Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19867 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6257-2015 proposto da:

URBANIA SPA, IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 3, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE DI MATTIA, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO STELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1425/2014 della COMM.TRIB.REG. VENETO, depositata il 22/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2020 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

RITENUTO

CHE:

Con atti del 30.07.2004 a rogito notaio S. rep. ***** e rep. ***** registrati il 05.08.2004 al n. ***** e ***** serie IT, la società Urbania spa acquistava nel comune di ***** mq 74.003 di terreno accatastato al foglio ***** mappali ***** dichiarando complessivamente un valore di Euro 1.420.867,00. La società richiedeva in atto, in via principale, l’applicazione delle agevolazioni previste dalla L. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2; in via subordinata, le agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 e si impegnava a realizzare l’edificazione sulle predette aree entro 5 anni dalla data del rogito.

In data 27/09/2004 l’Agenzia delle entrate notificava avviso integrativo, richiedendo le imposte secondo quanto previsto alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 ritenendo non applicabili le agevolazioni di cui dalla L. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2. L’avviso non veniva opposto.

In data 19.7.2012 l’Agenzia delle entrate notificava alla soc. Urbania Spa. avvisi di liquidazione con i quali contestava alla società la decadenza dall’agevolazione prevista per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, in quanto l’utilizzazione edificatoria dei terreni non era avvenuta entro cinque anni dal trasferimento.

La soc. contribuente proponeva ricorso contro gli avvisi indicati e la CTP di Padova respingeva il ricorso ritenendo corretto l’operato dell’Agenzia. In sede di gravame, la CTR di Venezia-Mestre, con sentenza n. 1425/06/14, del 16.6.2014, respingeva l’appello proposto dalla contribuente.

Avverso la su indicata sentenza proponeva ricorso la società contribuente che deduceva:

-Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 in combinato disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 33 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Agenzia si costituiva con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente esponeva di aver rivenduto le aree acquistate con i benefici previsti dalla citata normativa, prima della scadenza del termine di cinque anni (di fatto poco tempo dopo l’avvenuto acquisto) e che, maturandosi così fin dal momento degli atti di rivendita, la decadenza dai benefici, il termine che l’Ufficio aveva per recuperare le maggiori imposte, dovute in conseguenza della perdita dei benefici, aveva cominciato a decorrere dagli atti di rivendita (che comportavano già essi la perdita dei benefici).

La Società ricorrente aggiungeva poi che di non avere alcun obbligo di comunicazione/informazione nei confronti dell’Ufficio del fatto che aveva comportato la perdita dei benefici, non applicandosi alla fattispecie la norma di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19 che prevedeva un onere informativo nei confronti dell’Ufficio a carico della parte.

Conseguentemente, in caso di perdita dei benefici L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3 conseguente alla rivendita delle aree (che avevano goduto di detti benefici) operata dal primo acquirente e beneficiario, il termine triennale di decadenza decorreva dalla data di registrazione di detta rivendita, non sussistendo a carico del beneficiario/venditore alcun onere di comunicazione all’Ufficio dell’evento, tantomeno quello previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19.

Ad avviso di questa Corte il ricorso è fondato.

Va premesso che il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto. La disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente. (Cass. n. 3446/2016).

Inoltre, come chiarito, in più occasioni, da questa Corte (Cass. n. 14739/14; 22874/2014) non sussiste (come tra l’ipotesi qui all’esame e quella dell’agevolazione prima casa) l’obbligo, per i contraenti o per i loro aventi causa, di denunciare all’ufficio (entro venti giorni) il verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta (come nel caso di avveramento della condizione sospensiva e simili evenienze) e non già, come nel caso in esame, la perdita di benefici. Anche, perché per quanto attiene al trasferimento dell’immobile prima del completamento dell’edificazione nel termine quinquennale, la presentazione dell’atto di trasferimento dell’immobile per la registrazione ad un Ufficio territoriale, consente all’Amministrazione finanziaria di venire a conoscenza dell’evento che determina la decadenza dall’agevolazione; anche in quest’ipotesi, quindi, nessun obbligo di denuncia D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19 può essere imposto al contribuente”.

Sotto altro profilo, si rileva che, come è pacifico in atti, la Società Urania spa. tra il 2005 e il 2008 ha alienato tutte le aree edificabili acquistate nel 2004 e che l’ultimo atto di vendita ha avuto luogo il 30.04.2008, registrato il 12.5.2008. Tuttavia, poiché, le agevolazioni previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, – imposta di registro nella misura dell1% ed imposte ipotecarie e catastali in misura fissa – si applicavano a condizione che l’utilizzazione edificatoria fosse avvenuta, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto, l’alienazione dell’area inedificata determinava la decadenza dalle agevolazioni. Tale circostanza – considerato, come visto, che la parte non aveva un obbligo di denuncia D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19 – comportava che il termine di decadenza entro cui l’Amministrazione doveva procedere, era triennale e decorreva dalla data di registrazione dell’atto o degli atti di alienazione.

Venendo, infine, al tema qui espressamente dedotto, riguardo all’alienazione infraquinquennale, va, pertanto, ribadito, dando continuità alla interpretazione già assunta da questa Corte, che il potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria è soggetto al termine decadenziale di tre anni, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 decorrenti dalla richiesta di registrazione dell’atto di compravendita del soggetto che aveva beneficiato dell’agevolazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 (Cass. n. 14739/14).

Ora, poiché, come detto, vi sono stati plurimi atti di vendita e l’ultimo atto di vendita è stato stipulato il 30.04.2008 – registrato il 12.05.2008 – e la notifica degli “avvisi” è stata effettuata il 19.07.2012, il termine triennale di decadenza risulta scaduto il 12.05.2011 e l’Amministrazione era, quindi, decaduta dal potere di revoca delle agevolazioni.

1.1 ricorso va pertanto accolto. Stante l’evoluzione giurisprudenziale ed il suo recente consolidamento, le spese vanno interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso. Compensa interamente le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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