Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.19853 del 12/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1702/2020 proposto da:

A.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE ONORATO, MARIA PAOLA CABITZA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 339/2019 del TRIBUNALE DI CAGLIARI, depositato il 19/11/2019 R.G.N. 2579/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Cagliari con decreto del 19.11.2019 ha rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte da A.M., cittadino del Bangladesh, il quale aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese per ragioni economiche, vista la situazione di estrema povertà in cui versava la sua famiglia;

2. il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso per cassazione affidato a un motivo;

3. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, commi 3 e 9, per avere – il Tribunale trascurato la giovane età del ricorrente, le condizioni generali del Paese di origine, lo svolgimento di attività lavorativa in Italia presso un negozio di un connazionale;

2. il motivo è inammissibile.

3. il ricorrente infatti, in violazione degli oneri di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, a pena di inammissibilità, non indica mai nemmeno nel ricorso per cassazione, in cosa consisterebbe la sua condizione individuale e personale di “vulnerabilità”, continuando a sostenere l’erronea tesi secondo cui una volta dimostrata la sussistenza di condizioni difficili nel Paese di provenienza, sarebbe per ciò solo dimostrata la condizione di vulnerabilità del richiedente.

4. Peraltro, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, anché quando sia invocato, sul presupposto di una violazione sistematica e grave dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente, “deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6” (così Cass. n. 4455 del 2018, in motivazione).

5. Se dunque la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari deve “necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente”, è necessario che questi deduca quali siano i diritti fondamentali alla cui violazione egli sarebbe, esposto, nel caso di rimpatrio, deduzione che nel ricorso in esame manca del tutto.

6. né rileva, infine, la circostanza che il Bangladesh, sia uno dei Paesi più poveri al mondo, poiché la valutazione comparativa che dev’essere compiuta tra le condizioni di vita in Italia del richiedente la protezione e quelle che il medesimo incontrerebbe nel Paese di origine in caso di rimpatrio deve comunque avere attinenza con i diritti fondamentali della persona e non può tradursi nel puro e semplice confronto tra due differenti stili di vita;

7. questa Corte ha affermato, in proposito, che “Non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profila del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d’origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profila specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili. Solo all’interno di questa puntuale indagine comparativa può ed anzi deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l’effettività dell’inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità. L’accertamento della situazione oggettiva del Paese d’origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale costituiscono il punto di partenza ineludibile dell’accertamento da compiere (cfr. Cass. n. 420/2012, n. 359/2013, n. 15756/2013)” (cfr. in motivazione pagg. 9 e s. – Cass. n. 4455 del 2018).

8. in conclusione, il ricorso è inammissibile; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive;

9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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