Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19892 del 13/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16526 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

Cosarl s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Nicola Giancaspro, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, Via Postumia, n. 1;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7773/04/14, depositata in data 18 dicembre 2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 maggio 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 7773/04/14, depositata in data 18 dicembre 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Cosarl s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 448/41/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento n. ***** con il quale l’Ufficio, ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, conv., con modif, in L. n. 427 del 1993, aveva contestato nei confronti di quest’ultima, un maggiore reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, sulla base di una riscontrata grave incongruenza, per l’annualità 2004, tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio di settore di riferimento;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) a fronte della contestazione da parte dell’Ufficio della incongruità reiterata dei ricavi dichiarati rispetto allo studio di settore applicabile, avuto riguardo ai concreti fattori reddituali individuati oltre che nel canone di locazione annuo percepito, nelle spese sostenute da lavoro dipendente, in quelle afferenti all’attività di impresa e per acquisti di servizi, la società, sia in sede di contraddittorio endoprocedimentale che in sede giudiziale, si era limitata a produrre il contratto di locazione stipulato con la Camera dei deputati dietro pagamento di un canone di Euro 180.000,00 annui;3) proprio tenuto conto del contenuto del contratto di locazione – nel quale ogni spesa per riparazioni e manutenzione ordinaria e straordinaria, veniva posta a carico esclusivo della locataria – non risultavano giustificati gli ulteriori fattori reddituali individuati dall’Ufficio che quindi denotavano lo svolgimento da parte della società di una (probabilmente) correlata attività imprenditoriale non dichiarata dalla quale discendeva l’incongruità dei ricavi (dichiarati) rispetto alle risultanze dello studio di settore; 4) l’Ufficio, fornendo la prova di fattori rivelatori di un maggior reddito, aveva, in sostanza, dimostrato l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria, mentre la contribuente non aveva provato l’esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi;

-avverso la sentenza della CTR, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia;

– il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, per avere la CTR accolto l’appello dell’Agenzia sulla base di fatti estranei al thema decidendum, facendo riferimento alle previsioni del contratto di locazione stipulato dalla contribuente mai dedotte in giudizio, alla luce delle quali erano risultati ingiustificati gli ulteriori fattori reddituali individuati dall’Ufficio (nelle spese da lavoro dipendente, in quelle afferenti all’attività di impresa e per acquisti di servizi) e denotanti l’incongruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli desumibili dallo studio di settore;

– il motivo è inammissibile;

– al riguardo, si è precisato che, se è vero che la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in “error in procedendo” è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, non è meno vero che, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato” (Sez. U, Sentenza n. 20181 del 2019; Sez. U, n. 157 del 2020); nel caso di specie, la ricorrente avendo censurato la sentenza di secondo grado per vizio di ultrapetizione, non ha, in difetto del principio di autosufficienza, riportato nel ricorso per cassazione gli esatti termini delle doglianze di merito, riproducendo ivi il contenuto degli atti processuali di merito, con ciò impedendo a questa Corte di verificare la sussistenza dell’error in procedendo denunciato;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57, per avere la CTR accolto il gravame dell’Agenzia ancorché l’atto di appello fosse inammissibile per genericità e novità dei motivi di censura;

– il motivo è inammissibile;

– in primo luogo va osservato che, in base all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il “decisum” della sentenza gravata (così ad es. sez. 5 n. 17125 del 2007 e sez. 1 n. 4036 del 2011). In altri termini, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così Cass., sez. 5, n. 21296 del 2016; Sez. 6 – 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n. 359 dei 2005 e altre); nella specie, la censura in questione non aggredisce alcun passaggio della sentenza impugnata;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, come convertito in L. n. 427 del 1993, per avere la CTR ritenuto erroneamente legittimo l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio sulla sola base dello scostamento dai risultati degli studi di settore, anche se, come dimostrato per tabulas, l’unica attività esercitata dalla società contribuente era quella di locazione dell’immobile dichiarata in sede fiscale;

– il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito indicate;

– premesso che, nella specifica materia, questa Corte ha chiarito che “L’accertamento tributario standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, questi ha l’onere di provare, senza limitazione di mezzi e contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa. In tal caso, però, egli ne assume le conseguenze, in quando l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito (da ultimo, Cass. sez. 5, Sentenza n. 9484 del 12/04/2017); e che “La determinazione del reddito mediante l’applicazione degli studi di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23252 del 18/09/2019); nella specie, il motivo di ricorso, pur prospettando una violazione di legge, da un lato, non coglie la ratio decidendi, avendo la CTR – con un apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità – ritenuto che, avuto riguardo al contenuto del contratto di locazione (in base al quale tutte le spese di gestione ordinaria e straordinaria dell’immobile erano poste a carico della locataria), gli altri fattori reddituali individuati dall’Ufficio (spese per il personale dipendente, spese afferenti all’attività di impresa e per acquisti di servizi) non potevano essere riferibili al solo canone di locazione, con conseguente configurabilità di una correlata attività imprenditoriale non dichiarata, che rendeva palese la incongruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli desumibili dallo studio di settore di riferimento; dall’altro, la censura tende, in realtà, ad una nuova interpretazione di questioni di merito, ponendo in discussione l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR circa l’avvenuta sostanziale dimostrazione da parte dell’Ufficio – proprio alla luce della risultata non giustificabilità dei rilevati fattori reddituali facendo riferimento alla soia attività di locazione dell’immobile – dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto, e circa, al contempo, la mancata prova da parte della contribuente – nel fare riferimento alla sola attività di locazione-di condizioni che giustificassero l’esclusione dell’impresa dall’area di applicabilità dello standard di riferimento; al riguardo, va ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018);

– in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472