LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8529/2017 proposto da:
O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO, 147, presso lo studio dell’avvocato ALDO SIPALA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO SCHIAVI;
– ricorrente –
contro
PROMA SSA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio degli avvocati VINCENZO MOZZI, e PAOLO DE BERARDINIS, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 298/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 24/01/2017 R.G.N. 163/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/11/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
Che:
La Corte d’Appello di Campobasso confermava la pronuncia del giudice di prima istanza con la quale, aveva respinto la domanda proposta da O.M. nei confronti della s.r.l. Proma volta a conseguire declaratoria di illegittimità del provvedimento di autorizzazione dell’intervento straordinario di CIGS adottato a seguito dell’accordo sindacale del 10/8/2009, nonché della sospensione per CIGS.
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione O.M. sulla base di due motivi ai quali ha opposto difese la parte intimata.
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai rispettivi difensori, sulla base di una scrittura privata di contenuto transattivo sottoscritto in data 20/3/2019, deducendo di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo dichiararsi l’estinzione del processo.
CONSIDERATO
che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza – anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c., comma 1 cit.) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della Adunanza camerale (argomenta da Cass. n. 6407/2004, Cass. n. 10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass. n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008);
che l’adesione della intimata, alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4 cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021