Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19878 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 224/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

R.C.A. e D.M.T.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, n. 185/29/2013 pronunciata il 18.6.2013 e depositata il 13.11.2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25 marzo 2021 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

RILEVATO

che:

1. R.C.A. e D.M.T. impugnavano l’avviso di accertamento con cui per l’anno di imposta 1996 L’Agenzia delle Entrate aveva contestato al solo R.C. di essere amministratore di fatto della società Amelia Fruit S.r.l.; società che questi, secondo il p.v.c. della Guardia di Finanza di *****, aveva amministrato come se fosse un’attività individuale a lui intestata. Entrambi i contribuenti eccepivano la nullità dell’avviso, contestando l’esercizio dell’attività societaria e negando l’asserita interposizione di persona di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37.

2. La Commissione tributaria provinciale di Taranto accoglieva il ricorso dei contribuenti e la Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione di Taranto, con sentenza n. 185/29/2013, depositata il 13.11.2013, rigettava l’appello dell’Ufficio nella considerazione che l’amministrazione finanziaria per altri anni di imposta precedenti (1992-1995), sebbene il rapporto del ricorrente con la società fosse stato lo stesso che nel 1996, aveva notificato gli avvisi di accertamento alla società Amelia Fruit S.r.l., con ciò implicitamente ammettendo l’estraneità del R. rispetto all’attività della società, nel cui fallimento egli non era rimasto in alcun modo coinvolto.

3. Avverso la decisione anzidetta l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui i contribuenti non hanno opposto alcuna difesa.

4. Il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio del 25 marzo 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis-1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando che con la sentenza impugnata la C.T.R. si era limitata a rilevare una “generica mancanza di elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno della pretesa tributaria”, omettendo completamente di pronunciarsi sulle specifiche censure avanzate dall’ufficio appellante circa la qualità del R. quale socio unico e di tal S.D., formale amministratore della società, in realtà inquadrato dalla stessa come operaio, oltre che sulle evidenti e gravi omissioni fiscali circa la tenuta dei libri contabili obbligatori da parte della Amelia Fruit s.r.l..

2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, che attribuisce all’amministrazione finanziaria il potere di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, ricorrendo alle presunzioni che non richiedono necessariamente alcun giudizio civile di accertamento della simulazione.

3. Entrambi i motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto strettamente connessi, sono meritevoli di accoglimento.

3.1. La C.T.R. basa la propria decisione sull’inidoneità degli elementi indiziari – raccolti nel corso della verifica fiscale e recepiti nell’avviso di accertamento – a fondare la prova presuntiva della “interposizione fittizia” quale strumento di elusione fiscale previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, relativamente all’attività commerciale formalmente esercitata dall’Amelia Fruit S.r.l., quale “semplice interposta” dell’odierno controricorrente. I giudici di appello, infatti, pur non ignorando le affermazioni rese dal R. in ordine alla regolare annotazione di tutte le operazioni sui libri della società, ha escluso che dalla documentazione processuale siano emersi indizi idonei a far presumere che lo stesso avesse all’interno della società un ruolo diverso da quello di lavoratore dipendente o comunque tali da far ritenere che egli fosse di fatto il soggetto titolare dell’attività.

3.2. Invero la pretesa tributaria dell’Amministrazione trova fondamento nella disposizione di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3, secondo cui vanno imputati direttamente al contribuente i redditi di cui appaiano titolari altri soggetti, quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni, gravi, precise e concordanti, che egli ne sia l’effettivo percettore per interposta persona. Costituisce peraltro principio di diritto affermato da questa Corte che la norma, le cui finalità antielusive sono evidenti – nel senso che mira impedire che, attraverso operazioni commerciali compiute mediante negozi giuridici conformi all’ordinamento giuridico, si realizzi lo scopo di sottrarre alla corretta tassazione, in tutto od in parte, il reddito prodotto ed imputabile al medesimo soggetto giuridico – non presuppone un comportamento fraudolento (diretto ad aggirare il divieto imposto da una norma imperativa), essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante (perché non sorretto da valutazioni economiche diverse dal profilo fiscale) di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale proprio dell’operazione che costituisce il presupposto d’imposta. Ne consegue che il fenomeno della simulazione relativa (nell’ambito del quale può ricomprendersi l’interposizione personale fittizia) non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo mediante operazioni effettive e reali, nelle quali difetta del tutto l’elemento caratteristico dei negozi simulati costituito dalla divergenza tra la dichiarazione esterna e l’effettiva volontà dei contraenti o meglio dalla relazione funzionale, integrante la causa unitaria, che intercorre tra il negozio apparentemente stipulato (simulato) e quello effettivamente concluso dalle parti (dissimulato); (cfr. Cass., Sez. 5, 28/06/2018, n. 17128; Sez. 5, 15/11/2013, n. 25671; Sez. 5, 10/01/2013, n. 449).

3.3. In tema di accertamento dei redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, imputa, dunque, al contribuente i redditi formalmente intestati ad un altro soggetto qualora, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, egli ne risulti l’effettivo percettore degli stessi, senza distinguere tra interposizione fittizia e reale, sicché la sua applicazione non è limitata alle sole operazioni simulate. La norma in parola colpisce ogni uso improprio o ingiustificato di strumenti giuridici, pur di per sé legittimi, quando l’uso che se ne fa sia volto a realizzare l’elusione.

3.4. A fronte degli elementi che avevano originato le presunzioni su cui era basato l’accertamento dell’Ufficio, non risulta dalla sentenza che il R. abbia contrapposto validi elementi contrari, pur spettando al medesimo l’onere di fornire la prova dell’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti, con carattere non meramente marginale o teorico, che giustificassero l’operazione de qua (Cass. 5, 05/12/2018, n. 31452; Sez. 5, 10/01/2013 n. 449). Si considerino in particolare, tra le altre, le risultanze del libro dei soci (vedasi in ricorso pag. 6-7) e le ulteriori sconnessioni logiche (vedasi in ricorso pag. 13).

3.5. Va pertanto riaffermato il principio di diritto per cui il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, va inteso nel senso che vanno imputati al contribuente i redditi che siano formalmente di un soggetto interposto, quando, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, risulti che il contribuente ne sia l’effettivo titolare; senza che si debba distinguere tra interposizione fittizia e reale (cfr. Cass. Sez. 5, n. 29/07/2016, n. 15830).

4. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, il quale provvederà all’esame del merito della controversia, oltre che alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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