Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19960 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17180-2020 proposto da:

E.E.O., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato DONATELLA LAURETI;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1153/2020 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il 13/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

E.E.O., nigeriano, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto col quale il tribunale de L’Aquila gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;

il motivo è inammissibile;

II. – il richiedente aveva ancorato la domanda al timore di subire un danno grave per il rifiuto di servire idoli facenti parte di credenze locali di tipo animista;

il timore era stato peraltro allegato – per quel che si evince dal decreto e dal ricorso – come conseguente a “incubi notturni su cose spirituali”, asseritamente indotti da riti e pratiche spiritiche;

il tribunale ha ritenuto attendibile la narrazione nella parte relativa al rifiuto di adorazione di idoli locali, ma ha negato la protezione, non ritenendo esistente la fonte del pericolo concretamente dedotto per il caso del rientro;

dopodiché ha escluso, sulla base di una ulteriore valutazione svolta d’ufficio, l’esistenza di condizioni di violenza generalizzata nella zona di provenienza del richiedente, rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

III. – l’attuale doglianza si dilunga, quanto alla prima parte, nell’esporre la diffusione e le caratteristiche del credo animista in Africa occidentale, senza tuttavia specificare in qual senso possa razionalmente sostenersi che integri la fattispecie di protezione sussidiaria il mero timore di subire “incubi notturni su cose spirituali”;

quanto invece al più serio fondamento dell’art. 14, lett. c), il ricorso si incentra su asserzioni smentite dall’accertamento di fatto, compiutamente motivato dal tribunale in base alle più recenti COI; accertamento che, come tale, non è sindacabile in questa sede;

IV. – col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del t.u. imm., art. 5, a proposito del diniego di protezione umanitaria;

il motivo è inammissibile per genericità, avendo il tribunale incentrato la decisione sulla constatata mancanza di qualunque allegazione dalla quale inferire l’integrazione sociale del ricorrente in Italia;

tale affermazione non è idoneamente censurata, poiché, in prospettiva di autosufficienza, niente emerge dal ricorso onde potersi ritenere che, invece, una forma di integrazione sociale effettiva fosse stata allegata, prima ancora che provata in giudizio;

giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U n. 29459-19);

V. – l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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