Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19910 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34946/2018 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Elena Petracca, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2345/2018 della Corte d’appello di Venezia depositata il 28/8/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/5/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 28 agosto 2018, dichiarava inammissibile l’appello proposto da K.M., cittadino del Pakistan, avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Venezia in data 24 febbraio 2017, con cui era stata rigettata la domanda volta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria negategli dalla competente Commissione territoriale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza K.M. al fine di far valere un unico motivo di impugnazione.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Questa Corte, con ordinanza n. 26411/2020 depositata in data 19 novembre 2020, ha rinviato la causa a nuovo ruolo disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero dell’Interno, presso l’Avvocatura generale dello Stato, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

CONSIDERATO

che:

3. Occorre preliminarmente rilevare che parte ricorrente, pur avendo ricevuto rituale comunicazione dell’ordinanza n. 26411/2020 in data 19 novembre 2020, non si è curata di dimostrare di aver provveduto al rinnovo della notifica nel termine assegnato.

L’omessa rinnovazione della notificazione comporta l’inammissibilità del ricorso.

La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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