LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 11751-2019 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato IRENE MARUCCO, giusta procura speciale estesa su foglio allegato al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TORINO n. 1730/2018, depositata in data 2.10.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.11.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
D.H., propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Torino aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 5.10.2017 dal Tribunale di Torino in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno non si è costituito.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. b e c e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per essere stata omessa l’audizione dell’interessato, richiesta anche in primo grado, pur avendo i Giudici di merito ritenuto inattendibile il suo racconto per le contraddizioni in esso insite, e si lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragioni delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine (*****), pur sussistendone, a dire del ricorrente, i presupposti;
1.2. in riferimento alla censura di omessa audizione personale della richiedente da parte della Corte territoriale, stante il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, va ribadito, come recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 24584/2020), che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile;
1.3. nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato le specifiche circostanze fattuali su cui avrebbe voluto essere sentito e rendere eventuali chiarimenti ai fini della valutazione della credibilità del suo narrato, limitandosi a dedurre che la Corte d’Appello, ed il Tribunale in precedenza, “avrebbero potuto” ascoltarlo nuovamente per “chiarire gli eventuali dubbi e i pretesi elementi contraddittori del suo racconto”, di talchè la censura si appalesa del tutto generica e come tale inammissibile (cfr. sul punto anche Cass. n. 8931/2020);
1.4. la Corte d’Appello, inoltre, – pur avendo confermato il giudizio di non credibilità del ricorrente con statuizione non direttamente impugnata – ha proceduto ugualmente, al fine di valutare la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 ad acquisire informazioni – mediante le fonti internazionali (Amnesty International 2017/2018), in attuazione dell’onere di cooperazione istruttoria – e a vagliare le condizioni socio/politiche del ***** (cfr. Cass. n. 16122/2020) giungendo ad affermare che le situazioni di violenza e di conflitto non avevano raggiunto nella zona di provenienza del richiedente (*****) una situazione che integrasse il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona e le censure si traducono in una impropria sollecitazione del riesame del merito;
2.1. il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè dell’art. 5, comma 6, art. 19, censurando la statuizione della Corte territoriale che ha respinto la domanda di protezione umanitaria per aver omesso di effettuare il giudizio di comparazione tra condizioni soggettive del richiedente nei nostro paese e quelle in cui verrebbe a trovarsi nel suo paese di origine;
2.2. il motivo è inammissibile per genericità, posto che il ricorrente non allega una ben determinata e specifica situazione di vulnerabilità, nè riferisce concretamente sul suo grado di integrazione nel nostro paese, limitandosi e lamentare la mancata effettuazione di una valutazione comparativa da parte del giudice di merito;
2.3. anche in relazione alla protezione umanitaria, peraltro, l’attivazione da parte del giudice del dovere di cooperazione istruttoria presuppone l’allegazione, in capo al ricorrente, di una ben determinata situazione di “vulnerabilità”, che va specificamente delineata nei suoi elementi costitutivi, onde consentire di effettuare una effettiva valutazione comparativa della situazione del richiedente con riferimento al paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (cfr. Cass. n. 4455/2018);
3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va rigettato;
4. nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Ministero dell’Interno.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021