LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 17273/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
B.O., (CF *****), rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall’avv. Nicolina De Cicco, presso il quale elettivamente domicilia in Milano alla via Pietro Calvi n. 9/11 domiciliato in Roma, p.zza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 45/50/13 depositata in data 7 febbraio 2013 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 45/50/13 la Commissione tributaria regionale di Milano, in riforma della sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Lodi, determinava il reddito imponibile del contribuente B.O., per ciascuno degli anni in contestazione, in Euro 40.000, rilevando che se, da un lato, il reddito dichiarato era chiaramente insufficiente ed inadeguato a giustificare il mantenimento dei beni ed il tenore di vita accertati dall’Ufficio, essendo d’altronde incompleta la documentazione attraverso la quale il contribuente aveva tentato di giustificare la disponibilità dei beni, dall’altro l’Ufficio, pur indicando i fatti che giustificavano il fondamento e la legittimità della pretesa, non aveva fornito precisi ed inequivocabili riscontri di natura tecnico-contabile idonei a giustificare pienamente il reddito nella misura sinteticamente determinata.
Ciò premesso, il Collegio rilevava che la situazione emergente dagli esiti processuali non consentiva di confermare la decisione di primo grado, che aveva accolto integralmente il ricorso del contribuente, ed imponeva di valutare, con maggiore obiettività e rispondenza alla reale situazione, il reddito ascrivibile, determinandolo nella misura di Euro 40 mila.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste il contribuente mediante ricorso incidentale affidato a sei motivi. L’Agenzia ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Il contribuente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Il primo mezzo del ricorso incidentale assume rilievo del tutto preliminare.
1.1. Il contribuente lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51 e art. 53, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), avendo eccepito, fin dalla costituzione nel giudizio di secondo grado, l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio, perché tardivo.
1.2. La questione ha pertanto indotto questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 27 gennaio 2020, a disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, onde verificare la tempestività dell’impugnazione.
1.3. L’avviso di ricevimento rinvenuto indica come data di spedizione il 14 novembre 2011 (giorno nel quale maturava la decadenza) e quale data di ricezione il giorno successivo (15 novembre 2011).
1.4. Occorre tuttavia ricordare che, secondo Cass., Sez. U, 29/05/2017, n. 13452, “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (cfr. nello stesso senso Cass. 21/04/2021, n. 10449 e Cass. 11/05/2018, n. 11559).
1.5. Nel caso di specie la stampigliatura meccanografica o il timbro datario attestante la data di spedizione manca (vi è il timbro relativo alla recezione della notifica e quello dell’avviso di ricevimento), e la data di spedizione è scritta in corsivo.
1.6. In proposito deve rilevarsi che la summenzionata pronuncia ha condivisibilmente osservato che allorché i dati alfanumerici sulla data (e l’ufficio di accettazione) non siano asseverati da timbro postale, ma, come nel caso in esame, siano semplicemente manoscritti, se è vero che solitamente le indicazioni, contenute nell’avviso di ricevimento, circa la data (nonché ufficio e numero di spedizione) pur se meramente manoscritte potrebbero essere valutate sul piano indiziario, ciò però non vale riguardo alle notifiche processuali, che richiedono speciali garanzie in termini di certezza, non surrogabili attraverso modalità alternative e più blande, a meno che, naturalmente, lo stesso agente postale non abbia provveduto ad asseverare che il recapito sia avvenuto entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto.
2. Le ragioni che precedono impongono dunque l’accoglimento del ricorso incidentale, in relazione al primo motivo, con assorbimento dei restanti motivi e del ricorso principale, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio in quanto l’appello era inammissibile.
3. Con riferimento alle spese di lite, sono interamente compensate quelle relative al giudizio di appello e, atteso che la pronuncia di questa Corte sopra citata è successiva alla data di presentazione del presente ricorso, anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’atto di appello, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa interamente le spese relative al giudizio di appello e al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021