LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28852/2015 R.G. proposto da:
La “Ramacciato Mobili” S.r.l., in persona dell’amministratore/legale rappresentante pro tempore, D.G.D., in proprio e quale già socio accomandatario, D.G.R., in proprio e quale già socio accomandante, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Biscardi, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Valeria Biscardi, in Roma, via dei Gracchi 128;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Molise, n. 126/4/15, depositata il 5 maggio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.
RITENUTO
che:
1. Con sentenza n. 126/4/15, emessa in data 18 giugno 2012, depositata il 5 maggio 2015, la Commissione tributaria regionale del Molise (CTR) ha accolto l’appello proposto dall’agenzia delle entrate avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso (CTP) che a sua volta aveva accolto il ricorso della società Ramacciato Mobili s.a.s. e dei soci.
2. La controversia concerneva l’impugnazione degli avvisi di accertamento, emessi per l’anno di imposta 2002, per Iva, Irap, Irpef, con cui erano stati accertati maggiori ricavi nei confronti della società e maggiori redditi dei soci; con il ricorso i contribuenti avevano chiesto l’annullamento degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione e, subordinatamente, per infondatezza.
3. La CTP accogliendo i ricorsi aveva annullato gli avvisi di accertamento.
4. La CTR ha accolto l’appello dell’ufficio e riformato la decisione di primo grado, ritenendola apparentemente motivata.
5. I contribuenti ricorrono per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle entrate non si è costituita in giudizio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, si eccepisce la “In via preliminare ed assorbente: Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, motivazione omessa e apparente violazione degli artt. 24 e 111 Cost.”, stante l’assenza di motivazione, per essersi la CTR limitata ad esporre argomentazioni generiche, senza spiegare quali fossero gli elementi in base ai quali si procedeva alla riforma della sentenza di primo grado; ad avviso della parte, il giudice di appello era incorso nello stesso vizio che aveva addebitato alla sentenza di primo grado;
– la censura è fondata. La sentenza impugnata così testualmente si esprime “Questa sentenza della Commissione Provinciale appare apparentemente motivata, giacché i giudici l’accezione della parte hanno ritenuto efficace l’eccezione della parte, senza tenere conto dei rilievi dell’Ufficio, che pure erano importanti; infatti la Commissione annullato l’accertamento secondo le osservazioni generiche, che non superano l’obbligo della motivazione. Questo vizio si è riversato sulle circostanze, che non sono state avvalorate nella misura giusta.
Anche i ricavi dichiarati della società non sono apparsi convenienti, tenuto conto dell’attività svolta, sicché il ricarico non è risultato coerente. Il tutto è stato confermato dall’esame della contabilità esibita dalla parte e che non è stato contestato dalla parte. Questi sono i rilievi rilevanti che sono da ritenersi importanti ai fini delle deduzioni avanzate dall’Agenzia delle Entrate. Al di là delle considerazioni esposte dall’Agenzia, che sono state evidenziate, occorre rilevare che la presenza di una irregolarità dei dati, da parte della società, ancorché non sistematica e non ripetuta, priva la società della sistematicità delle scritture contabili da rendere inattendibili i dati contabili, così da renderli inaffidabili. Sulla base di tali considerazioni, la sentenza di primo grado merita di essere riformata. Sulle spese, queste sono compensate”. Prescindendo dallo scoordinato andamento sintattico che rende persino arduo comprendere il senso logico delle proposizioni utilizzate, nella sentenza sono totalmente mancanti le ragioni che hanno indotto il giudice del gravame ad aderire alla tesi avanzata dall’Ufficio, tesi che non viene nemmeno indicata, e a disattendere le questioni prospettate dai contribuenti, parimenti taciute: nulla è dato sapere sui rilievi avanzati dall’ufficio, che pure vengono ritenuti “importanti”, né sono indicate le circostanze che “non sono state avvalorate nella misura giusta”, e quali siano le irregolarità che rendono le scritture contabili della società inattendibili. Come questa Corte ha già affermato, deve ritenersi affetta da nullità assoluta la sentenza della commissione tributaria regionale che risulti del tutto priva della esposizione dei motivi, in fatto e in diritto, sui quali la decisione si fonda, non potendo essere considerata motivazione la mera adesione acritica alla tesi prospettata da una delle parti (Cass. n. 12542 del 2001), in particolare quando, come anticipato, tale tesi non sia nemmeno enunciata nel provvedimento. Non costituisce infatti “motivazione” della sentenza, il mero richiamo alla difesa di una delle parti, dovendo il giudice fornire, anche sinteticamente le ragioni per le quali la tesi condivisa è preferibile alla tesi avversaria, sussistendo in caso contrario la nullità della sentenza per carenza di motivazione. (Cass. n. 10033 del 2007). La CTR, nel caso in esame, si è infatti limitata a motivare “per relationem” all’atto di impugnazione, mediante la mera adesione ad esso, rendendo impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello, verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a fare propria la tesi dell’appellante, e di conseguenza ogni controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Cass. Ss. Uu. N. 8053 del 2014; Cass. n. 16736 del 2007). Va quindi affermata la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l’esame degli altri aventi natura subordinata.
3. La sentenza della CTR del Molise va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021
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