LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17685-2017 proposto da:
B.L., C.L., F.R., CA.PI., CO.OR., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, e SAVINA BOMBOI, che li rappresentano e difendono;
– ricorrenti –
contro
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 546/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/01/2017 R.G.N. 416/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso soprattutto per il terzo motivo;
udito l’Avvocato BRUNO COSSU;
udito l’Avvocato CARLO BOZZI, per delega verbale Avvocato ARTURO MARESCA.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 576 del 14 giugno 2006 il Tribunale di Venezia accertava l’illegittimità e dichiarava l’inefficacia della cessione di ramo di azienda da Telecom Italia s.p.a. a TNT Logistics s.p.a. (ora Ceva Logistics s.p.a.) di cui al contratto 27 febbraio 2003 e del conseguente trasferimento dei lavoratori con effetto dal 1 marzo 2003; dichiarava la persistenza del rapporto di lavoro con Telecom Italia s.p.a., con condanna della stessa al pagamento delle retribuzioni dal 1 marzo 2003, dedotto quanto percepito dai lavoratori alle dipendenze della cessionaria. La sentenza veniva confermata in appello con sentenza n. 624 del 2009 e il ricorso della società veniva rigettato da questa Corte con sentenza n. 17863 del 2014.
2. Nelle more di tale giudizio, i lavoratori venivano licenziati dalla cessionaria mediante procedura di licenziamento collettivo del 23 novembre 2011 e impugnavano il recesso. In mancanza di ricostituzione del rapporto alle dipendenze di Telecom Italia s.p.a. a seguito di atti di messa in mora, i lavoratori agivano con ricorsi per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento delle retribuzioni via via maturate. I decreti venivano opposti da Telecom Italia s.p.a.. In data 28 febbraio 2013 i lavoratori conciliavano la causa con la cessionaria relativamente all’impugnazione del licenziamento, percependo somme a titolo transattivo.
3. Per quanto specificamente interessa nella presente sede, gli odierni ricorrenti agivano per ottenere il pagamento delle retribuzioni relative al periodo dal 1 luglio 2012 al 30 aprile 2013. Il Tribunale di Venezia rigettava l’opposizione.
4. La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 546 del 2017, riformava tale sentenza, revocava i decreti ingiuntivi opposti e condannava la società appellante al risarcimento del danno maturato dal 1 luglio 2012 al 28 febbraio 2013, data della conciliazione, oltre interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
5. Gli argomenti posti a sostegno del decisum in sintesi sono i seguenti:
a) la pretesa economica trova fondamento nella perdita dell’occupazione in ragione del licenziamento intimato dall’apparente cessionaria, nella ritenuta inefficacia della cessione e nell’offerta della prestazione lavorativa, pur dovendo la pretesa stessa essere qualificata come domanda risarcitoria e non retributiva;
b) quanto agli effetti della intervenuta conciliazione, va premessa l’ammissibilità della relativa allegazione di parte appellante, che ha dedotto di avere avuto conoscenza della conciliazione solo successivamente alla pronuncia di primo grado, deduzione non specificamente contestata, tenuto conto che un fatto modificativo o estintivo del diritto sopravvenuto in corso di giudizio non incontra effetti preclusivi se tempestivamente allegato nel primo atto difensivo successivo al momento della conoscenza;
c) tale conciliazione, quale atto abdicativo comportante la rinuncia all’impugnazione e la risoluzione del rapporto lavorativo originato dalla cessione, ha determinato il venir meno dell’interesse ad agire degli appellati; l’avere impugnato il licenziamento intimato dalla cessionaria e avere poi rinunciato a detta impugnazione presuppone una continuità giuridica tra il rapporto lavorativo intercorso con la cedente Telecom Italia e la successione in esso da parte della cessionaria;
d) soccorre a livello interpretativo la sentenza della Corte di cassazione n. 6755 del 2015 secondo cui le mensilità della retribuzione, anche se solo a titolo risarcitorio, non spettano in quanto il rapporto si è risolto su iniziativa dei lavoratori che hanno aderito alle proposte conciliative della società cessionaria per cui il rapporto è stato autonomamente risolto dai lavoratori che hanno percepito i benefici previsti in conseguenza di un atto di conciliazione e pertanto non spettano le somme richieste dopo l’avvenuta risoluzione;
e) la giurisprudenza citata da parte appellata non contraddice tale soluzione, poiché va tenuta distinta la questione dell’atto dismissivo del rapporto di fatto dalla questione della rinuncia a far valere il ripristino del rapporto a seguito della ritenuta illegittimità del licenziamento da parte della cessionaria; tale rinuncia involge la questione della titolarità del rapporto lavorativo in capo al soggetto che ha intimato il licenziamento;
f) nulla è emerso quanto alla rinuncia ai crediti pregressi rispetto all’epoca della risoluzione del rapporto, per cui il risarcimento del danno va riconosciuto dal 1 luglio 2012 al 28 febbraio 2013, data della conciliazione.
6. Per la cassazione di tale sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a sei motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste con controricorso Telecom Italia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) riguardante la circostanza che, nelle deduzioni svolte da Telecom Italia s.p.a. nel ricorso in appello in ordine alla sopravvenuta conoscenza dell’impugnativa dei licenziamenti intimati dalla Ceva Logistics e della conciliazione della controversia da parte dei lavoratori, non vi era alcun riferimento temporale che consentisse di collocare il momento dell’acquisita conoscenza in data successiva a quella dell’ultima udienza tenutasi dinanzi al Tribunale.
2. Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in ordine alla portata dell’onere di contestazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Si assume che a fronte della generica deduzione di controparte, nessun onere di specifica contestazione poteva gravare sugli appellati, se non quello di insistere sulla inammissibilità/tardività dell’eccezione.
3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 1406 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto che, anche nel caso di trasferimento di ramo di azienda privo dei requisiti di cui al citato art. 2112 c.c. e in assenza del consenso dei lavoratori alla cessione del contratto, ove gli stessi continuino a svolgere la propria attività a favore del cessionario, il rapporto di lavoro che si costituisce con quest’ultimo non sarebbe un nuovo e distinto rapporto, bensì prosecuzione de iure di quello già facente capo al cedente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Sostiene parte ricorrente che il subentro della cessionaria alla cedente presuppone una cessione legittima ai sensi dell’art. 2112 c.c., mentre in caso contrario il rapporto di lavoro resta in capo alla cedente, ancorché, in caso di mancata accettazione delle prestazioni offerte dal lavoratore, in situazione di quiescenza; che il rapporto di lavoro che si può costituire con il cessionario resta distinto e diverso da quello già facente capo al cedente; che, stante la diversità dei rapporti, le vicende risolutive riguardanti il rapporto costituitosi con la cessionaria non possono influire sul rapporto esistente, anche se quiescente, con la cedente.
4. Il quarto motivo denuncia, in via subordinata, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2909 c.c., con riferimento al principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, per avere ritenuto proponibili fatti (asseritamente) estintivi del rapporto di lavoro con Telecom Italia venuti ad esistenza prima del formarsi del giudicato (a seguito di Cass. 17863/2014) sull’accertamento in ordine alla persistenza di detto rapporto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
Si sostiene che, essendo la conciliazione intervenuta (2013), prima del formarsi del giudicato sull’accertamento della nullità della cessione (2014), l’effetto estintivo doveva essere fatto valere in quel giudizio, poiché il giudicato copre il dedotto e il deducibile, con conseguente preclusione della sua deduzione nel presente giudizio.
5. Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 1372 e 2727 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di appello ritenuto di potere induttivamente inferire una volontà dei ricorrenti risolutiva del rapporto in atto con Telecom Italia s.p.a. dal solo fatto che costoro avevano impugnato il licenziamento intimato dalla Ceva Logistics e conciliato la relativa controversia, prescindendo completamente dal verificare se vi fossero stati comportamenti del tutto incompatibili con la (asserita) volontà dismissiva e, più in generale, dal valutare i fatti presi in esame nell’ambito di altre circostanze significative dedotte in causa.
In particolare, si fa riferimento all’offerta della prestazione lavorativa a Telecom Italia, reiterata tre volte tra il 2007 e il 2008, alla denuncia-querela presentata per inottemperanza all’ordine del giudice e alle azioni intraprese in sede monitoria nel perdurare della mora accipiendi, fino a quando nel 2016 è avvenuta la riammissione dei ricorrenti alle dipendenze di Telecom Italia.
6. Sempre in via subordinata, il sesto motivo denuncia l’omesso esame dei fatti decisivi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) di cui al quinto motivo, che escludevano la possibilità di attribuire al comportamento dei lavoratori, consistente nella rinuncia all’impugnativa del licenziamento intimato da Ceva e nella conciliazione della relativa controversia, il significato attribuitogli dalla Corte di appello.
7. Rileva preliminarmente il Collegio che con le sentenze nn. 8162 e 8163 del 2020 (udienza del 28 gennaio 2020) questa Corte ha pronunciato su questioni sostanzialmente analoghe in esito ad altre controversie proposte dagli stessi lavoratori odierni ricorrenti, che in quelle sedi avevano agito per ottenere da Telecom Italia s.p.a. il pagamento di somme relative a periodi successivi a quello oggetto del presente giudizio.
8. Tanto premesso, i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati.
9. La Corte di appello ha tratto argomenti dal comportamento processuale delle parti per affermare la tempestività della allegazione del fatto sopravvenuto, in ragione del momento della sua conoscenza da parte di Telecom Italia s.p.a.. Si tratta di un apprezzamento di esclusiva spettanza del giudice del merito, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, dell’esistenza e del valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. nn. 3680 e 27490 del 2019).
10.Quanto al terzo motivo è sufficiente richiamare quanto già affermato da questa Corte con le sopra citate pronunce che, nella parte di interesse, hanno affermato che “…l’unicità del rapporto presuppone la legittimità della vicenda traslativa regolata dall’art. 2112 c.c.: sicché, accertatane l’invalidità, il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente (sebbene quiescente per l’illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale); il trasferimento del medesimo rapporto si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale; diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 2112 c.c.) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell’originario cedente (da ultimo: Cass. 28 febbraio 2019, n. 5998); pure a fronte di una duplicità di rapporti (uno, de iure, ripristinato nei confronti dell’originario datore di lavoro, tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del lavoratore; l’altro, di fatto, nei confronti del soggetto, già cessionario, effettivo utilizzatore), la prestazione lavorativa solo apparentemente resta unica: giacché, accanto ad una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d’azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto, ve n’e’ un’altra giuridicamente resa, non meno rilevante sul piano del diritto, in favore dell’originario datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato de iure (anche se non de facto, per rifiuto ingiustificato del predetto) ripristinato; nello stesso senso, è stato ribadito il consolidato orientamento circa l’interesse a far valere giudizialmente l’insussistenza di un trasferimento di ramo d’azienda da parte del lavoratore ceduto, nonostante la prestazione di lavoro resa in favore del cessionario e le eventuali vicende risolutive del rapporto con il medesimo, siccome irrilevanti (Cass. 16 giugno 2014, n. 13617; Cass. 7 settembre 2016, n. 17736; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25144; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2281)”. In tal senso, v. pure Cass. 5998 del 2019.
11. Nell’accoglimento del terzo motivo restano assorbiti i restanti, proposti in via subordinata.
12.In conclusione, rigettati i primi due motivi, accolto il terzo e assorbiti gli altri, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi; accoglie il terzo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021
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