LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19780/2020 proposto da:
U.B., rappresentato e difeso dall’avv. GIULIO MARABINI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3455/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame proposto da U.B. avverso l’ordinanza del 17.12.2018, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato il ricorso interposto dall’odierno ricorrente contro il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione U.B., affidandosi a due motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 9, 15 e 20 della Direttiva 2004/83/CE e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, nonché l’omessa e carente istruttoria, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
La censura è inammissibile.
Il ricorrente lamenta che la sua zona di origine (Delta del Niger) sarebbe caratterizzata da un contesto di violenza indiscriminata idoneo a rilevare ai fini della concessione della tutela sussidiaria di cui dell’art. 14 suindicato, lett. c). A sostegno della propria deduzione, richiama alcuni precedenti di merito (cfr. pagg. 9 e ss. del ricorso), senza tuttavia considerare che la sentenza impugnata ha esaminato la situazione esistente nell’area di origine del richiedente, citando le fonti informative consultante e dando atto delle specifiche notizie da esse tratte (cfr. pagg. 4 e s. della sentenza). Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.
Nel caso di specie il ricorrente non indica alcuna Country of Origin Information (cosiddette “C.O.I.”) alternativa a quelle utilizzate dal giudice di merito, né contesta l’idoneità, la specificità e l’aggiornamento di queste ultime, ma si limita a richiamare precedenti di merito, che non sono compresi nell’ambito delle fonti indicate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che dette informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’art. 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.
Le C.O.I. assumono dunque un ruolo centrale nell’istruzione e nella decisione delle domande di protezione internazionale, poiché la relativa decisione deve essere assunta, per precisa disposizione normativa, sulla base delle notizie sul Paese di origine, o di transito, del richiedente che siano tratte da fonti informative idonee, specifiche ed aggiornate.
In definitiva, va affermato che “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062), o sono state ricavate da C.O.I. non idonee, in quanto non incluse nell’ambito di quelle previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, richiamato art. 8, comma 3”.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello ha ravvisato l’insussistenza, da un lato, di una stabile e significativa integrazione socio-lavorativa del richiedente in Italia, e, dall’altro lato, di rischi di compromissione del nucleo inalienabile dei diritti umani del richiedente in caso di rimpatrio. La doglianza in esame non contiene alcuna specifica censura della statuizione richiamata; anzi, a pag. 25 del ricorso si afferma che il ricorrente starebbe “… proseguendo nel graduale processo di integrazione nel sistema italiano”, con ciò riconoscendosi, implicitamente, la mancata ultimazione del predetto processo e, dunque, il mancato conseguimento, tanto alla data della pronuncia impugnata che a quella del ricorso, di una effettiva integrazione del richiedente nel tessuto socio-lavorativo italiano. Ne’ viene allegato, nella censura in esame, alcun diverso profilo di vulnerabilità individuale che sarebbe stato dedotto nel giudizio di merito e che la Corte distrettuale non avrebbe considerato.
Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021