Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19921 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21439/2020 proposto da:

E.D.U., rappresentato e difeso dall’avv. ALESSANDRO MASNERI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 685/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna accoglieva il gravame proposto da E.D.U. avverso l’ordinanza del 27.9.2017, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato il ricorso interposto dall’odierno ricorrente contro il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata. Il giudice di seconda istanza riconosceva, in particolare, all’odierno ricorrente il diritto alla protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e disponeva l’invio degli atti alla Questura territorialmente competente, “… per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dell’appellante, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, come modificato dal D.L. n. 113 del 2008, art. 1, comma 2, lett. a), convertito dalla L. n. 132/108” (in realtà, si deve intendere D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018).

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E.D.U., affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9, convertito in L. n. 132 del 2018, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente pronunciato il diritto del richiedente ad ottenere un permesso di soggiorno con la formula “per protezione speciale” in luogo di quello, che gli sarebbe spettato, per “per casi speciali”.

La censura è fondata.

Questa Corte ha affermato che “Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto Decreto Legge” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23794 del 28/10/2020, Rv. 659605).

Il ricorso va quindi accolto e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con riconoscimento del diritto dell’odierno ricorrente ad ottenere dalla Questura territorialmente competente il rilascio di un permesso di soggiorno con la formula “per casi speciali” ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9, convertito in L. n. 132 del 2018.

Le spese, tanto del giudizio di appello che del presente giudizio di legittimità, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. In relazione a quelle del giudizio di merito va altresì disposto il pagamento in favore dell’Erario, in funzione dell’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, risultante dalla sentenza impugnata (cfr. penultima pagina).

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata in relazione al profilo oggetto del ricorso e dichiara il diritto del ricorrente ottenere dalla Questura territorialmente competente il rilascio di un permesso di soggiorno con la formula “per casi speciali” ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9, convertito in L. n. 132 del 2018.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in Euro 1.200 in favore dell’Erario, nonché di quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in favore del ricorrente in Euro 2.300 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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