LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2617-2020 proposto da:
C.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della 2rotezione Internazionale di Roma, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 25860/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 25/09/2019 R.G.N. 60490/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. con decreto n. 25860/2019 il Tribunale di Roma, ha respinto il ricorso proposto da C.K., cittadino della *****, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);
1.1. dal decreto si evince che il richiedente ha motivato l’allontanamento dal paese di origine in conseguenza di problemi familiari seguiti alla morte del padre, allorché lo zio si era impossessato del terreno di famiglia rifiutandosi di restituirlo all’odierno ricorrente, il quale che era stato allontanato con violenza dalla casa insieme ai congiunti; in conseguenza della vicenda l’odierno ricorrente si era quindi recato a casa di un amico per un certo periodo durante il quale per curare una ferita si era rivolto ad un guaritore tradizionale il quale, non essendo stato pagato, lo aveva colpito con il malocchio ingiungendogli di lasciare il paese; per il timore di minacce dello zio si era recato in Mali, Burkina Faso, Nigeria e infine in Libia dalla quale aveva raggiunto l’Italia;
1.2. il Tribunale ha escluso i presupposti per l’accoglimento del ricorso osservando: quanto allo status di rifugiato, che non era stata allegata la esistenza di motivi di persecuzione riconducibili all’art. 1 della Convenzione di Ginevra; quanto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), che la vicenda esulava dall’ambito della protezione internazionale per il suo carattere privato legato a conflitti familiari, che, comunque, il racconto non era credibile e che non era stata fornita alcuna verosimile spiegazione in ordine alla mancata richiesta di protezione alle autorità statali; quanto all’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), che le fonti consultate escludevano la esistenza in ***** di un conflitto armato interno – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – tale da determinare una situazione di indiscriminata violenza che potesse coinvolgere il ricorrente; quanto alla protezione umanitaria, che non erano emersi elementi che deponevano per un’integrazione in Italia del richiedente, né specifici profili di vulnerabilità, familiari, personali e di salute, ivi compresi trattamenti eventualmente subiti nei paesi di transito ovvero problematiche connesse alla pregressa schistosomiasi, patologia diagnosticata al ricorrente relativamente alla quale non era stato depositata alcuna ulteriore documentazione nel termine assegnato a tal fine dal collegio;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.K. sulla base di quattro motivi illustrati congiuntamente; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, anche in relazione al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28 alla L. n. 110 del 2017 che ha introdotto il reato di tortura ed ai principi generali di cui all’art. 10 Cost. e all’art. 3 CEDU;
2. con il secondo motivo denunzia omesso esame dell’art. 10 Cost.;
3. con il terzo motivo deduce omessa valutazione delle fonti informative relativamente alla situazione economico sociale del paese;
4. con il quarto motivo denunzia omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza;
5. con tali motivi, illustrati congiuntamente, parte ricorrente nel richiamare i principi in tema di protezione internazionale con particolare riferimento al dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito, censura la decisione impugnata per non avere il Tribunale, in applicazione dei richiamati principi, completato l’indagine socio politica della ***** onde verificare la esistenza in quel Paese di una situazione di instabilità politica, mancanza di sviluppo, alti livelli di povertà, insicurezza alimentare cronica; questo determinava compromissione dei diritti umani primari ed inviolabili in relazione ai quali doveva essere verificata la condizione di vulnerabilità, in coerenza con la ratio della protezione umanitaria che è quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose di un minimo nucleo di diritti della persona che ne integrano la dignità;
6. il motivo è inammissibile; esso non si confronta con i passaggi in cui si articola la motivazione del decreto impugnato, ma resta sul piano della mera indicazione di generici principi applicabili nella specie; il Tribunale ha evidenziato la dimensione privata della vicenda narrata ed ha ritenuto insussistenti le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno; in particolare in relazione all’eventuale integrazione del richiedente nel territorio dello Stato italiano ha evidenziato che nulla era stato dedotto e dimostrato riguardo ad eventuali condizioni familiari, personali e di salute, non avendo peraltro il richiedente ottemperato alla richiesta del Collegio di produrre ulteriore documentazione sanitaria relativa alla ulteriore evoluzione della patologia dalla quale era affetto e che neppure sussisteva una situazione di instabilità politica alla stregua delle fonti richiamate; tali passaggi motivazionali ed in particolare il rilievo della carenza di specifica allegazione e dimostrazione di un profilo di vulnerabilità connesso alla situazione familiare, personale e di lavoro non sono in alcun modo contrastati dall’odierno ricorrente; è da escludere un profilo di vulnerabilità possa essere connesso al solo fatto del collocarsi la *****, alla stregua dei rapporti richiamati in ricorso, tra i paesi con la maggiore diffusione della povertà, connotato da “insicurezza alimentare cronica” in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la condizione di vulnerabilità che legittima il rilascio del permesso di soggiorno di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non comprende quella di svantaggio economico o di povertà estrema del richiedente asilo, perché non è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire ai cittadini stranieri parametri di benessere o di impedire, in caso di rimpatrio, l’insorgere di gravi difficoltà economiche e sociali, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass. 24904/2020, 3681/ 2019);
6. quanto alla valutazione della situazione socio economica del paese, la motivazione del tribunale è accurata nel ritenere la ***** uno dei paesi africani che offrano condizioni accettabili di vita ed in via di miglioramento sotto il profilo del consolidamento del rispetto dei diritti della persona, pertanto l’illustrazione del ricorrente è volta esclusivamente a provocare una inammissibile rinnovazione del giudizio in fatto; quanto all’aspetto del giudizio di comparazione e della mancata attivazione del dovere di cooperazione istruttoria, il ricorso è del tutto generico, non fa riferimento ad alcun punto specifico della sentenza impugnata, non illustra la situazione attuale del ricorrente né evidenzia sotto quale aspetto il suo percorso di integrazione sarebbe stato misconosciuto;
7. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
8. Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
9. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019, in motivazione).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021