Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19874 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16212-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.G.T.M., SUTORIUS DI R.G. & C. SNC, C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO LOVISOLO ed ALESSANDRA PICCARDO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1481/2015 della COMM. TRIB. REG. LIGURIA, depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova, n. 1481, emessa il 26.11.15, che accogliendo l’appello incidentale dei contribuenti Sutorius Di R.G. & C. Snc; C.M.; R.G.T.M. anche quale erede di C.E., aveva annullato l’avviso di accertamento n. ***** emesso nei confronti della società, per maggior reddito societario + IRPEF, IRAP ed altro, anno 2006, in una con quelli emessi nei confronti dei contribuenti;

che hanno resistito con controricorso i contribuenti;

che in data 03 giugno 2019 l’contribuenti hanno depositato, ex art. 372 c.p.c., documenti comprovanti l’avvenuta definizione della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, ed il 01.02.2021 hanno reiterato il deposito dei documenti e l’istanza di definizione della lite pendente, insistendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio;

che l’Agenzia nulla ha eccepito né rilevato in proposito.

RITENUTO

che sulla base della documentazione così prodotta, attestante l’avvenuta definizione della lite secondo la normativa statuale richiamata e l’integrale pagamento del dovuto a termini di legge, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara estinto il giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi in modalità “da remoto”, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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