Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19858 del 12/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 452/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

L.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Persico, con domicilio eletto in Roma, via degli Scialoja, n. 18, presso lo studio legale Simonetti Persico Scivoletto;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione n. 14, n. 2795/14/14, pronunciata il 01/04/2014, depositata il 07/05/2014;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 07 luglio 2021 dal Consigliere Guida Riccardo.

RILEVATO

che:

1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Lazio rigettò, con la sentenza menzionata in epigrafe, l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di L.A. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRPEF, per il 2008, redditi non dichiarati (Euro 540.000) trasferiti all’estero (in Canada), nonché il relativo atto di contestazione e di irrogazione di sanzioni, per omesso adempimento degli obblighi dichiarativi (D.L. n. 167 del 1990, art. 4) e, infine, l’atto di irrogazione di sanzioni per mancata restituzione del questionario dell’Amministrazione finanziaria (“A.F.”);

2. la C.T.R., sotto il profilo processuale, ha disatteso il motivo d’appello con il quale l’A.F. ha riproposto l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo, notificato il 19/09/2011, fondata sulla circostanza che, secondo la tesi erariale, gli atti impositivi erano stati validamente notificati in data 11/10/2010. La Commissione regionale rileva che la contribuente era stata cancellata dall’anagrafe dei cittadini residenti in data 13/09/2010 e che, in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3, tale variazione aveva effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della variazione anagrafica, vale a dire dal 13/10/2010. Dato che la notifica degli atti impugnati alla residenza di via ***** (Roma) era avvenuta nelle forme dell’art. 140 c.p.c., e si era perfezionata in data 24/10/2010, quando ormai la contribuente si era già trasferita (all’estero) da oltre trenta giorni, la stessa notifica pertanto era nulla, sicché i ricorsi della contribuente, notificati all’A.F. il 19/09/2011, non erano tardivi;

3. quanto al merito della controversia, il giudice d’appello osserva che, in base al D.L. n. 167 del 1990, art. 4, le persone fisiche residenti in Italia, che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, debbono indicarli in dichiarazione, mentre analoghi obblighi di dichiarazione non sussistono se i trasferimenti all’estero riguardano valori produttivi di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Nella specie, a giudizio della C.T.R., si è verificata questa seconda, particolare, situazione: la contribuente, nel 2008, aveva acquistato un immobile in Canada (ove si era trasferita), utilizzando la provvista derivante dalla vendita (sempre nel 2008) dell’immobile di residenza (in Italia), e inoltre aveva destinato le somme residue (156.870 dollari canadesi) al sostentamento della famiglia e al finanziamento degli studi universitari dei figli;

4. l’Agenzia ricorre, con due motivi, avverso la decisione d’appello; la contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, u.c. e art. 60 – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere erroneamente affermato che la notifica degli atti fiscali da parte dell’ufficio non era stata validamente eseguita perché effettuata oltre il termine di trenta giorni della variazione dell’indirizzo della contribuente, ai sensi dell’art. 60, comma 3, cit., senza considerare che quella norma riguarda le ipotesi di variazione di indirizzo nell’àmbito del medesimo domicilio, mentre nella specie trovava applicazione il maggiore termine di sessanta giorni previsto dall’art. 58, comma 5, dello stesso testo normativo, in base al quale le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo. Per questa ragione, soggiunge l’Agenzia, posto che la notifica degli atti fiscali (nelle forme dell’art. 140 c.p.c.) si era perfezionata (tempestivamente) in data 14/10/2010, entro il termine di sessanta giorni dalla cancellazione della contribuente dall’anagrafe della popolazione residente (avvenuta il 13/09/2010), i ricorsi di controparte, notificati il 19/09/2011, erano senz’altro tardivi, perché proposti oltre il termine (di sessanta giorni) fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21;

2. con il secondo motivo (“2) Violazione del D.L. n. 167 del 1990, art. 4, convertito in L. n. 227 del 1990, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per non avere fatto corretta applicazione dell’art. 4, comma 2, cit., ratione temporis vigente, che obbligava la ricorrente alla compilazione del quadro RW (del modello Unico delle persone fisiche) in conseguenza del trasferimento di denaro, in misura superiore a Euro 10.000,00, nell’anno 2008, da una banca italiana a una banca canadese, a prescindere dal fatto che, al termine del periodo d’imposta, gli investimenti o le attività finanziarie estere non fossero più detenuti dall’interessata per effetto dell’intervenuto disinvestimento o per l’estinzione dei rapporti finanziari;

3. il primo motivo è fondato, e ciò comporta l’assorbimento del secondo;

dato che è pacifica l’iscrizione della contribuente all’AIRE dal 13/09/2010, a giudizio di questa Corte (in continuità con i principi di diritto enunciati da Cass. n. 8210/2008), l’ufficio ha proceduto alla rituale notificazione degli atti impositivi oggetto della lite, perfezionatasi in data 14/10/2010, presso il domicilio fiscale (in Roma) della parte privata precedente a quello canadese, in ossequio alla scansione temporale fissata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 5, secondo cui la variazione del domicilio fiscale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata e, quindi, con riferimento al caso all’esame, a far data dal 12/11/2010. Invece, la C.T.R., discostandosi da tale regula iuris, ha negato la ritualità della notifica degli atti fiscali, in applicazione di una norma, l’art. 60, comma 3, del “decreto accertamento” – che prevede che le variazioni dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica -, che disciplina la diversa situazione della mera variazione di indirizzo nell’ambito dell’immutato domicilio fiscale del contribuente. Stabilito, dunque, che la notificazione (in data 14/10/2010) degli atti impositivi presso il precedente domicilio fiscale (quello romano) della contribuente era legittima, ne consegue che, al contrario di quanto ha ritenuto la Commissione regionale, sono tardivi, D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 21, comma 1, e perciò inammissibili i ricorsi introduttivi della contribuente, notificati all’A.F. il 19/09/2011;

4. in conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ricorrendo l’ipotesi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, u.p.;

5. le spese del gradi di merito vanno compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione sono regolate in dispositivo in base al principio della soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa, tra le parti, le spese del gradi di merito, e condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472