Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19958 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10328-2020 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO DI PALMA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 57/2020 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 05/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

con sentenza in data 5-2-2020 la corte d’appello di Potenza ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da O.E. contro il decreto del tribunale della stessa città che le aveva negato la protezione internazionale;

la corte d’appello ha rilevato che il decreto era stato emesso nella piena vigenza del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, così da non rendere ammissibile l’appello ma solo il ricorso per cassazione;

la soccombente ha proposto ricorso per cassazione sorretto da motivi afferenti i profili di merito della controversia in tema di protezione internazionale; nel ricorso ha chiesto di essere rimessa in termini;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile;

la ratio decidendi che unicamente caratterizza la sentenza di merito è costituita dal profilo afferente all’inammissibilità dell’appello;

avverso tale ratio non sono state prospettate censure e la richiesta di rimessione in termini non possiede costrutto, visto che non è stata invocata per impugnare per cassazione il decreto del tribunale, sebbene e ancora una volta erroneamente per impugnare la sentenza d’appello; l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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