Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19924 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26767/2020 proposto da:

S.B., rappresentato e difeso dall’avv. VALENTINA GRAZIANI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1026/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame proposto da S.B. avverso l’ordinanza del 9.1.2019, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato il ricorso interposto dall’odierno ricorrente contro il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.B., affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la sua storia personale.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal Senegal perché, dopo essere rimasto orfano, era andato a vivere da uno zio, dal quale aveva ricevuto minacce e vessazioni. Aveva inoltre riferito di esser stato privato della libertà per sei mesi durante la sua permanenza in Libia. La storia è stata ritenuta non credibile né idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, tanto dal Tribunale che dalla Corte di Appello. Il motivo in esame attinge soltanto la valutazione di scarsa credibilità del racconto, non anche quella di non idoneità; dal che deriva l’inammissibilità della doglianza, dovendosi ribadire il principio per cui quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi, ovvero la mancata contestazione di essa, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La censura è inammissibile.

La sentenza impugnata menziona le fonti informative consultate dal giudice di merito nella disamina del contesto interno esistente nel Paese di provenienza del richiedente, ed indica le specifiche informazioni da esse tratte (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Il ricorrente indica (cfr. pagg. 21 e s. del ricorso) alcune pronunce di merito, evidentemente non rilevanti ai fini della decisione del presente ricorso, né idonee ad integrare una fonte informativa qualificata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Le fonti informative sono, invece, citate nell’ambito dell’esposizione del primo motivo di ricorso (cfr. pagg. 9 e ss. del ricorso), ma il ricorrente non ha cura di precisare sotto quale profilo esse conterrebbero notizie confliggenti con quelle indicate dalla Corte territoriale, né contesta in alcun modo l’idoneità, la specificità e l’aggiornamento delle C.O.I. utilizzate dalla Corte felsinea.

In argomento, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In argomento, va affermato che “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062), o sono state ricavate da C.O.I. non idonee, in quanto non incluse nell’ambito di quelle previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, richiamato art. 8, comma 3”.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 e l’omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso anche il riconoscimento della tutela umanitaria, senza considerare il percorso di integrazione socio-lavorativa conseguito dal ricorrente durante la permanenza in Italia, ed il conseguente rischio di lesione del nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

La censura è inammissibile.

Dalla lettura della sentenza impugnata, nella quale viene riassunto il racconto fornito dal richiedente (cfr. pag. 2) non si fa cenno ad alcun profilo di integrazione socio-lavorativa che l’odierno ricorrente avrebbe dedotto nel corso del giudizio di merito. Il ricorrente non allega, nel motivo in esame, di aver allegato alcuno specifico elemento di vulnerabilità o alcun elemento idoneo a comprovare una conseguita integrazione socio-lavorativa in Italia; si limita a censurare la sentenza della Corte felsinea affermando, genericamente, che il suo atteggiamento dimostrerebbe “… la voglia di integrarsi, di lavorare e di stabilire la propria esistenza in Italia” (cfr. pag. 24 del ricorso), senza tuttavia neppure descrivere in cosa si sostanzierebbe detto atteggiamento, né indicare di aver prodotto nel corso del giudizio di merito elementi a sostegno di quanto oggi sostenuto. Peraltro, va anche osservato che l’accenno al desiderio di integrarsi e di lavorare contiene l’implicito riconoscimento che il processo di integrazione del ricorrente è lungi dall’esser stato completato. Il motivo, dunque, si risolve nella mera istanza di revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito, da ritenere estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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