LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25703/2020 proposto da:
A.M., rappresentato e difeso dall’avv. DAVIDE ASCARI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1099/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna accoglieva il gravame proposto dal Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza del 9.5.2018, con la quale il Tribunale di Bologna aveva accolto il ricorso interposto da A.M. contro il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, riconoscendogli la protezione umanitaria. Ad avviso del giudice di seconda istanza, l’integrazione del richiedente nel tessuto socio-lavorativo italiano non costituiva circostanza sufficiente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.M., affidandosi a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 10, 13, 27 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la sua storia personale.
La censura è inammissibile.
Il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal Pakistan temendo ripercussioni nei propri confronti in seguito all’uccisione, avvenuta nel *****, di B.B., poiché egli era simpatizzante del partito di quest’ultima. La storia è stata ritenuta sia dalla Commissione che dal Tribunale non credibile, a fronte della vaghezza di quanto riferito dal richiedente. La statuizione di rigetto del primo giudice non è stata oggetto di impugnazione da parte dell’odierno ricorrente, rimasto contumace in grado di appello. La censura, di conseguenza, è inammissibile per intervenuta formazione del giudicato interno.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria.
La censura è inammissibile, per le stesse considerazioni esposte in relazione al primo motivo. Anche in questo caso, la statuizione del Tribunale, che aveva respinto l’istanza di riconoscimento della protezione sussidiaria, non è stata impugnata dall’odierno ricorrente, onde su di essa si è formato il giudicato interno.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso anche il riconoscimento della tutela umanitaria, senza considerare il significativo percorso di integrazione sociale e lavorativa conseguito dal ricorrente durante la permanenza in Italia, ed il conseguente rischio di lesione del nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello, accogliendo il gravame proposto dal Ministero, ha riformato la decisione di primo grado, che aveva concesso al ricorrente la protezione umanitaria, ritenendo insufficiente, a tal fine, lo sforzo di integrazione nel tessuto socio-lavorativo italiano da quegli condotto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Nel contestare detta statuizione, il ricorrente non deduce alcuna delle circostanze che, evidentemente, il Tribunale aveva ritenuto idonee ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, né indica alcuno specifico profilo di integrazione o vulnerabilità a lui direttamente riferibile. Si limita, invece, ad una serie di considerazioni astratte in relazione ai requisiti per la concessione della tutela invocata, e al richiamo di alcuni precedenti di merito, certamente non rilevanti ai fini della decisione del presente ricorso. Il motivo, pertanto, si risolve in una mera istanza di revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito, da ritenere estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021