Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1995 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15097-2019 proposto da:

U.O., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato DAMIANO FIORATO, giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TORINO n. 1850/2018, depositata in data 25.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.11.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

CHE:

U.O. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Torino aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 17.3.2019 dal Tribunale di Torino in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. rilevato che con l’indicata sentenza la Corte d’Appello di Torino ha rigettato il gravame proposto dal ricorrente avverso il diniego pronunciato in primo grado delle misure intese a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale;

1.2. preso atto del ricorso avverso detta sentenza proposto dal medesimo a questa Corte e posto che nel giudizio così incardinato il Ministero non ha svolto attività difensiva;

1.3. considerato che con atto sottoscritto dal suo difensore, munito di procura speciale alle liti, e pervenuto in cancelleria entro i termini dell’art. 390 c.p.c., comma 1, il ricorrente ha inteso rinunciare al proposto ricorso;

1.4. ritenuto, pertanto, che occorra dichiarare l’estinzione del giudizio;

1.5. nulla per le spese stante la mancanza di attività difensiva del Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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