Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19925 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26849/2020 proposto da:

K.K., rappresentato e difeso dall’avv. PIETRO MANCINI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 93/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame proposto da K.K. avverso l’ordinanza del 18.5.2018, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato il ricorso interposto dall’odierno ricorrente contro il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione K.K., affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,27 e 35-bis, artt. 117 e 183 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la sua storia personale.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente aveva dichiarato di essersi trasferito dal Senegal in Mauritania nel 2012 per motivi di lavoro; di essere colà rimasto fino al 2015; di essersi poi recato in Libia per raggiungere un cugino malato e riportarlo in Senegal; di esser stato arrestato dal gruppo ***** durante il viaggio di ritorno, di esser stato imprigionato e rilasciato soltanto dietro versamento di un riscatto; di essersi quindi risolto a partire alla volta dell’Italia; di temere per la sua incolumità in caso di rimpatrio, perché la sua zona di provenienza non sarebbe sicura. La storia è stata ritenuta non idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, tanto dal Tribunale che dalla Corte di Appello, poiché la motivazione dell’espatrio risiedeva in ragioni di ordine economico. La Corte di Appello afferma anche che l’ultimo luogo di residenza del richiedente in Senegal non era la regione della Casamance, bensì Dakar, ove egli aveva dichiarato di aver vissuto dal 2003 fino al 2012, quando aveva deciso di espatriare per lavoro alla volta della Mauritania. Dunque, secondo la Corte distrettuale, non esisterebbe alcun pericolo in caso di rimpatrio.

Nel censurare la sentenza impugnata, il ricorrente non si confronta con l’articolata ratio del rigetto della sua domanda di protezione internazionale, poiché la doglianza è limitata alla censura di un ipotetico giudizio di non credibilità del racconto che, in concreto, la Corte distrettuale non risulta aver espresso. La valutazione di non idoneità della storia, per contro, non è attinta in alcun modo.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis e art. 115 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La censura è inammissibile.

La sentenza impugnata menziona le fonti informative consultate dal giudice di merito nella disamina del contesto interno esistente nel Paese di provenienza del richiedente, ed indica le specifiche informazioni da esse tratte (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Il ricorrente, dal canto suo, non indica alcuna fonte informativa alternativa a quelle utilizzate dal giudice di merito, né contesta espressamente l’idoneità, la specificità e l’aggiornamento di queste ultime.

In argomento, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In argomento, va affermato che “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062), o sono state ricavate da C.O.I. non idonee, in quanto non incluse nell’ambito di quelle previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, richiamato art. 8, comma 3”.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 28, L. n. 110 del 2017, art. 3, nonché della Direttiva Comunitaria n. 115 del 2008, perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso anche il riconoscimento della tutela umanitaria.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello non ha ravvisato l’incolmabile sproporzione tra i contesti di vita rispettivamente goduti dal ricorrente in Italia e nel Paese di origine, e dunque ha escluso il rischio di compromissione del suo nucleo inalienabile dei diritti umani in caso di rimpatrio (cfr. pagg. 4 e s. della sentenza impugnata). Tale motivazione non viene adeguatamente attinta dal motivo in esame, con il quale il ricorrente non allega alcuna specifica ragione di vulnerabilità che la Corte felsinea non avrebbe considerato, o avrebbe valutato in modo non corretto, ma si limita ad allegare, genericamente, lo svolgimento di “attività certificata” (cfr. pag. 10 del ricorso), senza tuttavia indicare né di quale attività si tratti, né quali sarebbero i motivi per i quali essa sarebbe rilevante, nell’ambito del giudizio comparativo tra le condizioni di vita, in Italia ed in patria, che il giudice di merito è chiamato a svolgere ai fini della verifica dell’esistenza di un rischio di compromissione del nucleo inalienabile dei diritti umani del richiedente la protezione, in tal modo non consentendo al collegio la verifica, in concreto, del vizio denunziato. Il motivo, dunque, si risolve nella mera istanza di revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito, da ritenere estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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