Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19909 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.J., rappresentato e difeso dall’avvocato Marlene Di Costanzo, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1671/2020 del 1/7/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal Cons. Dott. Giacomo Rocchi.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia respingeva l’appello proposto nell’interesse di O.J. avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato l’opposizione contro la decisione della Commissione Territoriale di Verona, Sezione di Padova.

O., cittadino *****, aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese a causa delle minacce di morte subite per il suo rifiuto di entrare a far parte delle sette pagane attive nella sua città.

Il Tribunale di Venezia aveva condiviso le perplessità della Commissione Territoriale sulla credibilità del suo racconto e aveva escluso i presupposti per la protezione sussidiaria ed umanitaria.

L’appello veniva ritenuto inammissibile e infondato.

Mancavano specifiche censure alla motivazione della sentenza appellata: l’appellante nulla diceva sulla credibilità della sua vicenda personale, non metteva in relazione le notizie riportate sulla ***** con la sua condizione specifica, lamentava l’omesso esame della documentazione prodotta che non specificava, non precisava le circostanze di fatto che avrebbero dovuto consentire il riconoscimento della protezione umanitaria.

La Corte condivideva, comunque, il giudizio di non credibilità del racconto di O., sulla base di diverse considerazioni; riteneva insussistenti i presupposti della protezione sussidiaria, alla luce della situazione della *****, né essendo individualizzato il pericolo di condanna a morte o sottoposizione a pene inumane o degradanti.

Quanto alla richiesta di protezione umanitaria, i contratti di lavoro a termine prodotti dal ricorrente non consentivano di ritenere sussistente una piena integrazione sociale; in ogni caso, per tale protezione occorre un accertamento rigoroso delle condizioni di partenza per permettere di verificare l’allontanamento da una condizione di vulnerabilità effettiva: tale accertamento risulta pregiudicato quando la narrazione non è ritenuta credibile.

Secondo la Corte territoriale poiché la storia narrata appariva falsa e l’appello era stato utilizzato per scopi dilatori, sussistevano i presupposti per la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

2. Ricorre per cassazione il difensore di O.J., deducendo, in un primo motivo, violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di uno specifico fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Era stata omessa la valutazione della credibilità del ricorrente.

Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il ricorrente aveva allegato documentazione a sostegno del suo racconto: il certificato di battesimo, quello di nascita, che indicava il nome del padre, il certificato di morte del padre che attestava il suo assassinio nonché una dichiarazione giurata della madre che aveva confermato la narrazione dei fatti.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento al diniego della protezione umanitaria.

La Corte non aveva valutato la documentazione riguardante l’assassinio del padre ma anche i documenti lavorativi. Sussistevano i presupposti per la protezione umanitaria atteso che, perseguitato nel Paese di origine, il ricorrente in Italia aveva trovato lavoro e conduce una vita dignitosa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il tema della credibilità del ricorrente è stato affrontato dalla Corte territoriale che l’ha esclusa con motivazione assai ampia e logica, in nessun modo censurata dal ricorrente.

Si deve, del resto, ricordare che il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extra testuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020, Rv. 658237 – 01).

Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione documenti e considerazioni, ma si tratta di deduzione generiche e prive di autosufficienza: in effetti, dalla motivazione della sentenza impugnata, emerge che l’appellante si era limitato a lamentare l’omesso esame da parte del Tribunale della documentazione prodotta che, peraltro, non aveva indicato, nemmeno specificando quale documento il giudice di primo grado non aveva considerato e perché sarebbe stato decisivo; inoltre la sentenza della Corte d’appello rimarca la genericità delle deduzioni e dei racconto del richiedente: non aveva saputo riferire il nome della setta pagana che lo avrebbe minacciato, non aveva precisato episodi specifici di minacce, non aveva spiegato chiaramente perché non si era rivolto alla polizia.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

In effetti, l’affermazione del diritto del ricorrente ad ottenere la protezione umanitaria si fonda sulla verità della persecuzione narrata – che, invece, la Corte nega, definendo il racconto falso, nonché sul livello di integrazione sociale raggiunto nel nostro Paese, elemento di per sé insufficiente alla luce della non credibilità del soggetto con riferimento alle condizioni nel Paese di origine, e, comunque, ritenuto tale da non permettere di riconoscere il, radicamento nel nostro Paese.

Il ricorrente oppone soltanto considerazioni di merito, in nessun modo provando la violazione di legge denunciata.

3. Nulla sulle spese, essendo rimasta la parte convenuta intimata.

Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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