LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12426-2019 proposto da:
A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIELLA CONSOLE, giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TORINO n. 2127/2018, depositata in data 17.12.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.11.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
A.K. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Torino aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 1.2.2018 dal Tribunale di Torino in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, art. 3, comma 1 e art. 5, art. 4, par. 3 Direttiva CE 2004/83, art. 13, par. 3, lett. a direttiva 2005/85 CE, e con esso si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto non credibile il racconto del ricorrente applicando erroneamente i parametri normativi stabiliti per la valutazione di credibilità;
1.2. con il secondo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 3, comma 4, art. 5, art. 7, comma 2, lett. a), d) e f), art. 8, lett. d), art. 2, lett. c), art. 9, par. 1 e art. 2, lett. c), art. 10, par. 1, lett. d) Direttiva CE 2004/83, e con esso sì lamenta che la Corte territoriale abbia respinto la richiesta di status di rifugiato nonostante il pericolo di minacce e ritorsioni in caso di rientro in Patria a causa del suo orientamento sessuale;
1.3. le censure vanno disattese;
1.4. come questa Corte ha già affermato, la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) (cfr. Cass. n. 27503/2018);
1.5. tale apprezzamento di fatto è censurabile solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. nella L. n. 134 del 2012, come omesso esame di un fatto storico decisivo, ovvero sotto il profilo della mancanza di motivazione o della motivazione apparente, del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o della motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza della insufficienza della motivazione (cfr. Cass. n. 3340/2019);
1.6. alla stregua dei principi sopra enunciati il mezzo è inammissibile, in quanto si sostanzia in una censura di merito sull’accertamento di fatto compiuto dalla Corte sulla non credibilità del racconto dello straniero e nella prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle sue dichiarazioni;
1.7. la Corte d’appello di Torino, con apprezzamento adeguato, ha infatti ritenuto non credibile il racconto del ricorrente sulla base di una pluralità di elementi, tutti dettagliatamente riportati in motivazione, quali la confusa dichiarazione circa l’età del richiedente, l’incongruenza circa le date riferite nel racconto sulla fuga dal Paese, l’implausibilità circa la persecuzione rivolta a causa del suo orientamento sessuale unicamente nei suoi confronti e non anche nei confronti del suo partner, e la genericità delle dichiarazioni rese, infine, anche in relazione al dichiarato orientamento sessuale;
1.8. tali elementi incidono sullo stesso nucleo centrale della narrazione del richiedente, costituito dalla condizione di omosessualità;
1.9. la Corte ha posto in evidenza le contraddizioni circa l’età dichiarata in Commissione, le incongruenze circa l’età che avrebbe avuto quando avrebbe instaurato per la prima volta una relazione omosessuale, la circostanza che, dopo essere stato sorpreso in un hotel assieme al proprio partner, egli era stato il solo ad essere condannato a morte dal Consiglio del Villaggio, l’omessa narrazione circa la “consapevolezza” della sua omosessualità, circostanza ritenuta “non in sintonia con le difficoltà quotidiane derivanti da un contesto ostile quale quello di provenienza del richiedente”;
1.10. il Giudice di appello ha in particolare rilevato numerose contraddizioni nel racconto del richiedente, giungendo pertanto ad una complessiva valutazione di non credibilità che, in quanto logica coerente ed adeguata non è sindacabile nel presente giudizio, non ravvisandosi in particolare la violazione di alcuno dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;
1.11. se dunque è vero che la scarsa credibilità della specifica vicenda su cui il richiedente fonda la domanda di protezione internazionale non implica necessariamente che tale valutazione debba estendersi alla condizione personale dello stesso, è però necessario che una volta esclusa, con apprezzamento adeguato, la verosimiglianza della specifica vicenda, sia possibile ritenere, per altra via verosimile la diversa, più ampia prospettazione, concernente in generale la condizione personale del richiedente, sulla base dei consueti canoni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;
1.12. anche con riferimento all’accertamento di una condizione personale del richiedente, quale l’omosessualità, infatti, l’attivazione dei dovere di cooperazione istruttoria (cfr. Cass. 15981/2012; 26968/2018), non può evidentemente prescindere dall’onere di allegazione di circostanze che, una volta riscontrate, consentano di inferire, seppure in via presuntiva, la affermata condizione personale del richiedente;
1.13. nel caso di specie, a parte l’episodio della relazione omosessuale in patria con un uomo, di cui non viene indicato alcun riferimento che ne consenta l’identificazione, come già rilevato il richiedente non ha indicato alcun concreto elemento da cui, anche mediante attivazione del dovere di cooperazione istruttoria, possa trarsi conferma della sua condizione di omosessualità, in quanto non vengono allegati specifici riferimenti spazio-temporali in merito ad altre relazioni omosessuali intrattenute dal richiedente, nè vengono indicate le persone (familiari, il compagno o altri soggetti) a conoscenza della sua condizione di omosessualità che consentano l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria;
1.14. se dunque in materia di protezione internazionale costituisce precipuo compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal potere dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiasi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sulla condizione dei cittadini omosessuali del Paese di provenienza e lo stato della relativa legislazione (Cass.15981/2012; 19716/2018), con riferimento all’accertamento della condizione di omosessualità del richiedente non è evidentemente possibile prescindere da un onere di allegazione di elementi che consentano, anche in via presuntiva, di ritenere sussistente la dedotta condizione personale;
1.15. in assenza dell’indicazione di alcun soggetto in grado di confermare la condizione di omosessualità del richiedente o dell’indicazione di specifiche circostanze che diano concretezza a tale condizione, il rimedio della cooperazione istruttoria, che opera sul diverso piano della “prova attenuata”, non è di fatto praticabile;
1.16. l’esercizio del potere-dovere d’indagine ufficioso presuppone necessariamente che ne sia individuato il relativo ambito, che, con riferimento alla situazione del paese di origine è in re ipsa, attuandosi mediante l’acquisizione di informazioni aggiornate sulla situazione reale di quel paese, mentre avuto riguardo alla condizione personale del richiedente va necessariamente correlato alla specifica situazione prospettata e non può che avere ad oggetto specifiche circostanze che siano state da questi allegate;
1.17. ciò posto, l’esame della situazione del paese di origine (nel caso di specie avuto riguardo al trattamento sanzionatorio dell’omosessualità) rileva solo se, sulla base della consueta valutazione di credibilità degli episodi narrati, congiunta al predetto onere di allegazione a carico del richiedente, vengano ritenute sussistenti quelle circostanze personali del richiedente, stabilite dall’art. 3, comma 3, lett. c), circostanza che va esclusa nella presente fattispecie;
2.1. con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e art. 14 in quanto le notizie generali riguardanti la *****, ottenibili d’ufficio, descrivevano, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello una situazione di violenza diffusa;
2.2. la censura va parimenti disattesa;
2.3. quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018);
2.3. avuto riguardo alla generale situazione della ***** in relazione alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) la Corte ha dunque accertato mediante il ricorso a fonti internazionali aggiornate (specificamente indicate alla pag. 6 della sentenza impugnata), che si tratta di uno Stato sotto il pieno controllo del Governo ed in cui non è in atto alcun conflitto armato, nè una situazione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato;
3.1. il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 in relazione al mancato riconoscimento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
3.2. la doglianza va disattesa, in quanto ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, secondo la disciplina previgente, applicabile ratione temporis (cfr. Cass.4890/2019) – è evidente che l’attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio paese svolge un ruolo rilevante, atteso che la situazione del paese di origine dev’essere necessariamente correlata alla condizione personale del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi, il che, come già evidenziato, è stato escluso, con apprezzamento adeguato, nel caso di specie;
3.3. nessuna rilevanza dunque può attribuirsi, di per sè, al percorso formativo per l’avviamento al lavoro e per l’apprendimento della lingua italiana, in assenza della comparazione con la condizione dell’immigrato in caso di ritorno in patria (cfr. Cass. n. 4455/2018);
4. al rigetto dei motivi di ricorso sin qui esaminati consegue l’assorbimento dell’ultimo motivo, con cui si censura la condanna alle spese di lite;
5. il ricorso deve essere pertanto respinto;
5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021