LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24161-2015 proposto da:
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI – ETRA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa dall’avvocato UMBERTO SANTI;
– ricorrente –
contro
COMUNE VIGONZA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CHIARELLO;
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 475/2015 della COMM.TRIB.REG.VENETO, depositata il 09/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.
RITENUTO
Che:
ETRA – Energia Territorio Risorse Ambientali – SpA, concessionaria per il servizio idrico integrato per il Comune di Vigonza, ricorre contro quest’ultimo e l’Agenzia delle Entrate già Agenzia del territorio, per la cassazione della sentenza della CTR Veneto, n. 475/1/15, che ha respinto l’appello proposto dalla società, avverso la sentenza della CTP di Padova n. 101/5,13, avuto riguardo alla sola parte in cui la CTP aveva respinto il ricorso della società contro l’avviso di accertamento in rettifica, n. 111/2011, per attribuzione di rendita ICI 2006,emesso dal Comune di Vigonza, riguardo a quattro immobili dati in gestione alla ETRA, concessionaria del servizio idrico integrato del Comune.
In particolare, la società aveva sostenuto con il ricorso la propria natura di ente pubblico e la necessità che agli immobili in questione venisse riconosciuta la categoria E, che avrebbe comportato l’esenzione dall’imposizione ICI.
La sentenza della CTR ha negato ogni equiparazione della ETRA SpA ad un Ente Pubblico – i cui immobili vadano esentati dal pagamento dell’ICI in virtù della disposizione normativa di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. b – sia per le caratteristiche soggettive della società attinenti alla composizione sociale, nella quale, tra gli atri Enti pubblici anche il Comune di Vigonza; al particolare regime societario e contabile; alle forme di controllo; alla scelta del personale, sia per ciò che attiene, oggettivamente, al servizio svolto per il Comune, con la gestione del servizio di fornitura dell’acqua e di gestione delle fognature, avendo la CTR ritenuto che tali attività consentono la realizzazione di utili e la distribuzione di dividendi, ponendo in evidenza il carattere commerciale dell’attività.
Entrambe le parti resistenti hanno depositato contro ricorso; l’Agenzia delle Entrate in particolare, eccependo il proprio difetto di legittimazione processuale, non avendo partecipato alle fasi di merito del giudizio.
CONSIDERATO
che:
La ricorrente Etra SpA formula due motivi di ricorso, ribaditi da memoria:
a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 deduce la nullità della sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4) e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ne processo tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, comma 2, n. 4), con riferimento all’eccezione sollevata in appello in punto di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a). A parere della ricorrente, l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a compete alla società in ragione della continuità tra consorzi dei Comuni e la società e per la sostanziale identità tra essa e i Comuni dei quali essa stessa è emanazione secondo lo schema della società in house e del possesso degli immobili affidati dai Comuni alla società per i compiti istituzionale, tra i quali il servizio idrico integrato, secondo un contract in house. Inoltre il servizio idrico integrato rientra tra le finalità istituzionali dell’Ente locale, cosa che avvalora la legittimità della richiesta di esenzione.
b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 deduce la nullità della sentenza per sottrazione ai doveri decisori in ordine ai motivi d’appello proposti dalla società, in violazione dell’art. 112 c.p.c.. Lamenta, in particolare, che la CTR non si è pronunciata sul motivo di appello proposto in punto di difetto di motivazione degli atti impositivi; sull’eccepita decadenza e prescrizione; in punto di aliquota ICI fissata per l’anno 2006 e neanche sull’illegittimità delle sanzioni.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Va, invece, accolta l’eccezione di carenza di legittimazione processuale dell’Agenzia delle Entrate/Territorio, che non è stata convenuta nelle precedenti fasi di merito.
Il primo motivo di ricorso, che postula il riconoscimento dell’esimente, con attribuzione della categoria E) al posto della D), è infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato, con la decisione n. 3112/2019,riguardante un caso del tutto simile a quello qui in esame, che le circostanze qualificanti, ai fini della decisione sulla questione principale, relativa alla applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 7 cit. sono costituite dall’essere gli immobili gestiti, in regime di concessione, da una società commerciale, ove il permanere della proprietà degli immobili in capo ai Comuni associati costituisce il presupposto della concessione stessa ed ove la gratuità dell’uso non muta la natura di essa, trattandosi comunque di un rapporto tra soggetti distinti.
E’ stato, a tal proposito, chiarito che non è sufficiente il permanere della proprietà degli immobili in capo ai Comuni e la gratuità dell’uso per il riconoscimento dell’esimente del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4 considerato che tali beni sono stati concessi, in uso, ad un distinto soggetto giuridico costituito da una società commerciale che è tenuta, come tale, al pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 3, comma 2, dello stesso D.Lgs., e neppure rileva la circostanza che le scelte gestionali e finanziarie dipendano dagli enti pubblici che detengono partecipazioni societarie totalitarie nella concessionaria, essendo ciò connaturato alla qualità di soci di detti enti. Neppure potrebbe astrattamente ritenersi che ricorra l’esimente di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, dovendosi considerare che la giurisprudenza di questa Corte, sull’argomento, ha chiarito che l’ente proprietario potrebbe beneficiare dell’esenzione qualora concorrano le seguenti condizioni: a) gli immobili siano destinati alle attività oggettivamente esenti (cfr. Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2821); b) la gestione degli immobili sia affidata gratuitamente al soggetto terzo; c) quest’ultimo sia ente non commerciale, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente Cass. n. 23821 del 01/10/2018; Cass. n. 25508 del 18/12/2015, n. 25508). Nel caso in esame, invero, pur sussistendo i primi due presupposti, difetta il terzo, posto che la società concessionaria, è costituita in forma di società commerciale. Per l’aspetto catastale, inoltre, questa Corte ha già affermato che in tema di classificazione, poiché l’attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica (cass. n. 12741/2018; cass. n. 9427/2019; cass. n. 2247/2019).
Manifestamente infondato, perché inammissibile, è anche il secondo motivo di ricorso, che recrimina suì omessa pronuncia in ordine ai singoli punti indicati sub b). Sta di fatto, che la sentenza, oltre a richiamare, perché condivisa, la prima sentenza sugli specifici punti, ha argomentato il rigetto integrale dell’appello con una motivazione coerente e completa, contrastante con i rilievi mossi dalla ricorrente, anche se questi ultimi sono solo implicitamente richiamati. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto. Deve tuttavia considerarsi il principio giurisprudenziale, consolidato, di questa Corte secondo cui il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, come peraltro avvenuto ne caso in esame, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'”iter” argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto. (cfr Cass. n. 12652/2020).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia/Territorio; il ricorso nei confronti del Comune di Vigonza deve essere rigettato: al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte:
Rigetta il ricorso nei confronti del Comune.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’Agenzia.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3000,00 per ciascuna controparte, oltre spese generali in misura forfettaria ed accessori di legge se dovuti, per il Comune; oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in modalità “da remoto”, il 16 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021