LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
su ricorso n. 16304/2019 proposto da:
M.S. elettivamente domiciliato in Roma piazza Mazzini 8, presso lo studio dell’Avv.to Cristina Laura Cecchini, rappresentato e difeso dall’avv. C. Feroci del foro di Macerata, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Ancona, n. 2944/2018, pubblicata il 12.12.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18.11.2020 dal consigliere Dott.ssa Milena Balsamo.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Ancona con sentenza n. 2944/2018, respingeva il ricorso proposto da M.S., cittadino del *****, avverso il provvedimento con il quale il tribunale di Ancona aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).
La Corte d’appello di Ancona riteneva che le dichiarazioni rese dal richiedente fossero generiche e poco credibili ed in ogni caso, attinenti a vicende private, tali da non rendere “credibile l’esistenza di una fattispecie persecutoria” in danno del ricorrente e che la Commissione prima ed il tribunale dopo avessero correttamente valutato l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle situazioni soggettive invocate per ottenere la protezione internazionale.
Il richiedente riferiva di provenire dal *****, precisamente dalla città di *****, di professare la religione ***** e di appartenere al gruppo etnico *****.
Aggiungeva che suo padre, in quanto esponente del gruppo *****, interno al partito *****, era stato molestato da esponenti del partito politico avversario *****, i quali si recavano spesso presso il suo negozio di alimentari, rifiutandosi di pagare la merce acquistata e causando disturbo all’esterno del negozio medesimo.
Narrava, infine, che costoro, venuti a sapere della loro intenzione di denunciarli, si recavano presso la sua abitazione aggredendo sia il ricorrente che la sua famiglia.
In seguito a detto episodio, il padre, temendo per la vita dei figli, che i persecutori gli avevano minacciato di uccidere, lo indusse a fuggire unitamente al fratello.
Mentre il fratello trovava riparo in Malesia, il ricorrente si rifugiava in Libia, dal quale era costretto a fuggire a seguito dei bombardamenti per raggiungere l’Italia.
La corte d’Appello di Ancona respingeva la domanda di protezione sulla base della non credibilità delle dichiarazioni rese, valutandola sia sotto il profilo soggettivo, rispetto al quale evidenziava che il ricorrente non aveva fornito prove di denunce, di referti sanitari per le lesioni subite; che era rimasto vago quanto alle asserite minacce subite e paventato solo il timore di essere ucciso, senza fornire elementi tali da rendere credibile l’eventualità o identificabile l’eventuale fonte del pericolo stesso. Nel contempo escludeva la sussistenza delle ipotesi di protezioni maggiori di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b) evidenziando come da fonti internazionali (Report Amnesty International 2017/2018), emergeva una compressione dei diritti delle persone *****, dei giornalisti, della minoranza etnia *****, categorie alle quali il cittadino straniero non apparteneva. Mentre gli unici oppositori politici arrestati appartenevano al partito ***** non riconosciuto dalla ***** in quanto fondato sulla religione. La Corte d’Appello di poi escludeva la fattispecie della lett. c) medesimo articolo, non ravvisando nel Paese di origine la situazione di violenza indiscriminata di grave conflitto armato tale da comportare una minaccia grave ed individuale per il ricorrente, in quanto le violenze in atto riguardano solo le categorie sopra menzionate.
Con riferimento alla domanda della protezione umanitaria, difettando qualsiasi situazione di vulnerabilità tale da giustificarne il riconoscimento, avendo escluso la sussistenza di un concreto pericolo di subire atti di persecuzione o violenze in caso di rientro e considerando che l’inserimento sociale e lavorativo in Italia poteva essere valorizzato solo come presupposto e non come fattore esclusivo del riconoscimento.
M.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.
Il ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia “error in iudicando e in procedendo – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 14 nonchè della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 ratificata dalla L. n. 722 del 1954, della direttiva 2004/83/CE attuata dal D.Lgs. n. 251 del 2007 nonchè “la mancata audizione del richiedente”.
Sotto un primo profilo si lamenta che il decidente abbia ritenuto la natura privata della vicenda in cui è stato coinvolto M.S., mentre l’istituto della protezione sussidiaria tutela proprio coloro che ne cui confronti “sussistono fondati motivi di ritenere che se tornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno”. Secondo il ricorrente, avrebbe errato il decidente nell’escludere la invocata protezione, solo perchè egli non aveva fornito la prova documentale di quanto dichiarato.
Sotto altro profilo, deduce di aver richiesto l’audizione obliterata sia dai primi giudici che dalla Corte d’Appello: audizione che avrebbe consentito di mutare il convincimento del decidente.
3. Con il secondo motivo, si lamenta “error in iudicando e in procedendo – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; per avere il tribunale escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, benchè il richiedente avesse provato l’integrazione sociale in Italia, la conoscenza della lingua italiana, la sussistenza di un contratto di lavoro, il che avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello alla concessione della tutela, anche se ritenuto non credibile il racconto del richiedente.
4. La prima censura, con riferimento all’art. 14 cit., lett. a) e b) è priva di pregio, tenuto conto che il Collegio ha ritenuto non credibile la narrazione del cittadino straniero.
Secondo un recente indirizzo di legittimità, inaugurato da Cass. 2954/2020 e seguito da Cass. n. 8810/2020 e da Cass. n. 11925 del 19/06/2020, cui il collegio presta convinta adesione, il dovere di cooperazione istruttoria, nelle due forme di protezione cd. “maggiori”, non sorge ipso facto sol perchè il giudice di merito sia stato investito da una domanda di protezione internazionale, ma si colloca in un rapporto di stretta connessione logica (anche se non in una relazione di stretta e indefettibile subordinazione) rispetto alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018; Cass. n. 15794 del 12/06/2019). Il principio che le inattendibili dichiarazioni del richiedente non richiedono approfondimento istruttorio officioso rileva ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Difatti è in relazione alla massima protezione ed ai casi disciplinati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) di “condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte” o “tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente”, che la valutazione di credibilità soggettiva (all’esito di una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda; Cass. n. 21142/2019) costituisce una premessa indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento; sicchè le dichiarazioni che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non richiedono alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018) dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794). Salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente, ma non è questo il caso, dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, incombendo al giudice l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa ed attuale conoscenza della complessiva situazione dello Stato di provenienza, al fine di accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Cass. n. 871 del 2017; Cass. n. 19716/2018).
4.1 In realtà, questa Corte (Cass. 16028/2019) ha precisato che il D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3 dispone che: “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.
Tuttavia, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 enuncia alcuni parametri, meramente indicativi e non tassativi, che possono costituire una guida per la valutazione nel merito della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, i quali, tuttavia, fondandosi sull'”id quod plerumque accidit”, non sono esaustivi, non precludendo la norma la possibilità di fare riferimento ad altri criteri generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese; non essendo, in particolare, il racconto del richiedente credibile per il solo fatto che sia circostanziato, ai sensi del comma 5, lett. a) medesima norma, ove i fatti narrati siano di per sè inverosimili secondo comuni canoni di ragionevolezza (cfr. Cass. n. 20580 del 31/07/2019).
Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perchè il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perchè abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. n. 6897/2019; 11925 del 19/06/2020), giacchè la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda tutti gli aspetti significativi della domanda (art. 3, comma 1) e si riferisce, come risulta dall’art. 3, commi 3, lett. b), c), d) e art. 4 D.Lgs. cit., a tutti i profili di danno grave considerati dalla legge come condizionanti il riconoscimento della protezione sussidiaria.
4.2 D che significa che solo se tale valutazione non deriva da un esame effettuato in conformità con i criteri stabiliti dalla legge è denunciabile in cassazione – con riguardo all’esame medesimo – la violazione delle relative disposizioni, la cui sussistenza viene ad incidere “a monte” sulle premesse della valutazione di non credibilità, travolgendola non per ragioni di fatto ma di diritto. Nel caso all’esame, il Collegio di secondo grado ha rilevato – non tanto “la natura privata della vicenda” quanto le incongruenze della narrazione del richiedente asilo e la complessiva inattendibilità del racconto, desunte dalla genericità e dalle contraddizioni intrinseche del racconto, in quanto il dichiarante non individuava i persecutori, riferiva di disturbi ricevuti dal padre all’interno del suo negozio, il quale – in quanto esponente di un partito avversario – avrebbe dovuto temere per la sua incolumità e non per quella dei figli che non si occupavano di politica, ed invece era rimasto in *****.
Il motivo di ricorso d’altro canto si espone a giudizio, certo, di non fondatezza che si spinge sino alla inammissibilità poichè il ricorrente, a fronte dell’indicata motivazione reitera dinanzi a questa Corte di legittimità i contenuti di quel racconto sostenendone il carattere circostanziato, plausibile e lineare, nell’osservanza del dedotto ragionevole sforzo richiesto dalla norma, senza nulla aggiungere in termini di concludente critica. In ordine alla credibilità oggettiva del racconto, la Corte di merito ha poi escluso, relativamente alla posizione fatta valere dal richiedente, l’esistenza di atti di persecuzione fondati su motivi di appartenenza politica, da parte di soggetti non statuali, valorizzando la genericità della descrizione degli atti “di persecuzione” subiti. Il ricorso, reiterando la valenza persecutoria e violenta della situazione sofferta dal richiedente nel proprio paese per mano di non meglio individuati esponenti del partito politico di maggioranza, si fa portatore di una reiterazione del racconto per valorizzazione di evidenze oggettive come tali già congruamente devalutate nella sentenza impugnata.
Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. ex multis Cass. n. 30105/2018, Cass. n. 29279/2019; Cass. n. 3340/2019; 33858 del 2019; n. 3340 del 2019; N. 8819 del 2020; Cass. n. 11924/2020).
4.3 Quanto alla violazione del diritto all’audizione, si osserva quanto segue. Il tema della rinnovazione dell’interrogatorio avanti al giudice del merito va affrontato avendo riguardo alla normativa Eurounitaria, alla luce della quale va interpretata quella nazionale che ne costituisce recepimento. Secondo quanto precisato da Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sa., “la necessità che il giudice investito del ricorso ex art. 46 della direttiva 2013/32 proceda all’audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all’audizione del richiedente nell’ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado”. Laddove invece il giudice prosegue la Corte – “consideri che sia necessaria un’audizione del richiedente onde poter procedere al prescritto esame completo ed ex nunc, siffatta audizione, disposta da detto giudice, costituisce una formalità cui esso non può rinunciare”.
La Corte di giustizia ha quindi definito la questione pregiudiziale stabilendo che la direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima; è rimesso, quindi, al giudice adito con il ricorso di disporre l’audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva.
4.4 Tale approdo, come rilevato dalla stessa Corte di giustizia, è del resto coerente con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui lo svolgimento dell’udienza non è necessario quando la causa non prospetti questioni di fatto e di diritto che non possano essere risolte sulla scorta del fascicolo e delle osservazioni scritte delle parti (Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37).
Deve quindi concludersi nel senso che il collegio investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall’audizione del richiedente solo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla commissione territoriale e il giudicante stesso abbia avuto la disponibilità del verbale dell’audizione; detta interpretazione era, del resto consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato come non sia ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass. n. 3003/2018; 5973 del 2019; n., 27073 del 2019; n. 3029 del 2019; n. 8931 del 2020; in senso conforme Cass. 15318/2020).
La doglianza inerente l’omessa audizione non è, peraltro, suffragata da elementi deduttivi idonei a dimostrare la consistenza del diritto di difesa che sarebbe stato violato, in mancanza dell’allegazione di circostanze e fatti ulteriori all’originaria narrazione che avrebbero potuto incidere sulla decisione adottata, mutando il convincimento del giudice.
5. Anche la seconda censura non appare meritevole di accoglimento.
In primo luogo, deve rilevarsi che la pronuncia delle S.U. 29459 del 2019 ha definitivamente affermato che alle domande (e, conseguentemente, ai giudizi) in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 si applica il sistema legislativo preesistente relativo alla tutela di carattere umanitario e non opera la sopravvenuta abrogazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Quanto ai presupposti utili a ottenere la protezione umanitaria, le sezioni unite, con la sentenza n. 29461/2019 hanno definitivamente chiarito, (in consonanza con la citata pronuncia 4455/2018' di questa Corte, ed in aperta difformità da quanto erroneamente opinato dalla ordinanza di rimessione 11749/2019): 1) Che non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano. 2) Che gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicchè l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (ex multis, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). 3) Che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione. 4) Che è necessario dar seguito a quell’orientamento di legittimità (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e riaffermato, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19) nonchè della prevalente giurisprudenza di merito, che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare, come già detto, la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; conf. Cass. 4455/2018 e, da ultimo, Cass. 630/2020; n. 13573/2020). Con la precisazione che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza dedotta dal richiedente (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072; 9304 e 13096 del 2019; S.U. n. 29495/2019, n. 7599/2020). Se è vero, dunque, che ai fini della protezione umanitaria “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019 e, da ultimo, Cass. 1040/2020), è pur vero che, ai fini di una simile verifica, effettuabile dal giudice anche esercitando i propri poteri istruttori officiosi, risulta però “necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei perchè da essi. possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304).
La condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, verificando che il cittadino straniero abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione.” (cfr. Cass. 13079/2019; Cass. S.U. n. 29459/2019; Cass. n. 29460 e n. 29461 del 2019; Cass. n. 8571/2020).
La Corte di appello di Ancona, nel caso all’esame, ha negato la sussistenza delle condizioni per far luogo alla misura residuale della protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, sul rilievo che non sono state dimostrate “specifiche” situazioni soggettive di vulnerabiltà tali da giustificarne la concessione, non avendo il richiedente provato di rientrare in categorie in relazione alle quali siano ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità, nella congrua lettura data alla vicenda giudiziaria del richiedente.
Ebbene, la Corte, ha rilevato che le violenze in atto in ***** riguardano gruppi individuati di soggetti a cui il richiedente non appartiene, ritenendo correttamente inidonea la sussistenza del solo parametro di inserimento ed integrazione sociale dello straniero ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
Ai principi giurisprudenziali dettati in materia non si è, dunque, discostata la Corte di appello nell’assunta decisione, che rimane in tal modo non censurabile in questa sede, avendo fondato la reiezione della domanda sulla insussistenza di seri motivi di vulnerabilità (arg. ex Cass. 21/12/2016 n. 26641, in motivazione).
10. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Non è luogo a provvedere sulle spese, poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
dà atto che sussistono i presupposti previsti dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto (S.U. n. 4315/2020).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione tenuta da remoto, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021