LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 13783-2019 proposto da:
G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONELLA FRANCO, giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TORINO n. 1864/2018, depositata in data 30.10.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.11.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
G.M. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Torino aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 4.5.2017 dal Tribunale di Cuneo in rigetto del ricorso presentato contro il decreto del Questore di Cuneo di rigetto del permesso di soggiorno per motivi familiari;
il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con unico motivo è denunciata violazione dell’art. 8 CEDU, dell’art. 27 e dell’art. 28 direttiva CE 38/04, dell’art. 5 direttiva CE 2008/115/CE, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, commi 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 3 nonchè vizio di motivazione, ascrivendosi alla Corte di appello di aver respinto la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari per la ritenuta sussistenza di pericolosità sociale in capo al richiedente omettendo di valutare se il comportamento del medesimo rappresenti una minaccia concreta, attuale e grave per lo Stato, ritenendo invece di per sè ostative alla concessione del permesso le sentenze di condanna penale, riportate nel casellario del richiedente, ed omettendo di valutare la situazione economica, il legami familiari e l’integrazione sociale dell’appellante e della moglie sul territorio italiano;
1.2. alla fattispecie dedotta nel presente giudizio si applica la disciplina normativa dei titoli di soggiorno giustificati da motivi familiari, relativi ai cittadini UE e ai loro familiari, contenuta nel D.Lgs. n. 30 del 2007;
1.3. il D.Lgs., attuativo della Direttiva 2004/38/CE, avente specificamente ad oggetto il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, si applica, nel nostro ordinamento interno, anche ai titoli di soggiorno richiesti dai familiari dei cittadini italiani, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. cit., che espressamente stabilisce quanto segue: “Le disposizioni del presente D.Lgs., se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana”;
1.4. la parte ricorrente osserva che il giudizio di pericolosità sociale del cittadino straniero compiuto dalla Corte d’Appello si è fondato sull’errato parametro normativo costituito dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20 (nella versione modificata dal D.Lgs. n. 32 del 2008, art. 1, comma 1, ratione temporis applicabile);
1.5. tale norma disciplina l’allontanamento del cittadino straniero per motivi “di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”;
1.6. al fine di verificare, in concreto, se la norma in questione possa costituire uno dei parametri di valutazione della sussistenza delle condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari alla luce del D.Lgs. n. 30 del 2007 si devono svolgere le seguenti osservazioni;
1.7. la Direttiva 2004/38/CE di cui il D.Lgs. n. 30 del 2007 costituisce l’atto di recepimento prevede espressamente che il soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari possa essere limitato da motivi di ordine e sicurezza pubblica:
1.8. l’art. 27 della predetta Direttiva (incluso nel Capo 6 riguardante le limitazioni al diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica) prevede espressamente che gli Stati membri “possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici”;
1.9. è necessario osservare il principio di proporzionalità (art. 27, comma 2) e, conseguentemente, non fondare il giudizio su automatismi derivanti dalla mera rilevazione di condanne penali, nonchè tenere conto della situazione caso per caso, prendendo in considerazione fattori come l’età, la condizione familiare, il livello d’integrazione (art. 28);
1.10. all’interno di questa cornice protettiva, il quadro normativo sopra delineato consente di verificare al momento dell’ingresso o nel corso dell’esercizio del diritto di soggiorno se il cittadino straniero costituisca una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, dovendosi procedere, in caso di riscontro positivo al suo allontanamento;
1.11. coerentemente con i principi della Direttiva, la nostra disciplina normativa ha previsto all’art. 20 la possibilità di limitare l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari per le medesime ragioni, disciplinando specificamente, anche e soprattutto sotto il profilo delle garanzie giurisdizionali di difesa dello straniero, il procedimento di allontanamento coattivo, fondato su un provvedimento emesso dal Prefetto -, ed eseguito dal Questore, sulla falsariga del procedimento espulsivo;
1.12. in merito al riscontro concreto della pericolosità sociale, deve rivolgersi l’esame al vizio di motivazione dedotto dalla parte ricorrente in ordine alla valutazione di pericolosità sociale svolta dalla Corte d’Appello di Torino;
1.3. al riguardo deve osservarsi che la sentenza impugnata svolge un esame in concreto della condizione del cittadino straniero ponendo in evidenza sia i precedenti penali molto gravi, rientranti tra le categorie indicate dall’art. 20, comma 3 come indicatori di pericolosità sociale (detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, L. n. 69 del 2005, art. 8, lett. d ed e cui rinvia il citato comma 3, delitti contro la persona, costituiti dai precedenti per rissa e minaccia, anch’essi di particolare gravità);
1.4. la valutazione complessivamente svolta dalla Corte d’Appello, giuridicamente corretta, non si fonda pertanto sull’applicazione automatica dei parametri normativi, relativi agli indici di pericolosità sociale, indicati nel D.Lgs. n. 20 del 2007, art. 20, comma 3, ma come richiesto dall’art. 20, commi 4 e 5, sull’esame della condizione complessiva dello straniero, tenendo peraltro anche conto del comportamento tenuto in altre occasioni dal richiedente, già accompagnato alla frontiera nel mese di novembre 2015, rientrato illegalmente in Italia pochi giorni dopo aver contratto matrimonio nel *****, il che, a giudizio della Corte, denotava la sua “propensione… alla violazione delle norme che devono presiedere alla sua presenza nel territorio nazionale”;
1.5. la Corte ha quindi espresso un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale ha indotto a ritenere che lo straniero rappresentava una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l’esistenza di legami familiari e sociali con il paese d’origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso);
1.6. ne consegue che sotto il profilo del vizio di motivazione la parte ricorrente richiede una rivalutazione dei fatti esaminati dal Giudice d’appello che conduca a conclusioni divergenti da quelle poste a base della sentenza impugnata, ma tale richiesta è inammissibile in sede di legittimità;
2. il ricorso va dunque respinto e considerato che il Ministero non ha svolto difese non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021