LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20512/2020 R.G. proposto da:
S.M.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandra Granati, con domicilio eletto in Roma, via V. Colonna, n. 27;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROMA e QUESTURA DI ROMA;
– intimate –
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma depositata il 5 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 maggio 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.
RILEVATO
che S.M.C., cittadina del Brasile, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso l’ordinanza del 5 febbraio 2020, con cui il Giudice di pace di Roma ha rigettato l’opposizione da le proposte avverso il decreto di espulsione emesso il 30 maggio 2019 dal Prefetto di Roma;
che la Prefettura e la Questura di Roma non hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denunciala violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 2, commi 6 e 7, e art. 13, comma 7, anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto legittimo il decreto di espulsione, in quanto tradotto in lingua inglese, nonostante la mancata indicazione dei motivi per cui risultava impossibile la traduzione nella sua lingua di origine;
che, ad avviso della ricorrente, il Giudice di pace ha omesso di accertare se ella avesse una sufficiente conoscenza della lingua italiana e se fosse concretamente possibile reperire un traduttore in lingua portoghese, essendosi limitato a richiamare le dichiarazioni da lei rese nel verbale predisposto dalla Autorità di Pubblica Sicurezza, il quale, oltre a non essere stato allegato, non costituiva una prova sufficiente della conoscenza della lingua italiana e non giustificava la traduzione in una lingua veicolare;
che il motivo è infondato;
che, ai fini della comunicazione del decreto di espulsione, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, prevede infatti che lo stesso sia accompagnato dalla traduzione del provvedimento non già nella lingua di origine dell’interessato, ma “in una lingua da lui conosciuta, ovvero, se non sia possibile, in lingua inglese, francese o spagnola”;
che l’accertamento in concreto della conoscenza da parte del destinatario della lingua nella quale il provvedimento espulsivo è stato tradotto compete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dallo interessato nel cd. foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (cfr. Cass., Sez. III, 30/10/2020, n. 24015; Cass., Sez. VI, 15/05/2018, n. 11887);
che nella specie il predetto accertamento è stato correttamente compiuto dal Giudice di pace, il quale, nel ritenere legittima la comunicazione del decreto di espulsione in lingua italiana ed inglese, ha rilevato che in sede d’intervista presso l’Ufficio Immigrazione la ricorrente aveva dichiarato di parlare e comprendere entrambe le predette lingue;
che tale accertamento, censurabile esclusivamente per omesso esame di un fatto che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non risulta validamente censurato, essendosi il ricorrente limitato a contestare l’avvenuta produzione in giudizio del verbale relativo alla predetta intervista, in tal modo sollecitando una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie risultano ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 4, 4-bis, 5 e art. 13, comma 4, e della Dir. n. 2008/115/CE, artt. 7 e 11, anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurando il decreto impugnato per aver omesso di esaminare il motivo di opposizione con cui era stata fatta valere la mancata concessione di un termine per la partenza volontaria;
che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1, e art. 10-bis, anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rilevando che l’ordinanza impugnata ha omesso di esaminare il motivo di opposizione con cui era stata fatta valere l’illegittimità del provvedimento con cui era stata dichiarata inammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, a causa della mancata notificazione del preavviso di diniego;
che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati;
che, al di là dell’intestazione formale delle relative rubriche, non avente portata vincolante, le censure proposte dalla ricorrente riflettono sostanzialmente l’omessa pronuncia in ordine a motivi di opposizione il cui oggetto, estraneo al sindacato spettante al Giudice di pace in sede d’impugnazione del decreto di espulsione, consente di escludere la sussistenza del vizio lamentato, trattandosi di motivi inammissibili, in ordine ai quali non era configurabile un dovere del Giudice adito di pronunciarsi nel merito (cfr. Cass., Sez. I, 25/09/2018, n. 22784; 31/03/2010, n. 7951; Cass., Sez. VI, 2/12/2010, n. 24445);
che infatti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la mancata concessione di un termine per la partenza volontaria, ai sensi della Dir. n. 115/2008/CE, non comporta l’illegittimità del decreto di espulsione, trattandosi di un’omissione che può incidere esclusivamente sulle misure coercitive adottate per l’esecuzione del provvedimento, e può quindi essere fatta valere esclusivamente nel relativo giudizio di convalida, in una sede peraltro anticipata rispetto al giudizio d’impugnazione del provvedimento espulsivo (cfr. Cass., Sez. VI, 13/03/2020, n. 7128; 21/09/2016, n. 18540; 11/09/2012, n. 15185);
che, in tema di immigrazione, questa Corte ha inoltre affermato ripetutamente che al giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero non è consentita alcuna valutazione in ordine alla legittimità del provvedimento con cui il questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno, ovvero ne abbia negato il rinnovo, spettando tale sindacato unicamente al Giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce un antecedente logico di quella relativa alla legittimità del decreto di espulsione (cfr. Cass., Sez. Un., 16/10/2006, n. 22217; Cass., Sez. II, 10/09/2020, n. 18788; Cass., Sez. VI, 13/07/2015, n. 14610);
che il ricorso va dunque rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021