LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10167-2020 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Chisimaio n. 29, presso lo studio dell’Avvocato Marilena Cardone, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. cronol. 4274/2019 della CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata in data 08/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO.
FATTI DI CAUSA
1. M.A. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 4274/2019, reiettiva del gravame da lui proposto contro la decisione del Tribunale della stessa città che, – al pari di quanto già fatto dalla Commissione territoriale – aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di quella umanitaria. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, tenuto conto del racconto del richiedente, ritenuto inattendibile e, comunque, riconducibile ad una vicenda di carattere assolutamente privato, nonché della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza (Ghana), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:
I) “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, e art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Richiamato il testo delle disposizioni citate, parte ricorrente conclude affermando che il richiedente aveva reso innanzi alla Commissione territoriale dichiarazioni dettagliate, successivamente ribadite in sede giudiziale. Pertanto, la motivazione fornita dalla corte distrettuale doveva ritenersi tautologica e contraria agli specifici atti del procedimento, atteso che la persecuzione ed il pericolo di vita possono anche prendere la forma di atti privati di violenza;
II) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 8”, in quanto sarebbe mancata la cooperazione istruttoria della corte predetta in ordine all’accertamento della situazione oggettiva del Paese d’origine del richiedente, al fine di verificare le condizioni della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Riferisce di avere “importanti notizie su uno sventato golpe il 23 settembre 2019”, come riferito dal Ministero dell’Informazione del Ghana, e che il rapporto di Amnesty International 2018 evidenzia come il menzionato Paese abbia ancora un sistema di giustizia al di fuori dei canoni della dignità e dei diritti degli imputati e dei reclusi, sicché può certamente affermarsi l’esistenza ivi di una situazione di pericolo non adeguatamente considerata dalla sentenza impugnata;
III) “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c. (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6)”, per non avere la corte veneziana operato una valutazione comparativa degli elementi che concorrevano a determinare una condizione di vulnerabilità legata sia alla vicenda personale del richiedente, sia alle condizioni del suo Paese di provenienza.
2. Le formulate censure, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
2.1. Invero, la decisione impugnata ha evidenziato, in modo analitico (cfr. pag. 5-9, da intendersi qui, per brevità, integralmente riportate), le ragioni per cui la Commissione Territoriale prima, ed il tribunale poi, hanno considerato non credibile la storia raccontata dall’odierno ricorrente. Le incongruenze evidenziate dal giudice di merito si riferiscono agli elementi essenziali della storia – le cause della sua fuga dal Ghana – e sono quindi idonee a minare la credibilità del richiedente la protezione.
2.1.1. Questa Corte, ancora recentemente (cfr. Cass., n. 7112 del 2021; Cass. n. 23983 del 2020; Cass. n. 17536 del 2020; Cass. n. 18446 del 2019), ha chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. n. 3340 del 2019). Alcunché, però, si rinviene, su tale specifico punto (e con il rispetto degli oneri sanciti da Cass., SU. n. 8054 del 2014, per il vizio motivazionale predetto) nelle argomentazioni delle censure suddette, le quali contestano in maniera del tutto apodittica il giudizio di merito operato dal corte distrettuale sulla coerenza interna e sull’attendibilità del racconto del richiedente, senza, peraltro, il benché minimo confronto con le specifiche argomentazioni, sul punto, della sentenza della prima.
2.1.2. In ogni caso, il giudice di merito ha ritenuto la vicenda narrata dall’odierno ricorrente – ove pure la si fosse voluta considerare attendibile – come riconducibile ad una vicenda di carattere assolutamente privato.
2.2. La medesima corte, peraltro, ha esaurientemente esaminato la situazione interna del Ghana, richiamando plurime fonti internazionali aggiornate (analiticamente indicate) e dando atto delle informazioni specifiche da esse ricavate, escludendo che la stessa potesse configurarsi in termini di gravità quale descritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (la ritenuta inattendibilità dell’odierno ricorrente, invece, preclude, da sola, la riconoscibilità della protezione sussidiaria di cui alle lett. a) e b), della medesima disposizione. Cfr. Cass. n. 16925 del 2018), cioè come violenza indiscriminata che raggiunge un livello tale che il richiedente, per la sua sola presenza sul territorio di cui trattasi, correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona (cfr. sentenze della Corte di Giustizia 30 gennaio 2014, nella causa C-285/12, e 17 febbraio 2009 nella causa C-465/07).
2.3. Infine, la corte veneziana ha negato il riconoscimento della protezione umanitaria sulla base, sostanzialmente, della non credibilità della storia riferita dal richiedente e dell’assenza di profili di vulnerabilità dipendenti dal suo allontanamento dall’Italia (insufficiente rivelandosi, sul punto, il solo, eventuale, svolgimento di attività lavorativa in Italia).
2.3.1. Contrariamente a quanto mostra di opinare parte ricorrente sul giudizio di comparazione che parte ricorrente lamenta essere mancato nel provvedimento della corte di appello nell’escludere la protezione umanitaria (applicabile ratione temporis alla fattispecie), deve osservarsi che esso presuppone pur sempre la vulnerabilità del richiedente. Questa ricorre in presenza di alcuna delle condizioni di cui al T.U. n. 286 del 1998, art. 19, ovvero nell’ipotesi della cd. vulnerabilità di ritorno, quale risultato, cioè, di un raggiunto livello di integrazione nel Paese di accoglienza che, rapportato a quello che il richiedente ritroverebbe nel Paese d’origine, faccia prevedere a carico del richiedente la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass. n. 4455 del 2018; Cass. n. 16526 del 2020, in motivazione). Solo in presenza di elementi di un’effettiva integrazione tale giudizio comparativo ha ragion d’essere, sicché correttamente la corte distrettuale, avendo ritenuto non emergente il radicamento né la vulnerabilità, non l’ha operato.
2.3.2. Questo aspetto non è stato adeguatamente attinto dalla generica doglianza proposta, sul punto, dal ricorrente, che si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr, ex multis, Cass. n. 21381 del 2006, nonché la più recente Cass. n. 8758 del 2017).
3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R n. 113 del 2002, art. 13, comma 1-quater,i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021