LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20868/2020 proposto da:
K.S., rappresentato e difeso dall’avv. LUCA SARTINI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3425/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame proposto da K.S. avverso l’ordinanza del 24.9.2018, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato il ricorso interposto dall’odierno ricorrente contro il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione K.S., affidandosi a quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il suo racconto personale.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 738,345,359 e 184 c.p.c., perché la Corte bolognese non avrebbe correttamente interpretato il racconto fornito dal richiedente alla luce dei criteri e metodi indicati dall’A.C.N.U.R. nei paragrafi da 195 a 205 del manuale sulle procedure e criteri per la determinazione dello status di rifugiato.
Le due censure, che meritano un esame congiunto poiché attengono comunque alle modalità con cui il giudice di merito ha valutato la storia fornita dal richiedente, sono inammissibili.
Il ricorrente aveva dichiarato di esercitare, in Patria, una impresa di trasporti; di aver ricevuto una lettera, proveniente dai talebani, con la quale costoro gli avevano chiesto di collaborare con loro; di non aver dato peso alla richiesta; di aver subito minacce per tale motivo e di essersi, alla fine, risolto a fuggire dal proprio Paese. La storia è stata ritenuta dal giudice di merito non credibile né idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, in quanto da un lato la presunta minaccia proveniva da un gruppo genericamente indicato, e, dall’altro lato, il richiedente non aveva saputo giustificare perché non si era rivolto alle autorità locali per invocare tutela. Questi passaggi della motivazione non sono specificamente attinti dalle due censure in esame, con le quali, in realtà, il ricorrente si limita a proporre doglianze generiche, senza dialogare con la decisione impugnata e formulando, in sostanza, una mera istanza di revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito, da ritenere estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perché la Corte territoriale non avrebbe riconosciuto i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, a fronte della situazione di violenza indiscriminata esistente nel Paese di origine del richiedente.
La censura è inammissibile.
La decisione impugnata ha richiamato, sul punto, la motivazione resa dal giudice di primo grado, dando atto che quest’ultimo aveva esaminato la situazione esistente nell’area di origine del richiedente, citando le fonti informative consultante e dando atto delle specifiche notizie da esse tratte (cfr. pagg. 6 e s. della sentenza). In tal modo la Corte di Appello ha fatto riferimento, per relationem, alla decisione del Tribunale, rispetto al cui contenuto il motivo in esame non contiene alcuna specifica contestazione. Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.
Nel caso di specie il ricorrente non indica alcuna Country of Origin Information (cosiddette “C.O.I.”) alternativa a quelle utilizzate dal giudice di merito, né contesta l’idoneità, la specificità e l’aggiornamento di queste ultime, ma si limita a richiamare il sito “viaggiare sicuri” del Ministero degli Affari Esteri (sulla non idoneità delle risultanze del quale, essendo le medesime destinate all’informazione turistica e rivolte all’utenza di coloro che intendono recarsi nel Paese oggetto di indagine, e quindi non idonee a descrivere l’effettiva condizione di vita dei cittadini del predetto Paese, questa Corte si è già espressa: Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728), peraltro senza neppure dare atto delle informazioni ivi contenute, ed “… altri siti web facilmente consultabili” (cfr. pag. 6 del ricorso), in tal modo non ottemperando al dovere di specificità della censura.
In argomento, va affermato che “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062), o sono state ricavate da C.O.I. non idonee, in quanto non incluse nell’ambito di quelle previste del D.Lgs. n. 25 del 2008, richiamato art. 8, comma 3”.
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’att. 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello ha ravvisato l’insussistenza di specifici indici di vulnerabilità soggettiva in capo al richiedente, e la censura in esame non si confronta in modo adeguato con tale statuizione. Il ricorrente, infatti, si limita ad allegare di aver frequentato vari corsi di italiano e di percepire un reddito di circa Euro 1.000 mensili, senza tuttavia indicare da quali documenti tali circostanze sarebbero dimostrate, né il momento processuale in cui essi sarebbero stati prodotti nel corso del giudizio di merito, non consentendo – in tal modo – al collegio di verificare la sussistenza del vizio denunciato.
Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021