Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19906 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

J.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Pernechele, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 5/2020 del 2/1/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal Cons. Dott. Giacomo Rocchi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia rigettava il ricorso di J.M. avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 14/9/2017 che aveva respinto l’opposizione contro il provvedimento della Commissione Territoriale di Verona di rigetto della domanda di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

J., proveniente dal *****, aveva riferito di essere fuggito dal Paese di origine per timore di essere imprigionato. Il Tribunale di Venezia aveva ritenuto il racconto generico, aveva escluso che nello Stato di provenienza fosse in corso una guerra civile o vi fosse una situazione di violenza generalizzata e aveva affermato l’inesistenza di elementi da cui desumere la vulnerabilità della persona.

La Corte riteneva manifestamente infondato il motivo di appello relativo alla credibilità del racconto, atteso che J. aveva riferito di essere fuggito dal ***** in quanto aveva sognato di essere arrestato e il padre gli aveva detto che non si trattava di un bel segno e gli aveva consigliato di lasciare il paese. Tuttavia, nel mod. C3 J. aveva riferito di avere lasciato il Paese perché non aveva denaro per continuare gli studi né aveva opportunità di lavoro; inoltre, da un sogno non poteva desumersi un rischio effettivo di subire un grave danno.

Non sussistevamo, quindi, i presupposti per la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), né la situazione del *****, sulla base delle fonti di informazioni riportate, era quella di una violenza generalizzata derivante da un conflitto.

La Corte territoriale riteneva insussistenti anche i presupposti per la protezione umanitaria: la non credibilità di J. impediva di valorizzare il suo racconto sui rischi derivanti dal rientro in patria e, in generale, la sua vicenda personale, mentre la situazione del ***** era già stata descritta.

Il livello di integrazione sociale dimostrato dallo studio della lingua italiana, dall’attività di volontariato e da un percorso destinato all’inserimento lavorativo, non era sufficiente, essendo necessario un accertamento rigoroso sulla situazione di partenza per verificare l’allontanamento da una condizione di vulnerabilità effettiva e il rischio concreto di una significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili.

2. Ricorre per cassazione il difensore di J.M. deducendo, in un primo motivo, violazione di legge nella parte in cui la Corte di appello di Venezia aveva considerato il Paese di origine stabile sulla base di report non aggiornati.

Una corretta applicazione del principio secondo cui il Giudice deve decidere sulla base di informazioni aggiornate alla data della decisione avrebbe dimostrato che la situazione attuale del ***** permetteva il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c). Il cambio di regime intervenuto in quel Paese aveva determinato una volontà di cambiamento ma non aveva apportato un effettivo cambiamento.

Il ricorrente riporta le informazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite che aveva messo in guardia dalla persistente instabilità nel *****. Veniva citata una sentenza della Corte d’appello dell’Aquila del 2017 che aveva riconosciuto la protezione sussidiaria ad un cittadino ***** nonché un articolo del 27/1/2020 della BBC e un articolo di Al Jazeera.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento al diniego della protezione umanitaria.

Contrariamente a quanto affermava la sentenza impugnata, la non credibilità del ricorrente non escludeva, di per sé, la protezione umanitaria che deve, invece, essere correlata ad altri elementi, tra cui le condizioni di vulnerabilità derivanti dal mancato rispetto dei diritti umani fondamentali dello Stato di provenienza, come avveniva nel *****, in cui la situazione non si era ancora affatto stabilizzata.

Inoltre, la Corte territoriale non aveva tenuto conto del livello di integrazione sociale raggiunto dal ricorrente, così disapplicando i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite sulla protezione umanitaria.

In un terzo motivo il ricorrente deduce l’esistenza di un errore materiale della Corte che non aveva liquidato l’onorario dell’allora difensore nonostante la delibera di ammissione al gratuito patrocinio risultasse dagli atti; non sussisteva nemmeno l’obbligo di versare il contributo per l’iscrizione della causa a ruolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Per sostenere la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere fatto riferimento alla situazione del ***** al momento dell’emanazione della decisione (dicembre del 2019).

Ebbene: al fine di dimostrare questo vizio il ricorrente riporta una decisione della Corte d’appello dell’Aquila del 2017 – quindi risalente a due anni prima la decisione impugnata – nonché due articoli del 27/1/2020, quindi redatti successivamente alla data di pubblicazione della sentenza impugnata.

In realtà, lo stesso ricorrente ammette che le fonti cui la Corte territoriale ha fatto riferimento sono ufficiali ed attendibili.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Con riferimento alla domanda di protezione umanitaria, la Corte territoriale ha applicato il principio secondo cui il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01); in effetti, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del, riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02).

Il ricorrente censura l’affermazione della sentenza secondo cui la situazione del ***** non permetterebbe di ritenere sussistenti i presupposti per la protezione umanitaria: ma, come ricorda la Corte territoriale, la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria, se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 21123 del 07/08/2019, Rv. 655294 – 01).

Nel caso di specie tali fatti diversi ed ulteriori non sono stati allegati, limitandosi il ricorrente a sostenere che il ***** non ha ancora raggiunto, dopo il cambio di regime, una stabilità, pure perseguita. Di conseguenza, l’integrazione sociale parzialmente raggiunta dal ricorrente non risulta sufficiente ad accogliere la relativa domanda, essendo impossibile – sia con riferimento alla posizione specifica del soggetto che con riferimento alla situazione generalizzata del Paese di origine – ritenere che il rientro comporterebbe la compressione del nucleo fondamentale dei diritti umani fondamentali.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Lo stesso ricorrente dà atto che il deposito della delibera di ammissione al gratuito patrocinio era stato effettuato successivamente all’udienza di discussione e che, in tale udienza, nulla era stato verbalizzato.

In definitiva, nessun errore materiale sussiste poiché il provvedimento di ammissione non risultava agli atti al momento della decisione.

4. Nulla sulle spese, essendo rimasta la parte convenuta intimata.

Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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