LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 1353/2015 R.G. proposto da:
TECNOSERVICE S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michela Peronace ed Asa Peronace (pec:
avvasaperonace.milano.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Costantino Morin n. 45, presso lo studio dell’avv. Nicola Caricaterra;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3674/49/14 pronunciata il 19.6.2014 e depositata il 4.7.2014;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.
RILEVATO
che:
La Tecnoservice s.r.l., impugnava con due distinti ricorsi due avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate di *****; il primo relativo all’anno d’imposta 2005 per il recupero di Ires, Irap ed Iva per il complessivo importo di Euro 300.000,00 derivante da fatture emesse nel periodo maggio – agosto 2006 dalla Metalquadri s.r.l., società che la stessa Tecnoservice aveva acquistato nell’anno 2005; il secondo avviso, in relazione ad operazioni inesistenti, avente ad oggetto Ires, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2006, calcolando maggiori imposte (Ires per Euro 156.012,00; Irap per Euro 20.092,00; Iva per Euro 141.650,00, nonché sanzioni per Euro 234.018,00).
La Commissione tributaria provinciale di Lodi rigettava, previa riunione, entrambi i ricorsi della società contribuente, il cui appello veniva, respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 3674/49/14, depositata il 4.7.2014.
La società contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui l’Agenzia resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato nell’adunanza camerale del 27 aprile 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la C.T.R. abbia errato nell’omettere di valutare l’illegittimità dell’atto impositivo alla luce delle osservazioni e delle contestazioni mosse dalla società al p.v.c. del 18.9.2009, nella fase del contraddittorio endoprocedimentale, in relazione alle quali l’ufficio non avrebbe fornito alcuna motivazione nell’avviso di accertamento emesso.
La censura è priva di fondamento.
La L. n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), art. 12, tra le garanzie riconosciute al contribuente sottoposto a verifiche fiscali, prevede che nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, al contribuente è riconosciuto il diritto di muovere rilievi o di formulare osservazioni, in relazione a tale verbale. A tale diritto del contribuente, tuttavia, non corrisponde alcun obbligo specifico per gli Uffici finanziari di analiticamente argomentare su tali osservazioni e richieste nelle motivazioni dell’avviso di accertamento da emanarsi. Il citato articolo, infatti, si limita ad utilizzare l’espressione (“osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori”), nella quale non è possibile ravvisare alcun obbligo od onere, non prevedendo peraltro la norma alcuna conseguenza per il caso che non venga tenuto affatto il comportamento auspicato.
Invero l’art. 12, comma 7, prescrive solo che “l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”; prescrizione che nel caso in esame risulta osservata.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo” (v. per tutte, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8378 del 31/03/2017, Sez. 5, Sentenza n. 3583 del 24/02/2016, n. 34519 del 27/12/2009 e da ultimo, Sez. 6 5, Ordinanza n. 7928 del 19/03/2021).
Il reiterato scrutinio negativo della questione rende il ricorso inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1 (Sez. U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017, Rv. 643549 – 01).
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese di giudizio sostenute dall’Agenzia delle entrate che liquida in 7.800,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021