Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19882 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5962-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SIME SOCIETA’ INDUSTRIALE MANUTENZIONE EDILE, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO AZZARO;

– controricorrente –

e contro

AGENTE RISCOSSIONE SIRACUSA RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 241/2013 della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. di SIRACUSA, depositata il 12/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

FATTI DI CAUSA

All’esito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico presentata da S.I.M.E.-Società Industriale Manutenzione Edile s.r.l. per l’anno di imposta 2006, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, vennero recuperati a tassazione con cartella di pagamento per carenti versamenti IRAP, IRES e IVA, complessivi Euro 276.165,87.

Proposto ricorso dalla contribuente sul rilievo della inesistenza della notifica e dell’illegittimità della cartella per mancato inoltro della c.d. comunicazione d’irregolarità, la C.T.P. di Siracusa – nel contraddittorio con Serit Sicilia s.p.a. e con l’Agenzia delle Entrate – lo rigettò con sentenza n. 231/4/12; la C.T.R. per la Sicilia, sez. st. di Siracusa, con decisione del 12.7.2013, in riforma della prima sentenza, accolse però l’appello della società, annullando la cartella impugnata, limitatamente al credito d’imposta utilizzato dalla stessa società della L. n. 388 del 2000, ex art. 8.

L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di quattro motivi, cui resiste la società contribuente con controricorso. L’Agente della riscossione è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la C.T.R. statuito sulla eccezione di inammissibilità del motivo d’appello proposto dalla contribuente riguardo alla pretesa violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, questione non proposta col ricorso introduttivo.

1.2 – Col secondo motivo, si deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la C.T.R. ha ritenuto l’illegittimità della cartella per difetto di motivazione.

1.3 – Col terzo e quarto motivo, l’Agenzia denuncia difetto di motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, nonché violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, e dell’art. 115 c.p.c. e art. 2696 c.c. (rectius, art. 2697 c.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la C.T.R. erroneamente affermato l’illegittimità del recupero per omessi versamenti sulla base della sola dichiarazione della contribuente di aver fruito dell’agevolazione fiscale e di aver quindi proceduto alla compensazione del credito.

2.1 – Il primo motivo è fondato.

Proposto gravame dalla società avverso la sfavorevole decisione di primo grado, la C.T.R. ha preso atto dell’eccezione di inammissibilità del motivo d’appello inerente alla pretesa violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8 (si veda la parte espositiva della motivazione), tempestivamente sollevata dall’Agenzia per novità, ma non l’ha tuttavia affrontata neanche per implicito, così incorrendo nella violazione denunciata.

Del resto (tanto si esamina ai fini della decisività della censura), risulta dagli atti che la società contribuente, impugnando la cartella, propose esclusivamente motivi formali, afferenti a pretesi vizi della notifica della cartella stessa, nonché alla mancata notifica della comunicazione di regolarità D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36-bis, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3, ma non già sul “merito” della pretesa fiscale.

3.1 – Il primo motivo è pertanto accolto, mentre le altre censure restano assorbite. La sentenza è quindi cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello della società contribuente e di quanto eccepito dall’Agenzia delle Entrate, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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