Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1994 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14469-2019 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIELLA CONSOLE, giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TORINO n. 1904/2018, depositata in data 6.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.11.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

CHE:

I.A. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Torino aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 12.2.2018 dal Tribunale di Torino in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g e art. 14 e con esso si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto non credibile il racconto del ricorrente applicando erroneamente i parametri normativi stabiliti per la valutazione di credibilità, e nonostante le notizie generali riguardanti la ***** (regione dell'*****), ottenibili d’ufficio, descrivessero, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello una situazione di violenza diffusa;

1.2. le censure sono inammissibili;

1.3. le doglianze non colgono, in primo luogo, la ratio della decisione impugnata che, sul rilievo della censura, in appello, unicamente del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c non esprime alcun giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente;

1.4. quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018);

1.5. avuto riguardo alla situazione della *****, ed in particolare alla regione dell'*****, in relazione alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) la Corte ha dunque accertato, con adeguata motivazione, mediante il ricorso a fonti internazionali aggiornate (specificamente indicate alla pag. 3 della sentenza impugnata), che si tratta di uno Stato sotto il pieno controllo del Governo ed in cui non è in atto alcun conflitto armato, nè una situazione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato;

2.1. il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 in relazione al mancato riconoscimento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

2.2. la doglianza è ugualmente inammissibile in quanto le deduzioni del ricorrente al riguardo risultano del tutto generiche e non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, tanto che dal ricorso non si riesce a individuare la speciale condizione di vulnerabilità che affliggerebbe il ricorrente e che il giudice di merito avrebbe trascurato di considerare, perchè nel ricorso si fa esclusivo riferimento all’inadeguatezza delle condizioni di vita in *****;

2.3. nessuna rilevanza dunque può attribuirsi, di per sè, al percorso formativo per l’avviamento al lavoro e per l’apprendimento della lingua italiana, in assenza della comparazione con la condizione dell’immigrato in caso di ritorno in patria (cfr. Cass. n. 4455/2018);

3.1. con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna al pagamento delle spese di lite, e si chiede la compensazione delle spese in ragione della particolare rilevanza dei diritti soggettivi in questione, delle condizioni personali dell’appellante e della scarsa rilevanza dell’attività difensiva della parte appellata;

3.2. la censura va parimenti disattesa poichè la mancata compensazione delle spese di lite non è censurabile in Cassazione, avendo la Corte di appello applicato il principio della soccombenza;

3.3. secondo costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato (cfr. Cass. n. 2730/2012);

5. il ricorso deve essere pertanto respinto;

5. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva del Ministero dell’Interno.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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