LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13027/2020 proposto da:
W.M., rappresentato e difeso dall’avv. DANIELA VIGLIOTTI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 847/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna accoglieva il gravame proposto dal Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza del 6.11.2018, con la quale il Tribunale di Bologna aveva accolto il ricorso interposto dal W.M. contro il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata, riconoscendo al medesimo il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il giudice di seconda istanza censurava, in particolare, la decisione del Tribunale nella parte in cui la stessa aveva ritenuto credibile la storia del richiedente la protezione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione W.M., affidandosi a quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la sua storia personale, omettendo di valutare, sulla base di tale unica ragione, l’esistenza di profili della vulnerabilità in capo al richiedente.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 35 bis, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte bolognese avrebbe trascurato di esaminare la sussistenza di profili di vulnerabilità connessi alla situazione esistente nel Paese di origine del richiedente.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, perché la Corte felsinea avrebbe omesso di svolgere il giudizio comparativo tra la condizione di vita del richiedente in Italia e nel suo Paese di origine, necessario per la corretta valutazione della sussistenza, in concreto, di profili di vulnerabilità individuale in capo al predetto.
Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5, 19 e art. 112 c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare, nel contesto dell’apprezzamento in relazione alla sussistenza di profili di vulnerabilità in capo al richiedente la protezione, le condizioni di salute di quest’ultimo, che aveva dedotto di essere affetto da tubercolosi.
Per motivi di priorità logica va esaminato innanzitutto il quarto motivo, che è fondato.
Il ricorrente aveva riferito, nel giudizio di prime cure, di essere fuggito dal Pakistan in seguito alle minacce e violenze subite dai familiari di un suo amico, che sarebbe rimasto rimasto ucciso in un conflitto a fuoco con la polizia locale, perché sospettato di essere un terrorista. I familiari del deceduto avrebbero attribuito la colpa del decesso del loro congiunto all’odierno ricorrente, poiché il conflitto a fuoco sarebbe accaduto mentre il defunto si recava in visita a casa del W.. Aveva inoltre dedotto, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, da un lato una rilevante integrazione lavorativa, e dall’altro una latente infezione da tubercolosi. Il Tribunale aveva ritenuto sussistenti gli estremi, tanto per ritenere credibile la storia riferita dal W., quanto per riconoscergli la protezione umanitaria.
La Corte di Appello, al contrario, ha censurato la decisione di prima istanza perché la valutazione di credibilità del racconto non sarebbe stata fondata su “alcun elemento motivazionale apprezzabile” e perché la protezione umanitaria sarebbe stata riconosciuta “in base alle mere allegazioni di parte” (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). La Corte territoriale dimenticando che il gravame verteva sulla sola concessione della tutela umanitaria, non avendo il W. proposto appello incidentale per il riconoscimento della protezione internazionale non concessa dal Tribunale – ha poi affermato l’inidoneità della storia riferita dal W. ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, in assenza di deduzione di pericolo di morte o trattamento disumano; ha poi escluso la sussistenza, in Pakistan, di un contesto di violenza generalizzata rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); ed infine, quanto alla tutela umanitaria – che, come si ripete, costituiva in effetti l’unico thema decidendum del giudizio di appello – ha ritenuto insussistenti, tanto l’integrazione sociale del W. in Italia, quanto altri profili di vulnerabilità individuale.
In tale ultima disamina, che – sola – rileva ai fini del presente giudizio, la Corte di merito ha totalmente pretermesso la valutazione della condizione sanitaria del richiedente, pur presente nell’esposizione in fatto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Il provvedimento impugnato e’, di conseguenza, viziato per omessa considerazione di un profilo essenziale della questione che era stata devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado: il Ministero dell’Interno aveva infatti impugnato il provvedimento del Tribunale, che aveva ritenuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento della tutela umanitaria, proprio sulla base, da un lato, del percorso di integrazione seguito in Italia, e, dall’altro lato, della condizione sanitaria allegata da richiedente; quest’ultimo profilo, dunque, non poteva essere totalmente pretermesso dalla Corte di Appello.
L’accoglimento, nei termini indicati, del quarto motivo implica l’assorbimento dei primi tre. La sentenza va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021