Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza Interlocutoria n.19856 del 12/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4600/2020 proposto da:

M.M.B., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA FRIZZI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 2181/2019 del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 12/12/2019 R.G.N. 4093/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con decreto 12 dicembre 2019, il Tribunale di Trento rigettava il gravame di M.M.B., cittadino ghanese, avverso il decreto della competente Commissione Territoriale, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso negava, come già la Commissione Territoriale, la credibilità del richiedente, che aveva riferito di aver lasciato il Ghana per scampare alle minacce di morte, accompagnate da aggressioni violente e all’incendio della sua casa di abitazione ad ***** (dove dal proprio villaggio, nel quale era in pericolo, si era trasferito in quanto pure ivi riconosciuto e poi rintracciato) da giovani del gruppo *****: da appartenenti a questo gruppo, in esito a scontri con quello antagonista *****, quando il richiedente era molto piccolo, era stato infatti ucciso (insieme con il fratello del primo), il padre, perché ad esso appartenente e responsabile di una scuola islamica *****, in cui accoglieva bambini anche ***** (indistintamente da selezionare, attraverso gare di recita del Corano, per mandarli in un Paese arabo a studiarlo). Poiché era stata giurata analoga morte a tutti i figli, egli era fuggito dal Paese, insieme con un amico nel 2015, arrivando in Italia, attraverso la Libia, nell’ottobre 2016;

3. il Tribunale, come già la Commissione Territoriale, non riteneva credibile il racconto, per la mancanza di riferimenti circostanziati e le plurime contraddizioni nelle versioni rese in sede amministrativa e giudiziale, analiticamente enumerate. Per tale ragione, esso escludeva la necessità di procedere ad alcun approfondimento istruttorio officioso, neppure relativo alla situazione del Paese d’origine e negava la ricorrenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, né umanitaria (secondo la limitazione della sua richiesta a questi istituti), non avendo egli allegato una specifica condizione di vulnerabilità, tenuto anche conto della sua non credibilità, neppure rilevando le attività di istruttore sportivo, di volontariato, né lavorativa nei brevi periodi indicati, per il suo unico timore di rimpatrio paventato della presunta vendetta dei *****;

4. con atto notificato il 9 (14) gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 14, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per il rigetto della domanda di protezione sussidiaria sulla sola base della (non) credibilità soggettiva, senza considerare le modalità di apprendimento della vicenda (in tenera età dalla madre e poi da una sua amica da cui cresciuto dopo la scomparsa della prima), né le condizioni del Paese e del pericolo lamentato di conflitti interetnici, senza alcuna indagine officiosa (primo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di protezione sussidiaria di grave danno nell’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), (secondo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per negazione della protezione umanitaria (terzo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, per il rigetto della domanda della suddetta misura, con motivazione generica, senza rispettare il principio di non refoulement (quarto motivo);

2. in via preliminare, deve essere rilevato che la procura rilasciata dal richiedente al difensore, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, è priva della certificazione della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato;

3. le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente affermato che l’art. 35 bis, comma 13 citato, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato: appunto prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore, integrante ipotesi di nullità per il suo invalido conferimento (Cass. SU 1 giugno 2021, n. 15177);

4. con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento all’art. 28 e art. 46 p. 11 e con l’art. 47 della Carta dei diritti UE, artt. 18 e 19, p.2 della medesima Carta, artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU;

5. una sommaria delibazione dei motivi del ricorso rende opportuno, siccome rilevante a fini decisori, attendere la pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata, con il conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza di rimessione 23 giugno 2021, n. 17970.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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