Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19901 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10179/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ALFA OSSIGENO s.r.l.- PRODUZIONE GAS TERAPEUTICI E TECNICI;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 535/12/2012 della Commissione tributaria regionale per la Campania, depositata il 24/10/2012 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/5/2021 dalla Dott.ssa Valeria Pirari.

RILEVATO

che:

1. In data 16/7/2009 l’Agenzia delle Entrate notificò alla società Alfa Ossigeno s.r.l. Produzione Gas terapeutici e tecnici, società a ristretta base sociale in quanto costituita dai due soli soci ( P.P. e la Alfa Immobiliare di P.P. & C., quest’ultima costituita dallo stesso P.P., titolare della quota del 95%, e da P.G., titolare della quota del 5%), esercente l’attività di fabbricazione di prodotti chimici uso ufficio e non industriale, un avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni aì fini Ires, Irap e Iva per l’anno di imposta 2005, col quale contestò un maggior reddito di impresa ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55, e un maggior valore di produzione D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 4, così come determinati sulla base delle scritture contabili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), con le dovute Ires e Irap, oltre a sanzioni, nonché un maggior volume di affari, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 20, così come determinato sulla base delle scritture contabili D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 54, commi 1 e 2, con la dovuta Iva e relative sanzioni. In particolare, furono contestati 1) la distribuzione di ricavi in nero in quanto non presenti in contabilità quanto all’importo contabilizzato alla voce di mastro “crediti verso fornitori-conto anticipi”; 2) l’omessa previsione di interessi attivi maturati sulle operazioni di finanziamento tra imprese di famiglia e in particolare verso i due soci della Alfa Immobiliare di P.P. & C. s.a.s, quanto alla contabilizzazione alla voce di mastro di “crediti verso società e ditte facenti capo all’imprenditore”, che, una volta calcolati, furono considerati beni destinati al consumo personale e familiare dell’imprenditore o assegnazione ai soci e dunque ricavi ex art. 85, in quanto riguardanti; 3) la natura di ricavi distribuiti ai soci, alla stregua dei consumi personali o familiari dell’imprenditore (autoconsumo), quanto agli importi per trasporti eseguiti dalla società Alfa s.r.l., avente come unico socio lo stesso P.G. (al 100%) e sede coincidente con quella della contribuente, e contabilizzati alla voce di mastro “Costi di trasporti”; 4) l’assenza di inerenza con riguardo ai canoni di fitto di un capannone industriale acquisito in godimento in virtù di contratto stipulato con la Alfa Immobiliare di P.P. & C. s.a.s., non dichiarato come sede secondaria della società, né utilizzato, stante l’assenza di riscontri documentali in tal senso, ma contabilizzato alla voce di mastro “costi di locazione”; 5) l’avvenuta detrazione dell’Iva sui sui maxi canoni afferenti a due contratti di locazione finanziaria in ragione della mancata consegna dei beni che ne erano oggetto.

Impugnato il predetto atto dal contribuente, la C.T.P. di Salerno accolse il ricorso, annullando l’avviso, con la sentenza n. 458/10/2010, che fu confermata dalla C.T.R. per la Campania, adita dall’Ufficio, con la sentenza n. 535 depositata il 24/10/2012.

2. Contro la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. La contribuente è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 57, in riferimento allo stesso decreto, art. 85, per avere la C.T.R. ritenuto che gli interessi attivi maturati sui finanziamenti infragruppo e i costi di trasporto autoconsumati non potessero essere compresi tra i ricavi, senza considerare che i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa vanno compresi tra i ricavi se non reimpiegati, né venduti, ma destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, i quali non sono deducibili. Peraltro, nella specie era stato accertato l’uso personale dei finanziamenti e dei costi di trasporto.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 109, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere la C.T.R. valutato che la prova dell’inerenza dei costi debba essere fornita dal contribuente attraverso elementi certi e precisi e non attraverso regole di esperienza o mere rappresentazioni contabili, posto che non è in discussione la sussistenza, l’ammontare e l’effettiva sopportazione del costo. Secondo l’Ufficio, la contribuente non aveva dimostrato il collegamento all’ordinaria gestione aziendale delle spese di locazione del capannone industriale, il quale non era neppure stato denunciato quale unità produttiva.

3. Col terzo motivo, l’Ufficio lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che l’inesistenza del bene oggetto del contratto di leasing, facendo venir meno il collegamento funzionale intercorrente tra il contratto di acquisto e quello di concessione in godimento non consenta la detraibilità dell’Iva indicata in fattura a titolo di rivalsa da colui che appare come fornitore.

4. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili.

Le censure non si confrontano infatti con quanto sostenuto dai giudici di merito, i quali non si sono limitati a dire che gli interessi attivi maturati sui finanziamenti infragruppo e i costi di trasporto autoconsumati non fossero da comprendere tra i ricavi, ciò che avrebbe potuto comportare la dedotta violazione di legge, ma hanno proprio escluso rispettivamente la natura di finanziamento intragruppo del contratto di mutuo sottoscritto per l’acquisto dell’appartamento finalizzato a sede della società, reputandola indimostrata, e l’autoconsumo del costo di trasporto, considerando verosimile che l’aumento del consumo di carburante fosse dovuto alla eccezionalità dei “beni vetturati”, richiedenti maggiore prudenza e accortezza nella guida, in ciò non discostandosi da quanto stabilito dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 85, nel testo pro tempore vigente, il quale, nello statuire che, ai fini della determinazione della base imponibile di società commerciali, va compreso tra i ricavi, per quanto qui interessa, “il valore normale dei beni di cui al comma 1, assegnati ai soci (..)”, presuppone che l’assegnazione sia rimasta provata.

Ne’ hanno posto in dubbio il riparto dell’onere probatorio con riguardo al requisito dell’inerenza, il quale, per pacifico orientamento di questa Corte, deve essere inteso in termini di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all’attività imprenditoriale svolta, e deve essere dimostrato dal contribuente, attraverso la prova non solo dell’esistenza e della natura dei costi, ma anche dei relativi fatti giustificativi e della loro concreta destinazione alla produzione (in tal senso, Cass., Sez, 5, 02/02/2021, n. 2224), avendo affermato che il costo afferente a capannone fosse inerente all’attività di impresa, in quanto tale bene sarebbe potuto essere destinato come deposito per i contatti intrattenutì dall’azienda nel nord Italia.

Pertanto, deve ritenersi che col mezzo di gravame l’Ufficio miri in realtà a una inammissibile revisione del ragionamento decisorio del giudice, atteso che questa Corte non può mai procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa e che il vizio non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllare attendibilità e concludenza delle prove e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova, sicché mai può essere censurata in sé la valutazione degli elementi probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice (Cass., Sez. 5, 11/6/2020, n. 11227; Cass., Sez. 6 – 5, 07/01/2014, n. 91).

Ne deriva l’inammissibilità del motivo.

5. Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

Se è vero infatti che, in caso di operazioni di locazione finanziaria (cosiddetto leasing finanziario) relative a beni mobili, la mancata consegna del bene all’utilizzatore non consente all’acquirente di detrarre l’Iva indicata nella fattura rilasciata dal fornitore apparente, atteso che l’operazione realizzata non assolverebbe alla sua fondamentale funzione, che è quella di prestito finalizzato all’acquisizione in godimento del bene medesimo da parte dell’utilizzatore, e che l’esborso del concedente si risolverebbe dunque in una sorta di finanziamento per il soggetto che appare come venditore del bene, ma che in realtà non ne ha mai avuto o non ne ha mai perso la disponibilità (Cass., Sez. 5, 21/12/2009, n. 26841; Cass., Sez. 1, 24/05/1999, n. 5038), è altresì vero che la dedotta mancata consegna è stata, nella specie, esclusa dai giudici di merito che hanno, per contro, asserito in motivazione l’avvenuta dimostrazione dell’effettiva dazione dei beni di cui al sinallagma, sicché non può ravvisarsi la dedotta violazione di legge.

Ne deriva che la ricorrente ha inteso sollecitare, anche con questa censura, una rivisitazione del compendio probatorio, la quale, per i motivi sopra detti, è preclusa al giudice di legittimità, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

6. In conclusione, i tre motivi devono essere dichiarati inammissibili. Nulla deve disporsi in ordine alle spese, non avendo il contribuente spiegato difesa.

L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., sez. 6-L, 29/1/2016, n. 1778; Cass., sez. 5, 14/5/2020, n. 8914).

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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