LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12881-2019 proposto da:
C.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANNA ROSA ODDONE, giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TORINO n. 15/2019, depositata in data 3.1.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.11.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
C.Y. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Torino aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 4.5.2017 dal Tribunale di Torino in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo motivo è denunciata “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, ascrivendosi alla Corte di appello di aver negato la richiesta di protezione sussidiaria senza valutare “le fonti aggiornate e specifiche sulla situazione in atto in *****”;
1.2. con il secondo motivo è denunciata “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per avere il Giudice a quo omesso “di valutare la condizione di vulnerabilità dell’Appellante, già considerata in casi del tutto simili dalla giurisprudenza torinese, al fine di riconoscere il diritto alla protezione umanitaria”;
1.3. le censure sono inammissibili in quanto non si confrontano con la ratio della sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto tardivamente proposto;
1.4. tale ratio non viene in alcun modo contestata dal ricorrente;
2. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e considerato che il Ministero non ha svolto difese non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto. per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021