Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19912 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17053/2020 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Comano n. 95, presso lo studio dell’Avvocato Luciano Faraon, che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Andrea Faraon, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1092/2020 della Corte d’appello di Venezia depositata il 15/4/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/5/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 22 giugno 2018, rigettava il ricorso proposto da B.S., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

2. La Corte d’appello di Venezia procedeva alla trattazione del procedimento a seguito di dichiarazione di urgenza adottata ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, lett. a), stante la natura personalissima dei diritti oggetto della lite.

Preso atto del fatto che i motivi di appello investivano soltanto il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, riteneva che una simile forma tutela non potesse comunque essere riconosciuta, sia prestando fede alle dichiarazioni del migrante, sia ritenendo le stesse non credibili.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 15 aprile 2020, ha proposto ricorso B.S. prospettando tre motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, lett. a), convertito con la L. n. 27 del 2020: la Corte d’appello ha dichiarato urgente la trattazione del procedimento, a verbale, all’udienza del 9 marzo 2020 ed ha poi proceduto, all’udienza successiva del 16 marzo 2020, a trattenere la causa in decisione.

La condotta tenuta dalla Corte di merito nel periodo di emergenza sanitaria deve ritenersi – in tesi di parte ricorrente – erronea, sia perché le controversie concernenti la protezione internazionale non sono incluse nei casi in cui non opera la sospensione dei termini, sia perché la dichiarazione di urgenza è stata effettuata in maniera irregolare, in mancanza di un pregiudizio derivante dalla ritardata trattazione, senza che il provvedimento fosse adottato prima dell’udienza e in relazione al singolo procedimento.

4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 10, secondo cui i procedimenti di protezione internazionale devono essere trattati in ogni grado in via d’urgenza, perché tale disposizione legislativa fornisce una mera indicazione di natura organizzativa inidonea a modificare l’ordinaria disciplina processuale applicabile a questo tipo di liti.

5. I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

5.1 Ambedue le censure innanzitutto risultano inficiate dalla genericità del loro contenuto, in quanto il ricorrente si è limitato a rappresentare che la dichiarazione di urgenza sarebbe stata fatta a verbale all’udienza del 9 marzo 2020.

Il ricorrente, tuttavia, non ha trascritto il contenuto di tale dichiarazione, né ha fatto un sintetico ma completo resoconto del suo contenuto, onde consentire a questa Corte di apprezzare immediatamente il pregiudizio individuato dai giudici di merito e posto a base della dichiarazione di urgenza e gli argomenti addotti a tal fine.

Il che si traduce in una violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con la conseguente inammissibilità del ricorso presentato (in merito all’autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di riferimento a documenti o atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti che sono oggetto di doglianza ovvero di sintetico ma completo resoconto del contenuto si vedano Cass. 16900/2015, Cass. 4980/2014, Cass. 5478/2018, Cass. 14784/2015 e Cass. 8569/2013).

5.2 D’altra parte la Corte di merito, dopo aver dichiarato a verbale l’urgenza ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, lett. a), ha assegnato – stando al contenuto della sentenza impugnata – un termine per note, in applicazione del comma 7, lett. h), della medesima norma, senza che le parti presentassero alcuna difesa. Se ne ricava che la parte interessata a rilevare il vizio della dichiarazione di urgenza nulla ha eccepito a questo proposito nella prima difesa successiva possibile, nel senso prescritto dall’art. 157 c.p.c., con la conseguente sanatoria della nullità eventualmente verificatasi.

6. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. i) e art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 6, in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente negato il riconoscimento dello status di rifugiato, senza tener conto del fatto che il richiedente asilo non aveva la possibilità di richiedere protezione alle istituzioni statali, aveva lasciato il proprio paese di origine da minorenne, era privo di sostegno da parte della propria famiglia e avrebbe subito la carcerazione in caso di rimpatrio, in condizioni non rispettose dei diritti umani fondamentali.

Il rifiuto della protezione sussidiaria era stato adottato con motivazione apodittica, senza tener conto che la situazione sociopolitica del Senegal non garantiva il pieno ed effettivo godimento dei diritti umani fondamentali.

La Corte d’appello non aveva poi considerato, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, che il migrante aveva lasciato il proprio paese di origine quando era ancora minorenne, non aveva là alcun legame e aveva dimostrato un buon inserimento nel contesto italiano.

7. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.

7.1 La Corte distrettuale ha registrato che l’appello investiva “la sola protezione umanitaria”.

Risultano così inammissibili i profili di censura che riguardano forme diverse di protezione, poiché le relative statuizioni sono oramai passate in giudicato, ex art. 324 c.p.c., per mancanza di impugnazione.

7.2 Rispetto alla protezione umanitaria la Corte d’appello ha ritenuto che la domanda dovesse essere disattesa sia volendo ritenere veritiero quanto affermato dal richiedente (il quale aveva raccontato di essere fuggito dal suo paese per il timore di essere imprigionato dopo aver preso parte a uno stupro ai danni di una ragazza), sia non prestando fede a tali dichiarazioni.

Si tratta, all’evidenza, di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione.

Rispetto alla prima ratio decidendi l’odierno ricorrente non ha sollevato alcuna censura.

Ne discende l’inammissibilità del mezzo anche sotto questo profilo.

In vero l’omessa impugnazione di una delle plurime ragioni, distinte ed autonome, offerte dal giudice di merito a suffragio della propria statuizione, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. 9752/2017).

8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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