Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.19854 del 12/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1706/2020 proposto da:

B.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DISTACCATA DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 2486/2019 del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, depositato il 12/11/2019 R.G.N. 2684/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

Che:

1. il Tribunale di Campobasso, con Decreto n. 2486/20198 pubblicato il 12.11.2019, respinge il ricorso proposto da B.S., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo, altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il richiedente ha dichiarato di essere di religione musulmana, di essere fuggito dal proprio Paese perché la sua fidanzata, con cui aveva una relazione da cinque anni, era rimasta incinta e i genitori di lei lo avevano denunciato alla polizia perché in Gambia intrattenere rapporti sessuali prima del matrimonio è una condotta punita penalmente;

b) la Commissione territoriale ha ritenuto non credibile, perché incoerente, il racconto del richiedente, fumoso non sufficientemente circostanziato e che non è corroborato da alcun riscontro;

c) comunque le circostanze riportate non consentono di concedere status di rifugiato né la protezione sussidiaria, tanto più che in Gambia non vi sono situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato e dalle fonti informative le condizioni di generali sicurezza appaiono meno critiche di altri paesi del continente africano;

d) infine, non può concedersi la protezione umanitaria perché non sono state allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali, o di salute;

3. il ricorso di B.S. chiede la cassazione del suddetto decreto per tre motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,9,14,27, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 1,3,5,7,14,16,19, nonché omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, rappresentato dalla condizione personale del richiedente (con riguardo alle relazioni extraconiugali nella religione musulmana, criminalizzate nel Paese di provenienza) e dalla situazione di violenza generalizzata esistenti in Gambia;

2. con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione – riguardo alla protezione umanitaria – della situazione esistente in Gambia è della vicenda personale del richiedente;

3. con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a), per aver, il Tribunale, ai fini dell’ammissione al gratuito, patrocinio, adottato un concetto di manifesta infondatezza non applicabile al caso di specie in quanto irretroattivo; si denuncia l’errore in cui il tribunale sarebbe incorso giudicando manifestamente infondata la domanda del ricorrente, ancorché tale valutazione di infondatezza manifesta della sua richiesta di protezione internazionale e/o umanitaria non fosse stata operata dalla Commissione territoriale;

4. il primo e il secondo motivo – da trattare insieme data la loro intima connessione – sono fondati per quanto di ragione;

5. questa Corte ha affermato che, in tema di protezione internazionale e umanitaria la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale, della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. da ultimo, Cass. n. 10 del 2021);

6. nella specie, il Tribunale, con riguardo alla valutazione di credibilità relativa alle dichiarazioni rese dal richiedente, ha trascurato di approfondire – calandolo nel contesto sociale del paese di provenienza – il timore, manifestato dal richiedente, concernente le conseguenze che possono derivare da un rapporto sessuale intrattenuto al di fuori del matrimonio (in quanto contrario ai precetti della religione musulmana) e l’esposizione a violenze da parte dei familiari della ragazza oppure all’incriminazione da parte dell’autorità locale;

7. è mancata, pertanto, una valutazione complessiva e, unitaria di tutti gli elementi forniti dal richiedente che tenesse conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità (cfr. Cass. nn. 7599, 8819, 10908 del 2020);

8. il terzo motivo è inammissibile, in quanto – avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio che sia stata disposta con la sentenza che ha deciso la causa va proposta, separatamente, l’opposizione ex art. 170 T.U.S.G., dovendosi, invece, escludere chela parte che voglia dolersi dell’ingiustizia del provvedimento di revoca possa impugnare la sentenza con i mezzi di impugnazione previsti per la stessa, con ciò coinvolgendo nel giudizio di impugnazione le altre parti della causa, estranee al rapporto giuridico instauratosi tra chi ha chiesto l’ammissione al patrocinio e il Ministero della Giustizia (Cass., Sez. 2, n. 29228 del 06/12/2017; Cass., Sez. 3, n. 3028 del 08/02/2018; Cass., Sez. 3, n. 5535 del 08/03/2018, non massimata). Invero, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte dìcassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (Cass. n. 4315 del 20/02/2020);

9. i primi due motivi di ricorso vanno, pertanto, accolti, e dichiarato inammissibile il terzo; il decreto va cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, per quanto di ragione, e dichiara inammissibile il terzo motivo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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