LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 8044-2019 proposto da:
A.S.H., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO GOTI, giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TORINO n. 1519/2018, depositata in data 8.8.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.11.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
A.S.H. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Torino aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 21/9/2017 dal Tribunale di Torino in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza valutare le condizioni di sicurezza del Paese di origine del richiedente (*****), come invece riconosciuto in numerose altre pronunce di merito;
1.2. al riguardo, come recentemente affermato da questa Corte, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. n. 4037/2020);
1.3. il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere, inoltre, interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (cfr. Cass. n. 13255/2020);
1.4. la pronuncia impugnata non si è attenuta a simili principi;
1.5. infatti, a fronte di una domanda che si imperniava anche sul paventato rischio di subire un grave danno in caso di rimpatrio a causa della situazione di violenza diffusa ed indiscriminata nella zona di provenienza del richiedente (*****), era onere dei Giudici di merito, nel vagliare la fondatezza della sua domanda, prendere in esame le condizioni esistenti nella regione di provenienza del richiedente asilo e nell’assolvere questo obbligo il collegio del merito era tenuto a spiegare in base a quali specifiche fonti aveva ritenuto inesistente lo stato di violenza diffusa paventato dal ricorrente, onde dare conto della puntualità e attualità della propria verifica e fare così in modo che la motivazione assumesse carattere effettivo;
1.5. nel caso di specie, la Corte territoriale ha valutato in maniera generica la situazione del suo paese di provenienza, non indicando, nel ritenere insussistente una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata, la consultata fonte internazionale aggiornata, qualificata ed autorevole, limitandosi a fare riferimento, genericamente, al “contenuto del rapporto di Amnesty International”, senza neppure indicarne la data di redazione, che avrebbe escluso le condizioni di insicurezza nel Paese, tale da determinare un rischio effettivo per il richiedente in caso di rimpatrio;
2. le doglianze del richiedente trovano quindi fondamento e resta assorbito il secondo motivo, che lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in relazione al diniego della richiesta di protezione umanitaria, nonostante l’integrazione raggiunta dal richiedente in Italia;
3. la sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, in diversa composizione, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021