrapetizione in cui è incorso il giudice di primo grado.

3. Con il secondo motivo di ricorso principale – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia ricorrente lamenta la nullità della sentenza per carenza della motivazione, oltre che violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4, relativamente al capo della decisione relativo al rigetto dell’eccezione di ultrapetizione e al capo relativo al riconoscimento dei costi presuntivi, con deduzione del vizio di motivazione apparente.

4. In controricorso i contribuenti sostanzialmente non resistono alla denuncia di ultrapetizione effettuata dalla controparte, osservando che la difesa si è incentrata sin dal primo grado sull’illegittimità della metodologia di accertamento seguita dall’Agenzia e ritenendo che il tentativo di porre rimedio a tale erronea impostazione in sede giudiziale avesse determinato un mutamento dell’oggetto del processo.

5. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono in parte inammissibili e in parte infondati. Va rammentato “il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale l’interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione. A tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (tra varie, Cass. 8 agosto 2006, n. 17947 e 21 febbraio 2014, n. 4205)” (Cass. Sez. Un, Sentenza n. 27435 del 2017). Nel caso di specie l’Agenzia ha male censurato la ricognizione della materia giustiziabile operata dalla CTR a pag. 6 della sentenza (“Secondo questa Commissione vanno respinte anche le eccezioni dell’ufficio in materia di ultrapetizione, in quanto il contribuente ha chiesto (…)”), dal momento che avrebbe dovuto contrastarla deducendo il vizio motivazionale e unicamente sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione.

6. Anche a voler intendere in quest’ultimo senso il contenuto della seconda censura, previa sua riqualificazione, comunque essa non va a buon fine perché una motivazione c’e’ in quanto il giudice ha ritenuto compresa la richiesta di riduzione della misura delle riprese in quella più ampia di annullamento dell’atto impositivo. Quanto alla parte residuale del secondo motivo di ricorso principale in cui l’Agenzia ritiene apparente la motivazione circa il “capo relativo al riconoscimento dei costi presuntivi”, va ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

7. Orbene, nella sentenza impugnata è evincibile la ratio decidendi espressa dal giudice d’appello, il quale in punto di indeducibilità dei costi ha aderito alle risultanze della consulenza tecnica disposta in primo grado, come era sua facoltà fare, e ha anche motivato l’adesione ritenendo i costi effettivamente dimostrati da parte della società “essendo stati certamente sostenuti per l’acquisto dei prodotti oggetto delle vendite” (cfr. p.6 sentenza). Tanto basta per ritenere soddisfatto il minimo costituzionale, non essendo stato neppure prospettato un vizio motivazionale relativo e non assoluto (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019, Rv. 653010 – 01).

8. Con il primo motivo di ricorso incidentale – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – i contribuenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 23, nella parte in cui la CTR dismette la contestata metodologia di accertamento attraverso l’argomentazione: “né possono essere prese in considerazione le eccezioni sollevate dal contribuente circa il mancato deposito dell’elenco analitico delle riprese”.

9. Il motivo è affetto da profili di inammissibilità e di infondatezza. I contribuenti non hanno riprodotto il motivo di appello incidentale in relazione al quale lamentano l’assenza di risposta da parte della CTR, come era loro onere fare al fine di consentire alla Corte di valutare la decisività della sollevata questione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015, Rv. 636133 – 01).

Nondimeno, nei termini in cui la sentenza alle pagg. 4 e 5 riassume la doglianza (“lamenta(ndo) come l’Ufficio avesse depositato l’elenco analitico delle operazioni recuperate a tassazione solo in sede di controdeduzioni, non mettendo in questo modo il contribuente in condizione di proporre quelle richieste la cui mancanza, secondo l’Ufficio, dovrebbe determinare l’annullamento della sentenza”), il giudice d’appello ha dato risposta, argomentando che il contribuente “ben conosceva il proprio “estratto conto” e conseguentemente avrebbe potuto documentare la totalità delle operazioni” (cfr. p.6 sentenza). Non sussiste dunque la denunciata omessa pronuncia e, a ben vedere, il mezzo sotto lo schermo del vizio motivazionale assoluto cela la censura della motivazione in sé per insufficienza della stessa, inammissibile alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis.

10. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – i ricorrenti incidentali deducono la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, in violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il giudice d’appello(a suo omesso di pronunciarsi sulla illegittimità del metodo di rettifica il quale non ha ricostruito tutte le voci che hanno determinato il reddito imponibile e, ove gli elementi presuntivi consentano di disattendere le risultanze della dichiarazione di imposta o delle scritture, deve intervenire su tutte le componenti infedelmente dichiarate.

11. Il motivo è inammissibile, in quanto nel caso della deduzione del vizio per omessa pronuncia su una o più domande avanzate in primo grado è necessaria, al fine dell’ammissibilità del mezzo di impugnazione, la specifica indicazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame sui quali egli non si sarebbe pronunciato, essendo in tal caso indispensabile la conoscenza puntuale dei motivi di appello (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14561 del 17/08/2012, Rv. 623618 – 01), adempimento totalmente mancante nel ricorso incidentale.

12. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – i ricorrenti incidentali deducono la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, (comma 1), n. 2, art. 37, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, per non aver la CTR statuito sul motivo di appello incidentale in cui i contribuenti contestavano la presenza di elementi idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti in dipendenza degli accertamenti bancari condotti sui conti della società, del socio unico e dei suoi familiari.

13. Il motivo è affetto a sua volta da profili di inammissibilità e di infondatezza. Premesso che – soprattutto con riferimento alla parte della doglianza che investe il metodo di accertamento – neppure in dipendenza di questo motivo i contribuenti hanno riprodotto il rilevante passaggio dell’appello incidentale per mettere la Corte nelle condizioni di valutare la decisività e la non novità della censura (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015, Rv. 636133 – 01), la questione dei costi è stata riassunta dalla CTR nel seguente passaggio a pag.5 della sentenza: “Circa l’indeducibilità dei costi ammessi in detrazione venivano fatti ampi riferimenti giurisprudenziali a favore della deducibilità degli stessi. Su tali considerazioni e sui limiti dell’ispezione che la GdF ha svolto sui conti correnti bancari sopra indicati, si fonda anche l’appello incidentale”.

14. Su tale questione il giudice d’appello ha statuito, recependo le risultanze della consulenza tecnica disposta in primo grado in punto di indeducibilità dei costi, ritenuti dimostrati in quanto sostenuti per l’acquisto dei prodotti oggetto delle vendite, come già considerato nell’ambito della presente decisione con riferimento al secondo motivo di ricorso principale. Anche per questa censura valgono infine le considerazioni espresse per il primo motivo di ricorso incidentale, secondo cui è inammissibile perché tende sotto lo schermo del n. 4, a lamentare un’insufficienza motivazionale preclusa dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis al presente processo.

15. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati e le spese di lite sono compensate in ragione della soccombenza reciproca.

PQM

La Corte rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale e compensa le spese di lite.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei contribuenti in solido dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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