LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2379-2020 proposto da:
M.N.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA/UDINE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 3130/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 11/11/2019 R.G.N. 1547/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
RILEVATO
CHE:
1. il Tribunale di Trieste, con decreto del 11.11.2019, rigettava il ricorso proposto da M.N.A., cittadino *****, originario di ***** – *****, avverso il provvedimento in data 9.3.2018, notificato il 23.3.2018, con il quale la Commissione territoriale aveva negato lo status di rifugiato e respinto la domanda di protezione sussidiaria ed, in subordine, di riconoscimento del diritto al permesso per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19;
1.1. il Tribunale, riassunto il quadro normativo posto a fondamento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e richiamati i principi sulla valutazione di veridicità e credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente la protezione internazionale, riteneva il ricorso infondato, per essere il racconto del ricorrente generico in ordine all’addotta vicenda di vendita di generi ortofrutticoli a basso prezzo che non gli aveva consentito di pagare i fornitori, i quali l’avevano sequestrato e minacciato, con minacce che avrebbero attinto anche la sua famiglia, e per essere tale genericità riferibile anche alla mancanza di denunce e di richieste della protezione statuale;
1.2. secondo le più recenti fonti informative e rapporto EASO aggiornato al 2018, il governo del paese d’origine aveva rafforzato la lotta contro le fazioni terroristiche e non sussisteva un conflitto generalizzato idoneo ad incidere nella valutazione della fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c); la situazione era complessivamente migliorata, specie nella regione di provenienza del ricorrente (*****);
1.3. infine, neanche sussistevano – secondo il Tribunale triestino – i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non essendo state allegate situazioni personali che integrassero la sussistenza dei relativi presupposti, puree avendo il ricorrente depositato alcune buste paga ed un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2. di tale decisione domanda la cassazione M.N.A., affidando l’impugnazione a due motivi;
3. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) per avere il Giudice escluso l’esistenza nel Pese di provenienza di una situazione di violenza indiscussa ed incontrollata, rilevando come il Tribunale non abbia considerato che nel paese di origine esisteva, in base a quanto evincibile da fonti internazionale più aggiornate, una situazione di violenza generalizzata, fonte di grave rischio personale in caso di rientro, per il dilagare di organizzazioni terroristiche;
2. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per non avere il Tribunale ritenuto sussistenti le condizioni di vulnerabilità in caso di rientro forzoso in patria, e cioè i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
3. vero che la vicenda narrata è di natura strettamente privata, e che il richiamo alla violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, della art. 14, lett. c) è stato effettuato avendo riguardo ad un generico rischio paventato, che non ha trovato conferma nelle fonti accreditate ed aggiornate prese in esame dal Tribunale, tuttavia l’esame non è stato effettuato in modo esaustivo con riguardo a profili ugualmente rilevanti ai fini dello scrutinio demandato;
3.1. come risulta dalla stessa sentenza impugnata, l’espatrio del ricorrente è stato motivato dal timore di ritorsioni di creditori, rispetto alle quali lo Stato non avrebbe assicurato tutela di fronte a prassi altamente lesive di diritti fondamentali, quali la schiavitù per debiti, diffusa e tollerata nel paese, oltre ad altre conseguenze inique previste dalle leggi e/o da costumi locali;
3.2. rispetto alla peculiarità della vicenda, in relazione alla quale era comprensibile che il ricorrente avesse ritenuto inutile la denuncia, a fronte di note collusioni anche degli organi che avrebbero dovuto assicurargli la protezione, la valutazione del Tribunale deve ritenersi non conforme a diritto;
3.3. ed invero, la motivazione prescinde dalla considerazione corretta di una fattispecie in cui la fuga dal paese di origine sia cagionata da timori di persecuzione per il trattamento ivi destinato a chi si trovi in condizione di insolvenza rispetto ai propri debiti, in quanto in tal caso l’espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente ed indebitamente dannosi per la persona;
3.4. la Corte territoriale ha peraltro errato anche nel non svolgere d’ufficio gli accertamenti necessari ad apprezzare se fosse vero o meno quanto denunciato dal ricorrente, ovverosia che le leggi o i costumi (tollerati) fossero tali da comportare in tali situazioni la possibilità di “riduzione in schiavitù” o la determinazione della “possibilità effettiva di affrancamento dalla condizione di addictus” e le fonti informative consultate sono carenti con riguardo a tali aspetti che avrebbero meritato approfondimento (cfr., da ultimo, in relazione a vicenda similare, Cass. 21.12.2020 n. 29142);
4. in relazione al secondo motivo, premesso che la valutazione dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari è rimessa al giudice di merito, è tuttavia privo di rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (cfr. Cass. S.U. 13.11.2019 n. 29459; Cass. 17.7.2020 n. 15319);
4.1. le affermazioni del Tribunale non si confrontano con una evoluzione segnata – a livello di parametro per una giurisprudenza evolutiva, rispettosa dei principi di cui all’art. 10 Cost., comma 3 – dal D.Lgs. n. 130 del 2020, che sia pure ratione temporis inapplicabile, delinea un percorso di valorizzazione del lavoro del richiedente;
4.2. ciò non risulta essere stato oggetto di adeguata considerazione da parte del Tribunale, che pertanto è tenuto ad effettuare il giudizio comparativo in termini rispettosi del principio alla cui stregua la condizione di vulnerabilità del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione” (Cass. n. 13079 del 2019, n. 8571 del 2020);
4.3. seppure il livello di integrazione raggiunto in Italia non costituisca un dato valutabile isolatamente ed astrattamente, esso certamente concorre nel contesto di una valutazione comparativa tra grado di integrazione sociale acquisito in Italia e situazione del Paese di origine (cfr. Cass. S.U. n. 29459/2019 cit.);
5. la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione alle censure proposte, accolte nei termini sopra precisati, ed il giudice del rinvio, designato in dispositivo, dovrà procedere ai predetti accertamenti;
6. allo stesso giudice è demandata la liquidazione delle spese anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie entrambi i motivi per quanto di ragione, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Trieste in diversa composizione, cui demanda la determinazione anche delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021