Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19860 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26183-2014 proposto da:

ATAP SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GLAUCO CASTELLANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonché da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente successivo –

contro

ATAP SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GLAUCO CASTELLANI;

– controricorrente al successivo –

avverso la sentenza n. 158/2014 della COMM.TRIB.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

RITENUTO

CHE:

1. La società ATAP S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 158 del 2014, in controversia riguardante l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. ***** per Ires, essendo stata disconosciuta la riportabilità delle perdite fiscali, per asserito superamento del limite quinquennale previsto dalla legge, con irrogazione delle relative sanzioni.

1.1. Il contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017, presentata all’Agenzia delle entrate mediante servizio telematico in data 29 settembre 2017.

CONSIDERATO

CHE:

2. Il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017, allegando la prova del pagamento della prima rata.

2.1. Il D.L. n. 50 cit., art. 11, comma 10, stabilisce che: “l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per le notificazioni degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del procedimento estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

2.3. Il Collegio rileva che non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2018.

2.4. Questa Corte ha precisato che, in tema di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 (conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017), l’omessa presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina, ai sensi del comma 10 della stessa disposizione normativa, l’estinzione del processo (Cass. n. 18107 del 2019). In particolare, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 11 del D.L. cit., poiché la sospensione del giudizio opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l’effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all’integrazione di tale condizione e consente al giudice, pertanto, di dichiarare comunque d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo (Cass. n. 31021 del 2018).

2.5. In ragione della richiesta congiunta del contribuente e dell’Agenzia delle Entrate e dei sopra riportati rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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