LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 619/2020 proposto da:
C.E.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 13, presso lo studio del Dott. Placidi Alfredo, rappresentata e difesa dall’avvocato De Gregorio Umberto, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Z.T., nella qualità di tutore del minore D.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via G.P da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’avvocato Carinci Luca, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mongiello Michele, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3333/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 26/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/03/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
che:
C.E.A., madre del minore D.P.A. (n. il *****) ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 3333 del 26/11/2019 nei confronti di D.G., padre del minore, rimasto intimato, e di Z.T., tutore del minore, che ha replicato con controricorso.
La Corte distrettuale ha respinto gli appelli proposti da entrambi i genitori avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna n. 84/2019 che aveva accertato lo stato di abbandono grave ed irreversibile del figlio e dichiarato lo stato di adottabilità, disponendo il mantenimento del collocamento del minore nella famiglia ove si trovava a scopo adottivo, con interruzione dei rapporti con i genitori e con i parenti.
CONSIDERATO
che:
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, sostenendo che la motivazione è apparente e non risponde all’obbligo di indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione per essersi la Corte di appello associata in toto alla decisione di primo grado, limitandosi ad utilizzare come presupposto della pronuncia le valutazioni già compiute in primo grado.
Secondo la ricorrente non sarebbe state chiarite le “situazioni di grave pregiudizio per il minore”, “le gravi carenze della madre” ed “i progetti di sostegno e di recupero” messi in atto in prime cure dal Tribunale per salvaguardare le capacità dei genitori.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, per avere motivato in maniera apparente in merito allo stato di abbandono del minore.
A parere della ricorrente, l’episodio di maltrattamento e le carenze evidenziate nel comportamento materno, durante il periodo in cui lei ed il minore erano stati collocati in luogo protetto, non erano sufficienti a giustificare la misura adottata.
1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1 e 8 della Convenzione di Strasburgo, resa esecutiva con la L. n. 357 del 1974 e degli artt. 29 e 30 Cost., per non avere la Corte valutato all’attualità ed in concreto lo stato di abbandono del minore e per non avere disposto ulteriori accertamenti compatibili con il caso de quo in merito alla recuperabilità della funzione genitoriale.
Si duole che sia stato accertato lo stato di abbandono del minore senza tenere conto del fatto che il bambino era stato allontanato dalla madre in tenera età e senza accertare la eventuale possibilità di recupero delle competenze genitoriali della madre.
1.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 della CEDU che sancisce il diritto di ognuno al rispetto della propria vita familiare, in attuazione del quale ogni Stato deve munirsi di strumenti concreti per assicurare la realizzazione di questa finalità.
Si duole che non siano state adottate in concreto tutte le misure necessarie ed adeguate affinché il minore potesse condurre una vita familiare normale all’interno della famiglia di origine e sostiene che la Corte distrettuale abbia tutelato esclusivamente il legame tra il minore e la famiglia adottiva e non quello tra il minore e la famiglia biologica.
Lamenta che la Corte felsinea non abbia tenuto in conto la situazione personale della madre e non abbia valorizzare i suoi progressi morali e materiali, senza tuttavia indicare in cosa siano consistiti e quando ed in che termini siano stati sottoposti al giudice del gravame.
2.1. Osserva la Corte che la L. n. 184 del 1983, art. 1, precisa che è diritto del minore vivere e crescere nella propria famiglia di origine, ma ciò fino a che non sussista situazione di abbandono, la quale, ai sensi dell’art. 8 stessa Legge, consiste nella mancanza di assistenza materiale e morale, grave ed irreversibile.
In merito, giova ricordare che, come già affermato da questa Corte, “Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione.” (Cass. n. 5580 del 04/05/2000; Cass. n. 4503 del 28/03/2002): ciò perché “il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una “soluzione estrema”, essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali” (Cass. n. 7559 del 27/03/2018).
Va rammentato altresì che la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la Corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883 del 5/8/2019; Cass. n. 28139 del 5/11/2018).
2.2. Nel caso in esame la Corte territoriale ha dato corretta applicazione a detti principi, giacché – contrariamente a quanto assume la ricorrente – nell’esaminare l’impugnazione concernente il ravvisato stato di abbandono del minore, ha preso in esame le doglianze proposte in merito alla errata valutazione delle capacità genitoriali, alla mancanza di un progetto di sostegno alla genitorialità, nonché alla mancata valutazione della rete parentale ed ha accertato la assenza di idoneità genitoriale e lo stato di abbandono del minore tenendo conto delle complessive risultanze istruttorie e la sostanziale assenza di rapporti madre/figlio.
In particolare ha rammentato che il minore, ancora neonato di pochi mesi di vita era stato vittima di un grave episodio di maltrattamenti, che gli aveva causato lesioni cerebrali conseguenti ad eventi post traumatici, denunciato dalla AUSL di *****, al quale era conseguito l’avvio di un procedimento penale a carico di entrambi i genitori e la proposizione di un ricorso del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni per l’adozione delle misure a tutela del minore.
In merito a tale gravissimo episodio, la Corte distrettuale non si è limitata a valorizzare i conseguenti profili di responsabilità penale, peraltro denegati dalla ricorrente assumendo la sua estraneità al fatto da ascriversi al compagno, ma ha rimarcato che il successivo intervento del Tribunale per i minorenni e dei Servizi Sociali aveva consentito di accertare la sussistenza di una complessiva situazione di grave pregiudizio del minore in ragione della situazione familiare e delle riscontrate carenze e fragilità genitoriali, in particolare della madre.
Ha quindi, aggiunto che nel periodo in cui la madre ed il figlio erano stati accolti in comunità, questa aveva mostrato gravi carenza nella cura e nella soddisfazione dei bisogni primari del bambino.
Ancora ha escluso che l’andamento della relazione tra C. ed il figlio maggiore C.M.J. (nato il *****), affidato al Servizio Sociale con collocazione etero-familiare potesse assumere rilievo, ai fini della decisione.
Ha quindi condiviso l’accertamento in merito alle gravi carenze manifestate da entrambi i genitori nell’assumere i compiti di cura, relazionali ed educativi con il figlio, nonché l’esito negativo dei progetti di sostegno e di recupero alla genitorialità, compiuto dal primo giudice, così come la valutazione in merito alla sufficienza del materiale probatorio ed alla mancanza di necessità di procedere a CTU.
Ha, infine ritenuto che i motivi di appello, pur avendo individuato le questioni ed i punti contestati, erano privi della parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni del primo giudice, limitandosi a riproporre gli argomenti esposti in primo grado ed esaustivamente esaminati e che, quindi, non necessitavano di ulteriore esame.
Passando poi all’esame del nucleo parentale, ha ravvisato la inidoneità sia dei nonni paterni che della nonna materna a pendersi cura del minore, che non avevano più incontrato dal *****.
Ha dato, infine, conto del positivo inserimento del minore in ambito etero-familiare e della creazione di un forte senso di attaccamento e di appartenenza al contesto familiare degli affidatari, concludendo che la mancanza di un ambiente familiare idoneo non poteva essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità.
2.3. Tanto premesso è decisivo osservare che la ricorrente così ha riepilogato le ragioni di impugnazione: “L’impugnate contestava il fatto di essere ritenuta dal Giudice di prime cure erroneamente responsabile per i reati di cui agli artt. 110 e 572 c.p.c., rimarcando al riguardo di non essere presente al momento dell’accaduto all’interno dell’abitazione nella quale è avvenuto l’evento lesivo ai danni del figlio D.P.A.. Nel medesimo atto di appello si evidenziavano tutta una serie di circostanze non tenute in considerazione dal Tribunale per i Minorenni di Bologna, in particolare il legame che vi è tra la sig.ra C. e il figlio maggiore M. “omettendo di descrivere tutti gli aspetti positivi, i quali avrebbero fatto emergere la qualità di una madre premurosa, attenta e desiderosa di un brillante futuro per il figlio M.”; e una serie di elementi soggettivi di C.E.A., in riferimento ai quali il Tribunale di prime cure si limitava a far emergere esclusivamente fatti che infangavano la figura della madre (come una condizione economica poco agiata e le sue vicende passate), omettendo di far trasparire la buone ed equilibrate qualità a lei appartenenti e la dedizione che la stessa prestava al mantenimento della solidità del nucleo familiare” (fol. 4 del ric.), ciò senza che dall’esposizione dei motivi emergano altri fatti o circostanze la cui valutazione o l’omesso esame sia stata oggetto di censure specifiche in appello.
A fronte di ciò, la decisione impugnata risulta esaustiva e adeguatamente motivata, giacché la Corte distrettuale, da un lato, ha esaminato e disatteso le specifiche questioni devolute in appello (concernenti la rilevanza del processo penale, il rapporto con l’altro figlio, la disponibilità ad assumersi impegni di cura per il minore da parte dei parenti) e, dall’altro, ha ravvisato l’inammissibilità dei motivi di appello perché privi di argomentazione critica, in relazione alla complessiva statuizione di primo grado.
Orbene la ricorrente non solo non censura la statuizione concernente la parziale inammissibilità dei motivi di appello, ma formula doglianze astratte che non tengono conto di quanto accertato e sostanzialmente sollecita un riesame del merito, senza nemmeno indicare se vi siano fatti (diversi da quelli già esaminati) di cui non si sia tenuto conto.
3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Il procedimento risulta esente dagli atti.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.100,00, oltre Euro 200,00, per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021