LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 27800/2016 r.g. proposto da:
FALLIMENTO ***** s.r.l., (cod. fisc. P. Iva *****), in persona del curatore fallimentare Dott.ssa P.R., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Marco D’Arrigo, e Massimo Colarizi, con cui elettivamente domicilia in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 87, presso lo studio dell’Avvocato Colarizi.
– ricorrente –
contro
EUSEBIO ENERGIA S.P.A., (cod. fisc. *****), con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. E.L., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Carlo Martuccelli, e Liberto Losa, con i quali elettivamente domicilia in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 36, presso lo studio dell’Avvocato Martuccelli.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in data 12 ottobre 2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’impugnazione del lodo arbitrale del 19 aprile 2013 proposta da ***** s.r.l., ora FALLIMENTO ***** s.r.l., nei confronti di EUSEBIO ENERGIA S.P.A..
La corte del merito ha in primo luogo ricordato la vicenda procedurale, evidenziando che: i) con contratto sottoscritto in data 10.12.2008 ***** s.r.l. aveva ceduto a EUSEBIO ENERGIA S.P.A. il ramo d’azienda esercente attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia idroelettrica attraverso le centrali *****, pattuendo un corrispettivo per la cessione pari ad Euro in Euro 31.075.224, al netto delle passività accollate per Euro 10.600.000 e tenuto conto anche della penale di Euro 810.289,71 come dovuta alla concedente Italease Network s.p.a. per l’anticipato riscatto dei beni strumentali; ii) insorti contrasti tra le parti (in relazione, tra le altre questioni alla presenza delle necessarie autorizzazioni delle linee elettriche, alla messa a disposizione dei beni immobili necessari e dei titoli delle servitù di passaggio, degli impianti e delle condutture) ***** s.r.l. avviava, sulla base della prevista clausola arbitrale, il relativo procedimento, chiedendo la condanna della società EUSEBIO ENERGIA S.P.A. al pagamento di Euro 1.000.000 (pari al deposito cauzionale costituito a garanzia delle obbligazioni previste nell’art. 8 del contratto), Euro 810.289,71 (pari alla penale per l’anticipato riscatto) ed Euro 165.000 per il preteso rimborso dei premi assicurativi inerenti ai beni oggetto di leasing; iii) EUSEBIO ENERGIA S.P.A., convenuta in arbitrato, si difendeva, resistendo alle avverse domande e proponendo domande riconvenzionali intese ad accertare l’inadempimento di ***** s.r.l. ed ottenerne la condanna al relativo risarcimento dei danni; iii) il lodo, depositato in data 19.4.2013, adottava le seguenti disposizioni: a) rigettava le domande di ***** s.r.l., accertando l’inadempimento di quest’ultima alle obbligazioni di cui al contratto di cessione di ramo d’azienda del 10.1.2018 e disponendo, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento da ***** a Eusebio dei diritti di proprietà e di servitù, con ulteriore condanna di ***** a procurare ad Eusebio tutti i titoli di servitù mancanti entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione del lodo; b) rigettava inoltre la richiesta di condanna al pagamento della penale di cui all’art. 8 e dei relativi danni, condannando altresì la ***** s.r.l. al pagamento dei danni per difetto di autorizzazioni riguardanti gli elettrodotti e per il fermo tecnico delle centrali per l’esecuzione dei lavori necessari ed accertando il diritto di Eusebio a trattenere la somma di Euro 1.000.000, in deposito cauzionale, a deconto delle somme dovute; iv) il lodo veniva dunque impugnato da ***** s.r.l. ex artt. 828 c.p.c. e segg., con la richiesta di annullamento dello stesso sulla base di sei motivi di nullità, il primo dei quali articolato ai sensi dell’art. 829 c.p.c., n. 4 e gli altri cinque declinati ai sensi dell’art. 829 c.p.c., nn. 4, 11, n. 12, comma 3 , e con ulteriore istanza, in sede rescissoria, di condanna della EUSEBIO ENERGIA S.P.A. al pagamento delle somme già invano richieste in sede arbitrale; v) intervenuto nelle more il fallimento di ***** s.r.l., il processo veniva interrotto e dunque riassunto dalla curatela, con nuova costituzione anche di EUSEBIO ENERGIA S.P.A.. La corte di appello ha dunque ritenuto che l’impugnazione del lodo rituale per nullità ex art. 829 c.p.c., è ammessa solo per determinati vizi in procedendo e per inosservanza di regole di diritto e che tale impugnazione non abilita il giudice di appello a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, consentendo solo il cosidetto iudicium rescindens, consistente nell’accertare se sussista o meno taluna delle nullità previste dalla disposizione citata, come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando ed essendo possibile la rivalutazione del merito della pronuncia arbitrale solo nel successivo ed eventuale giudizio rescissorio; ha dunque osservato che il primo motivo di censura, articolato come violazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4 (pronuncia fuori dai limiti della convenzione di arbitrato) perché gli arbitri avrebbero deciso la controversia secondo diritto anziché secondo equità, come richiesto nella clausola di arbitrato, ed omettendo peraltro di motivare sulla pronuncia di ogni singola domanda, era infondato sia perché la doglianza non era riconducibile nell’alveo applicativo di cui all’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, ma era semplicemente rivolta alla valutazione compiuta dagli arbitri circa l’inesistenza di un loro obbligo di applicare i principi equitativi di giudizio)sia perché la pronuncia fuori dei limiti della convenzione si rinviene nei ben diversi casi in cui gli arbitri decidano su domande delle parti che esorbitano dai detti limiti, dovendosi anche considerare, sul punto qui da ultimo in discussione, che l’art. 817 c.p.c., comma 4, preclude l’impugnativa del lodo, per il ricordato motivo, alla parte che, nel corso dell’arbitrato, non abbia eccepito che le conclusioni delle altri parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale; ha dunque evidenziato che oggetto di contestazione era in verità la motivazione impugnata e più precisamente le modalità di esercizio, da parte degli arbitri, dei poteri equitativi loro riconosciuti dalle parti stesse in base alla clausola arbitrale; ha inoltre osservato che le restanti doglianze proposte con i motivi di gravame erano infondate in quanto volte a denunciare l’ingiustizia della decisione arbitrale in quanto quest’ultima non sarebbe corrispondente alla corretta valutazione delle risultanze istruttorie quanto all’obbligo di trasferimento di alcune unità immobiliari intestate alla precedente proprietaria, a quello di procurarsi i documenti comprovanti l’esistenza delle servitù e al trasferimento delle stesse (secondo motivo di gravame); ha inoltre rilevato l’inammissibilità ovvero l’infondatezza delle ulteriori censure rivolte al lodo arbitrale quanto alla decisione relativa alle conseguenze economiche della scelta dell’acquirente di riammodernare le linee (terzo motivo), alla penale stimata quale costo del riscatto in difetto delle condizioni previste (quarto motivo), al pagamento dei premi assicurativi dei beni oggetto di leasing (quinto motivo) e agli accessori e alle spese (sesto motivo), in quanto tutti i motivi investivano il merito della decisione a fronte di una clausola arbitrale che prevedeva al contrario la decisione secondo equità e l’inappellabilità della stessa e non potevano neanche essere intesi rettamente come denuncia di omissione ovvero di contraddittorietà tra le disposizioni del lodo.
2. La sentenza, pubblicata il 12 ottobre 2016, è stata impugnata da FALLIMENTO ***** s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui EUSEBIO ENERGIA S.P.A. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4. Si evidenzia in primo luogo che anche il lodo pronunciato secondo equità a norma dell’art. 822 c.p.c., deve essere comunque adeguatamente motivato, dovendosi anche In tal caso fornire giustificazione logica e coerente delle decisioni assunte. Osserva ancora il ricorrente che era erronea la decisione della corte ambrosiana laddove aveva ritenuto non riconducibile il vizio denunciato nell’alveo applicativo di cui all’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, posto che il consapevole e dichiarato rifiuto della decisione secondo equità da parte degli arbitri – a ciò invece vincolati dalla clausola arbitrale – costituisce vizio del lodo che ne consente l’impugnabilità ai sensi del sopra ricordato art. 829, costituendo tale vizio error in procedendo. Si evidenzia ancora che i giudici arbitrali, incaricati di decidere secondo equità, hanno il dovere di valutare la controversia secondo questo canone di giudizio, potendo anche affermare, all’esito delle loro valutazioni, che non vi sono ragioni per discostarsi dal diritto, ma non possono tuttavia pregiudizialmente decidere di utilizzare il metro della decisione secondo diritto. Osserva ancora il ricorrente che il collegio arbitrale ha invece affermato, in modo generico ed apodittico, che equità e diritto coincidono “nella maggior parte delle decisioni da adottare”, omettendo del tutto di argomentare – in ordine all’illustrazione delle decisioni sulle singole domande – per quale ragione le conclusioni raccolte nel dispositivo fossero da ritenersi eque. Si evidenzia in conclusione un duplice errore della Corte di merito, da un lato, nel non aver ritenuto sussumibile nel vizio di cui all’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, l’aprioristico rifiuto degli arbitri di decidere secondo equità pur essendo vincolati a tale metro di giudizio e, dall’altro, per non aver comunque ravvisato tale vizio nel lodo impugnato nel quale il collegio arbitrale aveva affermato nelle premesse che avrebbe utilizzato il parametro del giudizio secondo equità e nel quale i giudici arbitrali avevano omesso di dichiarare la conformità di quanto deciso secondo equità.
1.2 Il motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.
1.2.1 Giova in primis ricordare che, secondo gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, gli arbitri rituali, autorizzati a pronunciare secondo equità ai sensi dell’art. 822 c.p.c., ben possono decidere secondo diritto allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, potendosi configurare l’esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli arbitri neghino “a priori” la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 18452 del 08/09/2011 ove si è escluso l’eccesso dai limiti del mandato per il mero fatto di non aver gli arbitri fatto espressamente cenno al carattere equitativo del giudizio e di aver, invece, fatto riferimento a norme di diritto e ritenendo, altresì, non logicamente sostenibile l’incompatibilità delle ragioni di equità con l’utilizzo di criteri interpretativi del contenuto negoziale di atti giuridici; Cass. 25 maggio 2007, n. 12319; Cass. 7 maggio 2003, n. 6933; ed altre: Sez. 1, Sentenza n. 23544 del 16/10/2013).
1.2.2 Ciò posto e premesso, occorre evidenziare come nel caso in esame sia la sentenza impugnata sia il lodo riportato nel suo contenuto nel ricorso introduttivo (cfr. pag. 49 ricorso che richiama pag. 20 del lodo) non abbia in alcun modo affermato di escludere, in via pregiudiziale e definitiva, una decisione secondo equità, pur essendo i giudici arbitrali a ciò vincolati, limitandosi solo ad affermare la possibile coincidenza “nella maggior parte delle decisioni da adottare” tra giudizio secondo diritto e giudizio secondo equità.
1.2.3 A ciò deve aggiungersi che il motivo di censura risulta anche generico e non autosufficiente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non riportando quali siano i passaggi argomentativi ove i giudici arbitrali si sarebbe discostati, in modo immotivato ed apodittico, dalla regola di decisione secondo equità, e componendosi il motivo di censura solo di una generica lagnanza in ordine alla presunta decisione aprioristica degli arbitri (peraltro neanche dimostrata né documentata) di decidere secondo diritto la controversia loro affidata.
1.2.4 Senza contare che la motivazione della sentenza di appello si fonda altresì su una concorrente ratio decidendi non impugnata, e cioè il rilievo secondo cui le censure articolate dall’appellante ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, integravano, anziché una violazione dei limiti del mandato arbitrale contenuti nella relativa clausola contrattuale, una richiesta di rivalutazione delle modalità di esercizio dei poteri equitativi affidati con la predetta clausola agli arbitri. Ratio decidendi quest’ultima come si ripete – non impugnata con il motivo di ricorso qui in esame.
Sul punto, è utile ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, in quanto le censure, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; conf. Sezioni Unite: n. 7931/2013; Sez. 6, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Sez. 3, Sentenza n. 389 del 11/01/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4687 del 12/5 /1999).
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 829, comma 1, nn. 4, 11, 12 e dell’art. 829 c.p.c., comma 3, in relazione ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 del dispositivo del lodo. Si evidenzia l’erroneità della decisione impugnata laddove aveva ritenuto quali mere doglianze di ingiustizia della decisione inerenti il merito della controversia le specifiche censure mosse invece alle decisioni assunte dal collegio arbitrale nel lodo impugnato, tutte riconducibili invece a vizi di nullità previsti dall’art. 829, con consequenziale erronea declaratoria di inammissibilità dei relativi motivi di appello.
2.1 Il secondo motivo presenta plurimi e convergenti motivi di inammissibilità.
2.1.2 Sotto un primo profilo di osservazione, non può essere dimenticato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l’enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di un concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell’atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all’interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all’interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 26837 del 25/11/2020). Detto altrimenti, è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione confezionato mediante l’assemblaggio di parti eterogenee del materiale di causa quando ciò renda incomprensibile il mezzo processuale, perché privo di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonché dell’illustrazione dell’errore da quest’ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, addossando in tal modo alla S.C. il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere (Sez. 6-1, Ordinanza n. 22185 del 30/10/2015; Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015).
2.1.3 Ciò posto, rileva il Collegio che la censura qui in esame, nel denunciare l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto l’inammissibilità delle doglianze dell’appellante per essere le stesse volte a denunciare solo l’ingiustizia della decisione (e dunque il merito della decisione arbitrale) e non già a dedurre profili di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c. – si limita in realtà solo a riprodurre l’intero corpo dell’atto di citazione in appello (o meglio la parte più consistente dello stesso), rinunciando ad illustrare, come avrebbe invece dovuto, i singoli motivi ritenuti inammissibili dal giudice di appello e la loro riconducibilità nel paradigma applicativo delle nullità di cui all’art. 829 c.p.c., in relazione alle porzioni della decisione arbitrale di cui si era per l’appunto lamentata la nullità.
Detto altrimenti, non si può contrastare l’affermazione del giudice impugnato laddove quest’ultimo dichiari l’inammissibilità del motivo di gravame ovvero di impugnativa, limitandosi semplicemente a riprodurre nel motivo di ricorso per cassazione che denunci la conseguente erroneità della decisione l’integrale testo dei motivi di gravame, senza alcuna contrapposizione critica nei confronti della decisione impugnata e senza spiegare ove il giudice impugnato abbia effettivamente errato in tale valutazione di inammissibilità.
2.1.4 Senza contare che il ricorrente trascura di impugnare le ulteriori rationes decidendi della motivazione impugnata, e cioè che le censure proposte si fondavano sulla ricostruzione fattuale dell’impugnante, non accolta dagli arbitri (che “pure nel lodo hanno analiticamente esaminato le tesi delle due parti e diffusamente motivato le scelte adottate”) e che, inoltre, le censure non erano neanche inquadrabili nel paradigma applicativo di cui all’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11 e 12, con ciò rendendo viepiù irricevibile la doglianza articolata nel secondo motivo di censura qui in esame.
3. Da ultimo, va segnalato che la “premessa” del ricorso introduttivo (pagg. 4-42) deve considerarsi inidonea ad introdurre motivi di ricorso inquadrabili nel paradigma applicativo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, non contenendo doglianze scrutinabili come censure di legittimità né rispondendo ai requisiti e alle finalità di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
PQM
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, dovute per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021
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