Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19944 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7050/2016 proposto da:

N.D., elettivamente domiciliata in Roma, in viale G.

Mazzini n. 11, presso lo studio dell’avvocato Escalar Gabriele, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Artese Stefano, con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.R., elettivamente domiciliato in Roma, in viale America n. 93, presso lo studio dell’avvocato Tulli Simona, che lo rappresenta e difende, con procura speciale in atti;

A.RE.FA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l’avv. Antonio Mazzeo, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. Antonio Misciali, con procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3509/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 08/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

Con lodo reso in data 28.3.12, l’arbitro unico, decidendo sulla domanda proposta da N.D. nei confronti dell’A.RE.FA s.r.l., e di D.G.R., accertò e dichiarò: il diritto della N. di ottenere il pagamento della somma di Euro 143.939,78 a titolo d’anticipazioni in qualità di ex amministratore unico dell’A.RE.FA s.r.l., condannando quest’ultima al pagamento della stessa somma; il diritto della N. di ottenere il pagamento della somma di Euro 91.459,87 a titolo di retribuzione, in qualità di dipendente della suddetta società, oltre interessi e rivalutazione monetaria, condannando la società al pagamento della stessa somma; la sussistenza di un danno a carico della società causato dalla gestione di D.G.R., con plurime azioni ed omissioni, condannando quest’ultimo al pagamento in favore della stessa società della somma di Euro 347.190,00.

L’A.RE.FA s.r.l. e il D.G. impugnarono il lodo per nullità, deducendo: la violazione dell’art. 829 c.p.c., nn. 2 e 12, per tardività della domanda di arbitrato; la violazione dell’art. 829 c.p.c., nn. 4 e 9, in quanto il lodo aveva pronunciato al di fuori dei limiti previsti dalla convenzione di arbitrato.

Con sentenza emessa l’8.9.15, la Corte d’appello di Milano dichiarò la nullità del lodo, osservando che l’eccezione di nullità per la pronuncia non conforme alla convenzione di arbitrato era fondata in quanto: la clausola compromissoria contenuta nell’art. 25 dello statuto dell’A.RE.FA s.r.l. riguardava le cause tra soci e tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale – escluse quelle in cui era obbligatorio l’intervento del P.M.; le domande proposte dalla N. – ex socia – esulavano dall’ambito della suddetta clausola compromissoria, riguardando il distinto rapporto tra società ed amministratore unico, in ordine all’istanza di pagamento delle retribuzioni per l’attività gestoria espletata dalla stessa N., ed a quella di risarcimento dei danni subiti, per la perdita dell’investimento inerente alla qualità di socio, a causa delle gravi irregolarità di gestione imputate al D.G..

N.D. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria.

Resistono la società e il D.G. con controricorso; quest’ultimo ha depositato memoria.

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 808 quater c.p.c., avendo la Corte d’appello affermato che le domande proposte nei confronti della AREFA s.r.l. e del D.G. esulassero dall’oggetto della clausola compromissoria e lamentando che, nel dubbio, la convenzione di arbitrato era da interpretare nel senso che la competenza arbitrale si estendesse a tutte le controversie derivanti dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

Il motivo è infondato. L’art. 25 dello statuto dell’AREFA s.r.l. dispone che qualsiasi controversia tra i soci, ovvero tra i soci e la società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale dovrà essere risolta da un arbitro unico.

Premesso ciò, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che le domande dell’attrice eccedessero la previsione contrattuale, poiché fondate su rapporti diversi da quello societario, quali i rapporti di amministrazione, suo e dell’altro amministratore, nonché il rapporto di lavoro subordinato da essa intrattenuto con la società.

Al riguardo, va osservato che alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, la clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che prevede la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci, quelle tra la società e i soci nonché quelle promosse dagli amministratori e dai sindaci, in dipendenza di affari sociali o dell’interpretazione o esecuzione dello statuto sociale, non include anche l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., promossa dal socio nei confronti dell’amministratore, non rilevando che quest’ultimo sia anche socio della società (Cass., n. 12333/12; n. 15892/11).

Nel caso concreto, la ricorrente ha agito quale socio ed ex-amministratore unico, nei confronti della società, per il pagamento delle sue retribuzioni di lavoro, e quale socio nei confronti del D.G., nella qualità di ex-amministratore, per il risarcimento dei danni arrecati alla società, relativi anche al suo investimento nella società. Pertanto, la domanda di arbitrato non può avere fondamento nella clausola compromissoria che attiene solo alle controversie tra soci e a quelle tra soci e società. Di conseguenza, non è invocabile l’art. 808 quater c.p.c., poiché non può dirsi che sussistano dubbi sull’inoperatività della convenzione arbitrale.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 1, art. 36 e art. 819 c.p.c., in quanto l’arbitro non ha considerato che il citato art. 819, non esclude la cognizione incidentale degli arbitri al fine di pronunciarsi su questione che, sebbene di per sé non arbitrabile, attiene a diritti disponibili.

Il motivo è inammissibile, sia perché generico, sia in quanto non coglie la ratio decidendi. Invero, come detto, le azioni proposte dalla N. esorbitano dall’ambito della clausola compromissoria, sicché non viene in rilievo alcuna questione incidentale da devolvere all’arbitro; al riguardo, giova rilevare che la doglianza afferisce a fattispecie del tutto differenti da quelle in esame.

Il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione del lodo per avere la Corte territoriale, da un lato ammesso la qualità di socia dell’attrice, e dall’altro sostenuto che le sue domande non attengono al rapporto tra soci o tra soci e la società.

Il motivo è infondato. La motivazione non contiene alcuna contraddizione, perché, come si è visto, se è vero che la controversia intercorreva tra soci e la società, non atteneva, però, al rapporto societario, bensì ai diversi rapporti di cui si è detto sopra.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, delle spese del grado di legittimità che liquida nella somma di Euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, a favore della A.RE.FA s.r.l., e Euro 8200,00 di cui 200,00 per esborsi, a favore di D.G.R., oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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