Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1984 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso n. 17596/2019 proposto da:

E.E.A., rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Russo, con studio in Bergamo via Carrozzi 34 giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Torino n. 666/2019, del 16.04.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18.11.2020 dal consigliere Dott.ssa Milena Balsamo.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 666/2019, respingeva il ricorso proposto da E.E.A., cittadina della ***** (*****), avverso il provvedimento con il quale il tribunale di Torino aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

La Corte d’appello di Torino riteneva che le dichiarazioni rese dal richiedente non fossero attendibili e che la Commissione prima ed il tribunale dopo avessero correttamente valutato l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle situazioni soggettive invocate per ottenere la protezione internazionale.

La richiedente asilo aveva raccontato di essere orfana di padre dall’età di 10 anni, di avere tre sorelle e due fratelli e che la madre si occupava dei figli; ha raccontato di aver frequentato la scuola media inferiore e di aver iniziato a lavorare lavando i vestiti; che un’amica della madre le aveva offerto di trasferirisi in Italia per trovare lavoro; che era partita da ***** nell’anno 2014 e aveva raggiunto prima la Libia e poi l’Italia, dove l’amica le aveva comunicato che il costo del viaggio ammontava ad Euro 40.000,00.

Riferiva di essersi allontanata dal centro di accoglienza per raggiungere Napoli dove l’avrebbero indotta a prostituirsi, chiedendo le spese di contribuzione per la gestione dell’abitazione, di guisa che la predetta si convinse a prostituirsi per qualche tempo; si allontanava poi da Napoli per raggiungere Torino sottraendosi alle influenze della signora che l’aveva convinta a raggiungere l’Italia.

La Commissione informava la richiedente asilo della possibilità di ottenere protezione dallo stato italiano per chi offre un concreto aiuto alla risoluzione del problema dello sfruttamento della prostituzione, ma la ricorrente presentatasi all’incontro, affermava di vivere con un’amica a Torino, negava di aver bisogno di aiuto di non avere intenzione di imparare la lingua italiana perchè avrebbe voluto lavorare come parrucchiera in un african shop.

La Commissione prima ed il tribunale poi rappresentavano la vaghezza del racconto sia in relazione al viaggio che alla vita condotta a Torino e negavano la protezione internazionale e sussidiaria.

La corte d’Appello di Torino respingeva la domanda di protezione sussidiaria non sussistendo i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c nè quelli della protezione umanitaria, motivi sui quali si era incentrato il gravame.

E.E.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

Il ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; per avere il decidente escluso il riconoscimento della protezione internazionale, violando il principio secondo il quale il convincimento del giudice non può fondarsi sulla sola credibilità soggettiva del richiedente, sussistendo l’onere di verificare d’ufficio la credibilità delle dichiarazioni sulla base delle informazioni esterne relative alla situazione del paese di provenienza, laddove il richiedente abbia compiuto ogni sforzo ragionevole per circostanziare la domanda; abbia allegato gli elementi pertinenti in suo possesso fornendo idonea spiegazione per l’eventuale mancanza di altri; sosteneva al contrario la coerenza e la plausibilità delle dichiarazioni rese, ricostruendo la vicenda che aveva interessata la ricorrente.

3. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 ex art. 360 c.p.c., n. 3; per avere il Collegio omesso di acquisire le informazioni attinenti il paese di origine, descrivendo la ***** come connotata da una situazione socio politica degenerata negli ultimi mesi a causa di violenza indiscriminata; aggiungendo che reimpatriare la ricorrente e costringerla ad una vita di clandestinità, a causa del debito assunto per il viaggio, integrerebbe il requisito dell’art. 14, lett. c).

5. La prima censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Va premesso che la Corte d’appello ha deciso in merito ai motivi di gravame proposto relativamente all’omesso riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 ed in particolare di quelli di cui alla lett. c) della norma citata ed all’omesso riconoscimento della protezione umanitaria (pagina 5 della sentenza di merito); il decidente non si è pronunciato in merito alla credibilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, nè in merito alla sussistenza dei presupposti della protezione internazionale in quanto la medesima richiedente aveva dichiarato – anche dinanzi al Tribunale – di non trovarsi in una condizione di debolezza e vulnerabilità, di essere scappata dalla ***** con la prospettiva di migliori condizioni economiche ed evidenziando una condizione di instabilità socio politica della ***** a causa dell’attività terroristica del gruppo *****, incentrando l’appello sul riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c).

La sentenza avrebbe dovuto essere censurata sotto il profilo della omessa pronuncia sulle domande proposte ex art. 360 c.p.c., n. 4, avendo ritenuto la Corte d’Appello che la richiedente – avendo negato condizioni di debolezza e vulnerabilità in sede di audizione dinanzi al Tribunale (e prima dinanzi alla Commissione) – aveva delimitato la domanda al riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D.Lgs. cit.

5. Anche la seconda censura, relativa all’art. 14 cit., lett. c, non appare meritevole di accoglimento.

Ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), la “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

La protezione sussidiaria, disciplinata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha come presupposto la presenza, nel Paese di origine, di una minaccia grave e individuale alla persona, derivante da violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, il cui accertamento, condotto d’ufficio dal giudice in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, “deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del richiedente”, (Cass. n. 8819/2020).

Come affermato da questa Corte “la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. Sez. 6-1, 17/04/2018, n. 9427; sez. I n. 2954/2020; n. 18306 e 9090 del 2019).

Con riferimento alla critica che attinge la valutazione operata dal primo collegio avente ad oggetto la situazione di pericolo in cui verserebbe il richiedente in caso di reimpatrio, vale osservare che lo stabilire quale sia il livello di violenza esistente nel paese di provenienza del richiedente (se basso, alto o “eccezionale”) è questione di fatto che deve essere “valutata dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda” (p. 43 della motivazione). Di conseguenza, lo stabilire in punto di fatto se in un determinato paese esista o non esista una condizione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato che generi un grave pericolo per il ricorrente è un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell’omesso esame di fatti, profilo nel caso di specie non prospettato. Il risultato di tale indagine può essere censurato, quindi, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018; Cass. n. 11936/2020).

Nel caso di specie, le fonti attinte dal giudice di merito, compiutamente indicate alla pag. 7 della sentenza impugnata, smentiscono il contenuto delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo quanto alla sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, evidenziando invece una grave instabilità solo nella zona nord della *****; scongiurando l’eventualità dell’esposizione a pericolo per l’incolumità fisica del richiedente.

7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Non è luogo a provvedere sulle spese, poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto (S.U. n. 4315/2020).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione tenuta da remoto, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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