Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19961 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17195-2020 proposto da:

D.S.U., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato DONATELLA LAURETI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1059/2020 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il 09/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

D.S.U., nigeriano, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto col quale il tribunale de L’Aquila gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in relazione al mancato riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria;

il motivo, promiscuamente riferito a entrambi gli istituti, è inammissibile;

II. – il richiedente aveva ancorato la domanda al timore di persecuzioni in patria per il suo attivismo politico nella fazione dell’Ipob, nonché per aver partecipato a una manifestazione in favore dell’autonomia del Biafra;

il tribunale ha ritenuto inattendibile la narrazione, per genericità e incoerenza intrinseca del racconto, non essendo stato indicato alcun elemento in merito alle caratteristiche, agli obiettivi e alle modalità di azione del citato gruppo;

la doglianza in ordine a una simile valutazione, che implica un apprezzamento di fatto, è assolutamente generica; mentre l’altra, che afferisce, seppure in unico contesto, alla protezione sussidiaria, non tiene conto dell’ulteriore accertamento del tribunale in ordine alla insussistenza di condizioni di violenza generalizzata nella zona di provenienza del richiedente, rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

nella sostanza il motivo di ricorso replica i connotati dell’impugnazione di merito, in netto contrasto con le note caratteristiche del giudizio di legittimità;

III. – col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del t.u. imm., art. 5, a proposito del diniego di protezione umanitaria;

il motivo è inammissibile per genericità, avendo il tribunale incentrato la decisione non solo sulla non credibilità soggettiva del richiedente, ma anche sulla constatata mancanza di qualunque allegazione dalla quale inferire l’integrazione sociale del ricorrente in Italia;

tale affermazione non è idoneamente censurata, poiché, in prospettiva di autosufficienza, niente emerge dal ricorso onde potersi ritenere che, invece, una forma di integrazione sociale effettiva fosse stata allegata, prima ancora che provata, in giudizio;

giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U n. 29459-19);

IV. – l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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