Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19905 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.S., alias A.I., rappresentato e difeso dall’avvocato Marlene Di Costanzo, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1670/2020 del 1/7/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal Cons. Dott. Giacomo Rocchi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia respingeva l’appello proposto nell’interesse di A.S. alias A.I. avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva respinto l’opposizione contro la decisione della Commissione Territoriale di Verona, Sezione di Padova che aveva negato la protezione internazionale, quella sussidiaria nonché la protezione umanitaria.

Il ricorrente, proveniente dal *****, aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese a causa delle minacce di morte subite dal padre contrario alla sua conversione al cristianesimo.

Il Tribunale aveva condiviso le perplessità della Commissione Territoriale, evidenziando che, in sede di audizione, il richiedente non aveva chiarito gli aspetti critici evidenziati dalla Commissione; riteneva non concrete le minacce del padre, rilevava che in ***** non vi era una situazione di conflitto interno e che il richiedente non versava in condizioni di specifica vulnerabilità.

La Corte territoriale osservava che l’appellante aveva riportato la sua storia senza svolgere alcun rilievo critico alle argomentazioni svolte in punto di credibilità nel provvedimento impugnato, non precisando quali aspetti il Giudice di primo grado non aveva considerato e quale rilevanza avevano i documenti prodotti; non erano state precisate nemmeno le circostanze di fatto che avrebbero dovuto consentire il riconoscimento della protezione umanitaria.

La Corte confermava, comunque, che la narrazione dell’appellante risultava generica e poco credibile. In particolare, né davanti alla Commissione Territoriale, né davanti al Tribunale il ricorrente aveva fatto riferimento a minacce di morte da parte del padre, che si era limitato ad imporgli di cambiare nome e di lasciare la casa in conseguenza della sua conversione al cristianesimo.

Inoltre, in uno dei documenti prodotti ai fini della concessione della protezione umanitaria, l’appellante era stato definito orfano di entrambi i genitori fin dall’adolescenza, circostanza che smentiva la versione resa.

La Corte territoriale, sulla base di fonti internazionali, escludeva che nel ***** fosse in atto un conflitto armato generalizzato, pur essendo riscontrati episodi di violazione dei diritti umani.

Non sussistevano, quindi, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Quanto alla richiesta di protezione umanitaria, dovendosi escludere che la storia personale potesse essere posta a fondamento del provvedimento e ribadendosi l’attuale situazione nel *****, la Corte dava atto che l’appellante aveva fornito prova di un percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia, comunque insufficiente, ma rilevava che l’impossibilità di un accertamento rigoroso delle situazioni di partenza non permetteva di valutare la situazione di vulnerabilità effettiva del soggetto.

2. Ricorre per cassazione il difensore di A.S., alias A.I., deducendo violazione della Convenzione di Ginevra, nonché del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3.

Nel caso in esame, il soggetto era stato minacciato dal padre in conseguenza della sua conversione, da musulmano a cristiano ashanti. La minaccia può provenire anche da un familiare o da terzi soggetti privati, quando venga dedotta ed allegata la mancanza di protezione da parte delle Autorità statuali.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 e omessa pronuncia sui motivi di gravame.

La Corte territoriale aveva omesso di valutare il parere favorevole del Pubblico Ministero, da cui si evinceva la credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo; inoltre, l’appello era fondato in conseguenza della mancata comparazione da parte della Corte territoriale delle condizioni di vita raggiunte dal ricorrente, tenuto conto che A.S. aveva trovato una famiglia che si prende cura di lui e ha un lavoro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente non fa che esporre in astratto le condizioni per la concessione dello status di rifugiato, anche in caso di pericolo proveniente da privati, senza in alcun modo affrontare e censurare la motivazione della sentenza impugnata in punto di credibilità del racconto dell’interessato.

In particolare, il ricorso nulla argomenta con riferimento alle contraddizioni della narrazione evidenziate nella sentenza impugnata, alla mancanza di una minaccia di morte e, soprattutto, al tenore della lettera di referenza inviata” dai soggetti italiani che ospitano il ricorrente, da cui emerge la morte di entrambi i genitori quando l’ A. era adolescente e da cui si deduce, di conseguenza, la integrale falsità di quanto narrato in ordine alle minacce ricevute dal padre.

D’altro canto, il ricorso, con riferimento al pericolo provenienti dai privati, in nessun modo allega che A. aveva attivato le autorità statuali a seguito delle minacce subite, né il loro mancato intervento.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Anche con riferimento alla protezione umanitaria la trattazione del ricorso è del tutto astratta, limitandosi il ricorrente a censurare la mancata considerazione del parere del Pubblico Ministero da parte della Corte territoriale: dato certamente non determinante una nullità, atteso che la motivazione della sentenza è ampia e prende in considerazione tutti gli aspetti del caso concreto.

Il riferimento alla mancata comparazione delle condizioni nel Paese di origine e quelle nel Paese ospitante, invece, è palesemente errato.

Ai fini della protezione umanitaria, non è sufficiente provare che il ricorrente, anche in conseguenza del grado di integrazione sociale raggiunta nel Paese ospitante, si trovi in condizioni migliori di quelle in cui si trovava nel Paese di origine: la valutazione comparativa tra l’integrazione raggiunta in Italia e la situazione soggettiva ed oggettiva nella quale il richiedente verrebbe a trovarsi nel paese di origine ove fosse rimpatriato, deve essere effettuata, con riferimento a quest’ultima, avuto riguardo al rischio di lesione dei diritti fondamentali, dovendo il giudice del merito specificare in concreto l’esistenza o l’inesistenza di un rischio siffatto, dando conto di quali siano i diritti esposti a pericolo per effetto del rimpatrio (Sez. 1 -, Ordinanza n. 18805 del 10/09/2020, Rv. 658816 – 01); rischio che la sentenza motivatamente esclude, alla luce della situazione generale nel *****, ma anche tenendo conto della non credibilità della versione del ricorrente.

3. Nulla sulle spese, essendo rimasta la parte convenuta intimata.

Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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