Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19917 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16669/2020 proposto da:

G.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PIRENEI n. 1, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GENTILE, rappresentato e difeso dall’avvocato GILBERTO ZINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3123/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame proposto da G.K. avverso l’ordinanza del 19.3.2018, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato il ricorso interposto dall’odierno ricorrente contro il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.K., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,7 e 14 ed del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la sua storia personale non credibile, né idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

La censura è inammissibile.

Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese perché il padre, designato sacerdote di un culto locale, aveva ricevuto compensi per la sua opera, suscitando le ire della comunità, che aveva chiesto che gli succedesse il figlio. A seguito dell’opposizione del padre, il figlio, temendo ritorsioni, aveva deciso di abbandonare il proprio Paese. Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la storia era stata ritenuta veritiera dal Tribunale, ma non idonea ai fini della concessione della protezione internazionale (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata). La Corte di Appello, da parte sua, ha escluso la sussistenza di un profilo di pericolo in caso di rimpatrio, poiché il rischio dedotto dal richiedente si sostanziava in una maledizione (cfr. pag. 4 della sentenza).

Tale statuizione non è adeguatamente attinta dalla censura proposta dal ricorrente, che appare assolutamente generica nel contenuto, non idonea a dialogare con quanto affermato dalla decisione impugnata e comunque priva di qualsiasi riferimento alla condizione individuale ed alla storia personale del richiedente la protezione. Il motivo, pertanto, si limita alla mera invocazione della revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito, da ritenere estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Con il secondo motivo, il ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria.

Anche in questo caso, la censura è inammissibile alla luce della sua estrema genericità.

La Corte di Appello ha affermato che il ricorrente non poteva essere considerato integrato nel tessuto socio-lavorativo italiano, poiché egli aveva prodotto soltanto un contratto di apprendistato, privo di sottoscrizione (cfr. ultima pagina della sentenza impugnata). Tale statuizione non è attinta in alcun modo dalla censura proposta dal ricorrente, con la quale quest’ultimo propone considerazioni teoriche sul contenuto e sulla natura della tutela umanitaria, senza confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata, né allegare profili di vulnerabilità o di integrazione in Italia non considerati dal giudice di merito.

Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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